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Pena di morte in Italia

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Voce principale: Pena di morte.

La pena di morte in Italia è stata in vigore fino al 1889,[1] con l'eccezione soltanto dell'ex Granducato di Toscana che riuscì a conservare la vigenza della legislazione abolizionista precedente all'unità.[2][3] La pena di morte fu poi reintrodotta sotto il fascismo dal 1926 al 1948 quando, in forza dell'art. 27 della Costituzione, entrata in vigore dal 1° di gennaio, essa venne esclusa «se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra». Rimase quindi contemplata nel codice penale militare di guerra, dal quale fu eliminata e sostituita dall’ergastolo nel 1994. Nel 2007, con legge di revisione costituzionale, si è eliminato dalla Costituzione il riferimento alle possibili eccezioni relative alle leggi militari.

Stati preunitari

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Repubblica di Venezia

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Antonio Montanari, La necessità della pena di morte nella criminal legislazione, 1770.

I registri della Repubblica di Venezia non permettono di ricostruire l'esatto numero dei condannati a morte, a causa del fatto che alcune condanne erano eseguite in segreto per motivi politici, o non erano riportate quelle per motivi religiosi. Solo a partire dal Seicento i registri sono sufficientemente precisi. L'andamento è comunque discontinuo e se nel corso del XVII secolo vi furono quattrocento condannati e trecento esecuzioni pubbliche nella sola città lagunare, nel Settecento questo numero si ridusse a circa un terzo.[4]

Regno Lombardo-Veneto

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La fucilazione del patriota Amatore Sciesa nel 1851 in una litografia di Gaetano Previati, ca. 1875

La pena di morte era prevista nell'ordinamento del Regno Lombardo-Veneto (1815-1866). Angelo Messedaglia, il quale insisteva sulla mitezza del sistema penale austriaco rispetto agli altri paesi europei, annotava che solo poche condanne erano effettivamente eseguite negli anni tra il 1856 e il 1864.[5]

Granducato di Toscana

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Tra il 1723 e il 1737 il granduca Gian Gastone de' Medici stabilì una forte limitazione e poi una moratoria della pena di morte.[6]

Il Granducato di Toscana, in data 30 novembre 1786, sotto il regno di Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena, fu il primo stato in Europa ad abolire tortura e pena capitale grazie all'introduzione di una nuova legge penale, poi definita "Leopoldina".[7] Nel 1790, tuttavia, dopo essersi trasferito a Vienna per assumere il titolo imperiale con il nome di Leopoldo II, di fronte ai gravi disordini (per gran parte di ispirazione sanfedista), verificatisi nella fasi di transizione del potere al suo erede maschio secondogenito, Ferdinando III, con dispaccio in data 17 giugno il nuovo imperatore ordinò il ripristino della pena capitale contro quanti "ardiranno sollevare il popolo, o mettersi alla testa del medesimo per commettere eccessi e disordini".[8]

Il 30 agosto 1795, poi, lo stesso Ferdinando III pubblicò un editto di riforma rigorista del codice leopoldino, con il quale la pena capitale veniva ulteriormente estesa alle fattispecie della lesa maestà civile e religiosa, e all'omicidio premeditato.[9]

Durante il periodo napoleonico «fu posto in vigore nella Toscana il Codice Penale di Francia, così prodigo della pena di morte, la quale in quel periodo di tempo vi ebbe non infrequente applicazione. Dopo il 1815 la restaurata dinastia Lorenese, trovandola in vigore, la mantenne, riducendola però nuovamente nei limiti della legge del 1795, cioè pel solo omicidio premeditato.[10] Ma i casi di condanna, richiamata l'antica giurisprudenza, divennero sommamente rari. »[11]

Dopo che nel 1831 era stata stabilita una moratoria delle esecuzioni capitali e nel 1838 fissato il principio che la pena di morte potesse essere irrogata solo con l'unanimità del collegio giudicante, l'11 ottobre 1847, in sede di "reversione" anticipata (in sostanza, di annessione) del ducato di Lucca, Leopoldo II, l'allora granduca, abolì con legge l'istituto sul nuovo territorio che entrava a far parte dei suoi domini. L'interpretazione dei magistrati estese prontamente a tutto il granducato l'applicazione di tale abolizione.[12] Durante i sommovimenti del 1848, poi, il governo rivoluzionario sancì ufficialmente tale nuova situazione, che perdurò fino al 16 novembre 1852, quando, con legge speciale, «sotto l'influenza delle condizioni politiche e della straniera occupazione, malgrado il dissenso del Consiglio di Stato, la pena di morte venne nella Toscana ripristinata; poscia fu consacrata nel nuovo Codice penale toscano del 1853, e vi si mantenne sino al 1859.»[13]

