Brocardo
Il brocardo o broccardo è una sintetica e antica massima giuridica, tanto concisa quanto chiara, prevalentemente di tradizione latina (esistono anche brocardi germanici o anglosassoni), come ad esempio dura lex, sed lex.
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[modifica] Origini ed etimologia
L'ipotesi più probabile riguardo all'origine di questo termine è riconducibile al nome del giurista Burchardus (dagli italiani e dai francesi chiamato Brocard) vescovo di Worms (teoria liquidata dal Savigny), il quale scrisse 20 volumi di Regulae Ecclesiasticae, includendo una collezione di locuzioni latine a carattere giuridico ordinate alfabeticamente (dette Brocardica o Regulae Burchardicae). Da qui entrarono poi nell'uso comune grazie alla scuola dei glossatori di Bologna, attiva nei secoli XII - XIII.
Un'altra corrente di pensiero, respinta dal Kantorowicz, fa discendere il termine da una corruzione delle parole pro e contra. La funzione del brocardo, indipendentemente dall'etimologia, consiste nell'enucleare dalle leggi principi, chiamati generalia.
La prima testimonianza in volgare dell'uso del termine risale al 1314, con Francesco da Barberino:
"Se' tornato Jurista?
Dolce e piana fa vista
e non troppo allegando,
leggi multiplicando.
Né curar di broccardi,
ma cerca y casi e tardi
'adira o far contesa
con chi l'à prima impresa,
ch'uno experto è più dextro
che tu di leggi presto."
[modifica] Utilizzi propedeutici
Un utilizzo particolare del brocardo si riscontra nell'insegnamento di Pillio maestro della scuola di Modena, nel periodo dei grandi glossatori (XII-XIII secolo). Per far apprendere i suoi allievi, i meccanismi e gli strumenti giuridici utilizzava i brocardi prendendo massime dalla compilazione Giustinianea e a questi adduceva degli argomenta o generalia, cioè argomentazioni a favore e contro il principio espresso nell'opera giustinianea, da qui avveniva un dibattito su due fronti da una parte pro e dall'altra, contro il brocardo infine metteva la solutio (soluzione) delle contraddizioni per far comprendere gli studenti e rendere armonico l'ordinamento.
[modifica] Alcuni esempi
| Per approfondire, vedi la voce [[categoria:Brocardi]]. |
- A communi observantia non est recedendum. Non bisogna discostarsi dall'uso comune.
- Beneficium abstinendi. Beneficio di astenersi ( ad es. nell'accettazione dell'eredità)
- Causa causae est causa causati. La causa della causa è la causa di ciò che è stato causato
- Coactus voluit, sed voluit. L'ha voluto per obbligo, ma l'ha voluto. La costrizione ad agire in qualche modo non significa assenza totale di volontà da parte di chi viene costretto. Da ciò l'annullabilità, e non la nullità, dell'atto da lui compiuto.
- Consensus, non amor, facit nuptias. Il consenso, non l'amore, fa le nozze (massima del diritto canonico)
- Dormientibus iura non succurrunt: la legge non soccorre chi trascura i propri doveri (i dormienti).
- Dura lex, sed lex : La legge è dura, ma è legge.
- Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. l'onere della prova incombe a chi afferma ( a colui che vuole far valere un diritto in giudizio ) non a chi nega.
- Excusatio non petita, accusatio manifesta. Scusa non richiesta, accusa manifesta (ovvero: chi avanza delle scuse senza che siano state esplicitamente richieste, si accusa da solo).
- Ignorantia legis non excusat. Non si perdona l'ignoranza della legge.
- In claris non fit interpretatio. Nella chiarezza non si danno interpretazioni. Se una norma è chiaramente intelligibile non è necessario darne una interpretazione.
- In dubio pro reo. Nel dubbio, giudica in favore dell'imputato.
- In iure non remota causa sed proxima spectatur. In legge non è la causa più remota, ma quella più prossima che è rilevante.
- Inadimplenti non est adimplendum. Non si adempie al dovere con il negligente. Nessuno deve rispettare una obbligazione se la controparte non adempie la propria.
- Iura novit curia. La corte conosce la legge.
- Ne bis in idem. Non due volte per la medesima cosa.
- Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali. Non c'è né crimine né pena senza una preventiva legge penale.
- Nullum crimen sine lege. Nessun reato senza legge. Nessun fatto può essere considerato come reato se ciò non sia previsto da una legge dello Stato.
- Obligatio est iuris vinculum quo, necessitate, adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura. L'obbligazione è un vincolo giuridico che stringiamo per regolamentare una situazione secondo le leggi dello Stato.
- Pacta sunt servanda. I patti sono legge tra le parti (letteralmente, "i patti vanno rispettati").
- Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet. Occorre l'unanimità dei consensi per quello che riguarda i beni comuni (lett. Ciò che tocca tutti, da tutti deve venire approvato).
- Scire leges non est earum verba tenere, sed vim ac potestatem. Conoscere le leggi non è imparare mnemonicamente i testi, ma comprenderne lo spirito e la forza.
- Semel heres, semper heres. Una volta erede, si è per sempre erede, ovvero in tema di successioni la qualità di erede una volta acquisita diventa irrevocabile.
- Solve et repete. Prima adempi alla tua obbligazione, poi chiedi il rimborso.
- Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto.
[modifica] Voci correlate
- Burchardus da Worms, giurista che raccolse massime latine di natura giuridica (vedi note sul nome Broccardo)
- Lista di termini legali latini
- Locuzioni latine
[modifica] Bibliografia e riferimenti
- Francesco Egidi, a cura di, "Documenti d'amore di Francesco da Barberino", Roma, Soc. Filologica Romana, 1905-1927, (4 voll.).
[modifica] Collegamenti esterni
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