Ignorantia legis non excusat
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La locuzione latina ignorantia legis non excusat (pronuncia scientifica ignorànzia lègis non excùsat; pronuncia classica ignoràntia lèghis non excùsat) è molto nota per il suo uso in ambito legale, come espressione sintetica della massima giuridica riguardo la presunzione di conoscenza della legge. Il suo significato letterale è: «L'ignoranza della legge non scusa». La locuzione si trova anche nella forma «Ignorantia iuris neminem excusat», cioè «L'ignoranza della legge non scusa nessuno».
Nata nel diritto romano, l'espressione sta ad indicare che è dovere del cittadino essere al corrente delle leggi vigenti, evitando così che la eventuale non conoscenza di una determinata legge costituisca materia per la difesa. Uno dei requisiti della legge negli ordinamenti moderni è infatti la conoscenza della norma, che si dà per presunta: si presume che la legge sia sempre disponibile alla conoscenza del cittadino, anzi alla generalità dei cittadini. Il criterio è da considerarsi assoluto.
[modifica] Ambiguità della traduzione italiana
C'è da premettere che il brocardo trova applicazione solo nell'ambito penale (articolo 5 del Codice Rocco), con l'avvertenza che anche in quel caso l'ignoranza della legge extrapenale può essere invocata.
Solitamente l'espressione si rende in italiano con «La legge non ammette ignoranza» (in latino è Lex ignorantia negat), una traduzione che però lascia spazio ad ambiguità, potendo anche fraintendersi come "la legge non ammette l'ignoranza degli avvenimenti inerenti ad una sua violazione"; solitamente invece gli ordinamenti moderni prevedono che, per alcune violazioni, non essere a conoscenza di fatti rilevanti sia una valida giustificazione difensiva.
Inoltre la Corte Costituzionale con sentenza 364/88, ha dichiarato l'articolo in questione parzialmente illegittimo per il fatto che non prevede l’ignoranza inevitabile della legge penale.
L'"ignoranza inevitabile" può dipendere da fattori soggettivi, come una carenza di competenze del cittadino per comprendere correttamente il testo normativo, ovvero all'analfabetismo; o da fattori oggettivi, come l'eccessivo numero di leggi, e successive modifiche, e la loro difficile reperibilità in Internet e nelle collezioni di riviste giuridiche.