Alla cacciata dei Lorena, uno dei primi decreti del nuovo Governo provvisorio appena insediato, datato 30 aprile 1859, dispose il ripristino integrale dell'abolizione della pena di morte, decisione confermata e integrata tecnicamente con decreto del Governo della Toscana del 10 gennaio 1860, sottoscritto da Bettino Ricasoli. Secondo il giurista Pasquale Stanislao Mancini, fervido oppositore della pena di morte, nell'unica condanna irrogata durante il periodo 1852-1859, «tale [era stato] l'orrore che ne concepì tutto il popolo toscano, tali [erano stati] le difficoltà e gl'impacci, non potendosi trovare nè un esecutore,[14] nè persone di autorità e di senno cui non sembrasse un'ingiuria che il suolo della gentile Toscana venisse nuovamente polluto di sangue umano sparso per mano del carnefice, che il Granduca si trovò nella necessità di fare la grazia al condannato, benchè colpevole di enormissimo delitto.»[15]

La pronta decisione dei nuovi governanti toscani ebbe comunque l'effetto di trasformare la regione in una sorta di isola felice: quando fu affrontata la questione del nuovo ordinamento penale da dare allo stato unitario, mentre nel resto di Italia si continuava ad applicare la pena di morte secondo il codice sabaudo, la Toscana riuscì a conservare la propria legislazione abolizionista per circa trent'anni, finché l'abolizione non fu estesa anche a tutto il resto di Italia.[2][3]

Repubblica Romana

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La Repubblica Romana (stato esistito per pochi mesi) bandì la pena capitale nel 1849[16], secondo stato moderno al mondo dopo la Toscana ad abolirla de iure per ogni crimine, preceduta da San Marino nel 1848 (reintrodotta per crimini eccezionali nel 1853 ma mai applicata, fu abolita definitivamente nel 1865 per tutti i reati).

Regno di Sicilia

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Antonino Cutrera, Cronologia dei giustiziati di Palermo 1541-1819, 1917

Nel Regno di Sicilia la pena di morte fu ampiamente utilizzata durante le varie dinastie. Spesso, sotto la monarchia composita di Spagna-Sicilia le esecuzioni venivano eseguite a seguito di processi per reati contro la fede, istruiti quindi dal Santo Ufficio (conosciuto anche come Inquisizione spagnola), cioè quell'organismo che per mandamento papale, nei regni appartenenti alla corona castigliano-aragonese, si preoccupava di eradicare l'eresia e l'apostasia della fede Cattolica. Pur facendo capo direttamente al re (piuttosto che al Santo Pontefice come per il Sant'Uffizio Romano, nello Stato pontificio, negli stati pre-unitari in accordo con la Santa Sede e nel Regno d'Italia), l'Inquisizione era un organismo soggetto alla legge canonica e per questo non prevedeva la pena di morte come sentenza, bensì il "rilascio" (relapso, abbandono) alle autorità secolari che automaticamente procedevano all'esecuzione della pena. L'esecuzione era normalmente eseguita con il fuoco, tuttavia se vi era un ultimo pentimento e dunque ammissione del reato, da parte del condannato, la pena capitale veniva applicata tramite strangolamento prima che il condannato potesse essere lambito dalle fiamme[17]. Ovviamente anche da parte dei bracci civili siciliani le pene capitali erano le medesime che in Spagna. Lo strapotere dei governi causava troppo spesso esecuzioni palesemente ingiuste, tramate da vari funzionari pubblici per scopi personali tanto che, in alcune parti della Sicilia, si incominciò a credere che le anime dei "decollati" (gli uccisi per decapitazione) continuassero a vagare per la terra, spesso aiutando gli innocenti in difficoltà. Già dal XVIII secolo si registra, a Palermo, il culto di queste anime condannate ingiustamente.[18]

Stato Pontificio

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Roma 1868: Esecuzione dei due patrioti rivoluzionari Monti e Tognetti da parte del governo pontificio.

L'ultima esecuzione capitale nello Stato Pontificio avvenne nel 1870 a Palestrina, poco prima della Presa di Roma con la "breccia di Porta Pia[19].

La Città del Vaticano, erede dello Stato della Chiesa nel 1929, non sentenziò più condanne e la abolì de iure nel 1969 per ordine di papa Paolo VI (benché rimossa definitivamente dalla legge fondamentale solo nel 2001 da Giovanni Paolo II), in conseguenza della posizione della dottrina cattolica divenuta molto critica in merito.

Regno di Sardegna

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Pietro Ellero, Della pena capitale, II edizione, 1860

Il Regno di Sardegna arrivò all'Unità d'Italia senza avere mai abrogato la pena di morte dal suo codice penale. Tuttavia, durante il regno di Carlo Felice si introdussero limitazioni ai casi della sua applicazione e l'abolizione della connotazione di "esemplarità" della pena.

Unità d'Italia

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Al momento dell'unificazione italiana nel 1861, le legislazioni di tutti gli stati preunitari (compreso il Regno di Sardegna) prevedevano la pena di morte con l’eccezione della Toscana del Governo provvisorio. In attesa dell'approvazione di un codice penale unitario, il codice penale del Regno di Sardegna venne esteso a tutto il nuovo Regno di Italia, con l'eccezione della Toscana stessa (e con modifiche, non inerenti alla pena di morte, per quanto riguarda le province meridionali).[2][3]

Dal 1861 in poi, comunque, dell'istituto della pena capitale si fece in Italia un uso assai parco: dal 1860 al 1874, a fronte di un totale di 1281 sentenze pronunciate, si ebbe un numero molto minore esecuzioni, pari a 159, peraltro con una notevole tendenza alla diminuzione annua a partire dal 1865.[20] Fu proprio in tale anno che la Camera dei deputati si espresse per la prima volta a favore della soppressione dell'istituto, peraltro senza conseguenze pratiche a causa dell'opposizione del Senato. Il dibattito continuò comunque animato e, nel 1877, in sede di esame preliminare del Progetto per il Primo Libro del nuovo Codice penale, la Camera si espresse per la seconda volta, "con immensa maggioranza (179 suffragi favorevoli e 48 contrari)", a favore della soppressione della pena capitale.[21]

I lavori per il nuovo codice penale andarono però a rilento per oltre dieci anni, e fu il nuovo re, Umberto I, a intervenire: il regio decreto di amnistia del 19 gennaio 1878 – emanato in occasione della sua ascesa al trono – all'art. 3, dispose la commutazione nei lavori forzati a vita di tutte le condanne a morte per fatti commessi fino a quel giorno.[22] Dopo di allora, "nella prassi la pena capitale, pur rimanendo scritta nelle leggi, non [venne] più irrogata sia per l’esercizio «sistematico» del diritto di grazia dopo il voto della Camera del 1877, sia per il ricorso delle giurie al «pio mendacio» delle circostanze attenuanti al fine di evitare i verdetti di morte".[23] Tale prassi giuridica fu quasi subito applicata anche al caso dell'anarchico Giovanni Passannante, che attentò alla vita del re nel 1878 e fu condannato a morte l'anno successivo, ma, dopo pochi giorni, la condanna venne commutata nei lavori forzati a vita.[24]

Nel 1889 la pena di morte venne abolita, anche formalmente, in tutto il Regno d'Italia, con l'approvazione, quasi unanime da parte di entrambe le camere, del nuovo codice penale, durante il ministero di Giuseppe Zanardelli. Essa restò però ancora in vigore nel codice penale militare e in quelli coloniali, venendo applicata massicciamente durante il primo conflitto mondiale (1915-1918) per fatti di diserzione, insubordinazione e "comportamento disonorevole", anche contro soldati innocenti (pratica della decimazione ordinata dai generali senza alcuna deliberazione del tribunale militare).

Dal Ventennio fascista alla Resistenza

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Nel 1926, con l'opposizione di 12 deputati e di 49 senatori, la pena di morte per i civili venne reintrodotta per legge da Mussolini (dopo 37 anni dall'abrogazione) per punire coloro che avessero attentato alla vita o alla libertà della famiglia reale o del capo del governo e per vari reati contro lo Stato. Nel 1928 viene giustiziato attraverso la fucilazione Michele Della Maggiora, un bracciante toscano di orientamento comunista, per aver ucciso due fascisti.[25] Il Codice Rocco, entrato in vigore il 19 ottobre 1930, aumentò il numero dei reati contro lo Stato punibili con la morte e reintrodusse la pena di morte per alcuni gravi reati comuni.

Nel decennio 1930-1940 (dopo quella data anche i reati comuni più gravi passarono sotto la giurisdizione del Tribunale Speciale) le Corti d'Assise inflissero 118 condanne a morte per reati di particolare gravità, di cui 65 eseguite. Invece il Tribunale Speciale, che operò dal 1927 al 1943 occupandosi di reati di natura politica, ne inflisse 65 (di cui 53 eseguite), la maggior parte delle quali per attività spionistiche nel periodo tra il '40 e il '42.[26] Durante il fascismo furono giustiziate legalmente (escludendo le esecuzioni extragiudiziali del periodo squadrista) 118 persone (117 uomini e una donna, Laura D'Oriano, condannata per spionaggio nel 1943 e unica giustiziata femminile della storia d'Italia eccezion fatta per il periodo 1943-1945 sotto la RSI e l'occupazione tedesca, con molte esecuzioni sommarie[27]).

Durante il periodo della guerra civile tra resistenza e nazifascisti entrambe le parti ricorsero alla pena di morte, anche con esecuzioni sommarie ed extragiudiziali; tra i giustiziati sotto il governo fascista, gli ex gerarchi "traditori" al processo di Verona nel 1944 e, per ordine del Comitato di Liberazione Nazionale, l'ex dittatore Benito Mussolini (1945).

Dopo la caduta del fascismo, il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 di Umberto di Savoia abolì la pena di morte per tutti i reati previsti dal codice penale del 1930; l'abolizione interessava i territori controllati dal governo legittimo del Regno. In base ad un altro decreto di poco precedente (27 luglio 1944, n. 159) la pena capitale restava però un'opzione possibile per punire «i membri del governo fascista, e i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe» (articolo 2); sempre secondo lo stesso decreto, potevano essere condannati a morte i colpevoli di collaborazionismo, che andavano puniti in base alle pene previste dal codice penale militare di guerra, anche in caso gli imputati fossero civili (articolo 5) . In territorio italiano, ma non sotto giurisdizione italiana, furono eseguite anche sentenze di morte irrogate dai tribunali militari degli Alleati. Queste riguardarono militari nemici, come il generale tedesco Anton Dostler e del generale italiano Nicola Bellomo, ma anche militari delle forze alleate, come Louis Till, un soldato afroamericano impiccato ad Aversa per stupro ed omicidio[28] (Till è menzionato da Ezra Pound, insieme al quale fu brevemente imprigionato, nel Canto 74, ed era padre di Emmett Till).

Dal secondo dopoguerra a oggi

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Foto che documenta gli ultimi momenti di Pietro Caruso, ex questore fascista repubblicano di Roma, poco prima della fucilazione a forte Bravetta (settembre 1944). L'immagine permette di farsi un'idea generale di come le sentenze di morte venissero eseguite in questo periodo. Il condannato è legato ad una sedia e, trattandosi di fucilazione alla schiena, dà le spalle al plotone d'esecuzione, in questo caso composto da dodici guardie di Pubblica Sicurezza. Il drappello è comandato dal sottufficiale alla destra di chi guarda ed il condannato riceve i conforti religiosi da un sacerdote.

Nell'immediato secondo dopoguerra, il decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 (poi modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64) ammise nuovamente la pena di morte come misura temporanea ed eccezionale anche per gravi reati come rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, costituzione o organizzazione di banda armata. Il decreto aveva efficacia fino a un anno dopo la cessazione dello stato di guerra. A norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 192, tali disposizioni continuavano ad avere efficacia fino al 15 aprile 1948; la costituzione repubblicana, che abrogava la pena di morte per tutti i reati commessi in tempo di pace, però era già entrata in vigore il 1º gennaio 1948. Nel periodo furono inflitte un totale di 259 condanne a morte per crimini commessi da ex appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana da parte delle Corti straordinarie d'Assise[29] (poi Sezioni speciali delle Corti d'Assise)[30], e dai Tribunali straordinari, 91 delle quali eseguite tra il 2 agosto 1945 e il 5 marzo 1947.[31]

L'ultima condanna a morte per crimini comuni effettivamente eseguita venne irrogata il 5 luglio 1946[32] a Francesco La Barbera, Giovanni Puleo e Giovanni D'Ignoti, responsabili, nell'autunno del 1945, della strage di Villarbasse, efferato crimine conseguente ad una rapina finita male.[33] Enrico De Nicola, l'allora Capo provvisorio dello Stato, rifiutò di concedere la grazia ai tre condannati, che il 4 marzo 1947, alle 7:45, vennero perciò fucilati alle Basse di Stura, a Torino.

L'ultima esecuzione fu invece eseguita il giorno seguente, 5 marzo 1947, verso le cinque del mattino e presso Forte Bastia, alle porte della Spezia. I condannati erano l'udinese Aurelio Gallo, capo di un sedicente "servizio investigativo autonomo"[34] presso il comando provinciale spezzino della Guardia Nazionale Repubblicana, il trentino Emilio Battisti, ex capitano della G.N.R. e questore ausiliario della Spezia, e Aldo Morelli, ex maresciallo della G.N.R.;[35] i tre erano stati condannati a morte già nel maggio 1946 (due mesi prima, dunque, rispetto agli autori della strage di Villarbasse) dalla Corte di Assise spezzina, per «collaborazionismo, sevizie efferate e responsabilità nella deportazione nei campi di sterminio di migliaia di persone». La loro esecuzione fu sofferta, poiché il plotone dovette far fuoco una seconda volta: la scarica iniziale, infatti, uccise solo Morelli, mentre Battisti cadde ferito a terra e Gallo restò illeso[36], riuscendo anche a rivolgersi al plotone con le parole: «Non dovreste più sparare, ma fate come credete»[37].

È documentabile almeno un caso in cui un tribunale italiano inflisse la pena di morte nel 1947, dopo le ultime esecuzioni effettive e pochissimi mesi prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Si tratta del processo di Salvatore Affè e Giovanni Solarino, due vittoriesi che, con l'aiuto di un complice, rapirono Alfredo Fuschi, un bambino di quattro anni, e, benché la famiglia fosse disposta a pagare il riscatto, lo uccisero. Il 13 giugno 1947, a Ragusa, i tre rapitori furono giudicati da un tribunale militare straordinario: il rapimento a scopo di estorsione, infatti, ricadeva tra i reati per i quali il citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato prevedeva la giurisdizione militare e la possibilità della pena di morte. Proprio a quest'ultima furono condannati Affè e Solarino, mentre il loro complice ebbe l'ergastolo. Nessuno dei due condannati finì però davanti al plotone d'esecuzione, perché l'entrata in vigore della Costituzione comportò la commutazione delle due sentenze di morte nella pena dell'ergastolo.[38]

Disciplina attuale

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La Costituzione italiana, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1º gennaio 1948, abolì definitivamente la pena di morte per tutti i reati comuni e militari commessi in tempo di pace. La misura venne attuata con i decreti legislativi 22 gennaio 1948, n. 21 (Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte) e n. 22 (Ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dai condannati alla pena di morte).

Secondo la normativa previgente la pena di morte era eseguita tramite fucilazione all'interno di uno stabilimento penitenziario e non era ammesso pubblico. Il Ministro della Giustizia poteva talvolta stabilire sia che l'esecuzione fosse pubblica sia che fosse effettuata in altro luogo.[39] Tanto in epoca fascista quanto in occasione delle fucilazioni postbelliche, le esecuzioni avvennero spesso in poligoni di tiro (come fu per quella del serial killer Cesare Serviatti, fucilato al poligono di tiro di Sarzana), forti (per esempio, forte Bravetta a Roma) o altre strutture militari. A volte furono ammessi testimoni alle fucilazioni: per esempio, Luchino Visconti potè assistere all'esecuzione di Pietro Caruso e Pietro Koch e addirittura filmarle; alcuni giornalisti, tra cui Giorgio Bocca, furono presenti anche alla fucilazione dei tre condannati per la strage di Villarbasse, nel marzo del 1947[40].

La pena di morte rimase nel Codice penale militare di guerra fino alla promulgazione della legge 13 ottobre 1994, n. 589, che l'abolì sostituendola con la massima pena prevista dal codice penale, che è attualmente l'ergastolo.

L'Italia ha poi ratificato il protocollo n. 13 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, sottoscritto a Vilnius il 3 maggio 2002.[41] La legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 (Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte), modificando l'art. 27 della Costituzione della Repubblica Italiana ha eliminato le residue disposizioni in tema (eliminando l'ultimo residuo di previsione da parte di leggi militari di guerra), sancendo per via costituzionale la non applicabilità.[42] La pena di morte, contemplata nell'art. 17 e nell'art. 21 del codice penale italiano[39] è oggi da ritenersi abrogata nelle parti in questione.

Per reintrodurre la pena capitale nell'ordinamento italiano occorrerebbe un'altra legge di revisione costituzionale sull'articolo 27, a doppia deliberazione di almeno i 2/3 di ciascuna camera (o referendum costituzionale positivo in assenza di maggioranza qualificata); l'Italia repubblicana, tuttavia, non ha mai conosciuto uno schieramento politico rilevante che fosse favorevole alla reintroduzione. Durante gli anni di piombo fu avanzata qualche timida proposta per riportare la pena di morte soprattutto per gravi atti terroristici. In particolare, Giorgio Almirante, leader del neofascista MSI, promosse senza successo delle petizioni per ripristinare la pena capitale in tempo di pace[43]; implicitamente anche Ugo La Malfa, allora presidente del PRI, ventilò la possibilità della pena di morte per i terroristi, perché il giorno dopo l'agguato di via Fani ed il conseguente rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse propose l'applicazione del codice penale militare di guerra per i responsabili del delitto.[44]

Molti giuristi costituzionali[chi?] ritengono però che i diritti inviolabili dell'uomo, menzionati esplicitamente dalla Costituzione, non siano modificabili attraverso il procedimento di revisione costituzionale, ma solo con atti illeciti ed eversivi. In particolare, gli articoli immodificabili (almeno in peius) sarebbero l'articolo 2 e gli articoli dal 13 al 16, concernenti le libertà che il dettato costituzionale definisce "inviolabili"; inoltre, poiché include tra i diritti inviolabili anche quello alla vita e al rispetto della persona umana, anche l'articolo 27 potrebbe considerarsi immodificabile nei suoi principi fondanti (responsabilità penale personale, umanità delle pene, presunzione d'innocenza e, appunto, rifiuto della pena di morte). L'inammissibilità della pena capitale come principio inviolabile e limite di revisione è stato in particolare sancito da una sentenza della Corte costituzionale del 1996: di fronte alla richiestra di estradizione di un uomo verso un paese che prevedeva la pena capitale nel proprio ordinamento, i giudici costituzionali, accertato che la persona da estradare poteva rischiare la condanna a morte, hanno opposto un rifiuto bloccando il procedimento.[45]

La normativa sui trapianti (legge 1º aprile 1999, n. 91) vieta l'importazione di organi o tessuti da Stati la cui legislazione ne consenta la vendita e il prelievo forzato da cittadini condannati a morte.

  1. § 51.4.6 – D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224. Abolizione della pena di morte nel Codice penale., su edizionieuropee.it. URL consultato il 25 maggio 2017.
  2. 1 2 3 Martino Semeraro, La Restaurazione, in AA.VV., Profilo di storia del diritto penale dal Medioevo alla Restaurazione, a cura di Maria Rosa Di Simone, Torino, Giappichelli, 2012, p. 101, ISBN 9788834829974.
  3. 1 2 3 Mario Da Passano, La pena di morte nel Regno d'Italia (1859-1889), in Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli, studi coordinati da Sergio Vinciguerra, Padova, Cedam, 1999, p. 611 e ss., ISBN 9788813223816.
  4. Claudia Passarella, La pena di morte a Venezia in età moderna (PDF), in Historia et ius, vol. 11, 2017, pp. 1-27. URL consultato il 6 dicembre 2019.
  5. Angelo Messedaglia, Le statistiche criminali dell'Impero Austriaco nel quadriennio 1856-59: con particolare riguardo al Lombardo-Veneto e col confronto dei dati posteriori fino al 1864 inclusivamente, pp. 142-145
  6. Paul Strathern, The Medici: Godfathers of the Renaissance, London, Vintage, 2003, ISBN 978-0-09-952297-3., p. 405
  7. Renato Pasta, PIETRO LEOPOLDO d'Asburgo-Lorena, granduca di Toscana, poi imperatore del Sacro Romano Impero come Leopoldo II, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 83, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2015. URL consultato il 1º dicembre 2022.
  8. Il dispaccio è riportato in Antonio Zobi, Storia civile della Toscana dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII, tomo secondo – libro sesto, Firenze, Molini, 1850, p. 195. URL consultato il 1º dicembre 2022.. La pena di morte fu quindi ristabilita con legge in data 30 giugno 1790 (Mancini, p. 60).
  9. Nidia Danelon Vasoli, FERDINANDO III di Asburgo Lorena, granduca di Toscana, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 46, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1996. URL consultato il 1º dicembre 2022.
  10. Per la precisione, la pena capitale era prevista anche per i furti violenti (cfr. sentenza della Corte di Cassazione toscana citata infra).
  11. Mancini, p. 60. In effetti, dalla Restaurazione in poi, in Toscana si ebbero soltanto due esecuzioni capitali, nel 1820 e nel 1830.
  12. Cfr. sentenza della Corte di Cassazione, presieduta da Giuseppe Puccioni del 25 febbraio 1848: PENA DI MORTE – Abolizione. FURTI VIOLENTI – Pena, in Annali di giurisprudenza, Anno X, Firenze, Niccolai, 1848, pp. 148 ss.. URL consultato il 2 dicembre 2022.
  13. Mancini, pp. 61-62
  14. Durante i moti del 1848, del resto, i rivoltosi avevano voluto gettare in Arno la ghigliottina granducale, nonostante se ne stesse del tutto inoperosa da diciotto anni ( Giovanni Baldasseroni, Leopoldo II Granduca di Toscana e i suoi tempi, Firenze, Insegna di S. Antonino, 1871, p. 258.)
  15. Mancini, p. 62.
  16. Costituzione della Repubblica Romana del 1849 (RTF), su parlalex.it.
  17. (ES) Henry Kamen, La Inquisición Española: una revisión histórica, Grupo Planeta (GBS), 2005-09, ISBN 9788484326700. URL consultato il 22 gennaio 2018.
  18. Le anime dei decollati, su palermoviva.it, Palermoviva.
  19. Oreste Grossi, I boia di Roma, Newton, 1997
  20. Cronaca cittadina, in La Stampa, 8 marzo 1875, p. 3.
  21. Giulio Crivellari, Il codice penale per il Regno d'Italia (approvato del R. decreto 30 giugno 1889, con effetto dal 1. gennaio 1890), vol. 1, Roma/Torino/Napoli, Unione tipografico-editrice, 1890, p. CCXXXV.
  22. REGIO DECRETO 19 gennaio 1878, n. 4260, su NORMATTIVA, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. URL consultato il 20 gennaio 2025.
  23. Cristina Danusso, Patibolo ed ergastolo dall’Italia liberale al fascismo (PDF), in Diritto Penale Contemporaneo. Rivista trimestrale, vol. 4, Milano, Associazione “Progetto giustizia penale”, 2017, p. 61.
  24. Piero Brunello, PASSANNANTE, Giovanni, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 81, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2014. URL consultato il 20 gennaio 2025. Al Passannante fu però somministrato un abominevole trattamento carcerario che lo ridusse in una larva umana e lo portò quindi ad un trentennale ricovero in manicomio criminale.
  25. Della Maggiora, su digilander.libero.it.
  26. Tessitore, Fascismo e pena di morte, Franco Angeli, 2000.
  27. Bella e ribelle la Miss Spia finì giustiziata, su iltempo.it.
  28. (EN) French L. MacLean, The Fifth Field: The Story of the 96 American Soldiers Sentenced to Death and Executed in Europe and North Africa in World War II, Atglen, PA, Schiffer Publishing, 2013, p. 216. ISBN 978-0764345777.
  29. Istituite con d.l.l. 22 aprile 1945, n.142.
  30. Istituite con d.l.l. 5 ottobre 1945, n.625.
  31. Acta della fondazione della RSI - Istituto Storico - nº63 maggio-luglio 2007
  32. Le vittime di Villarbasse vendicate, i tre biechi assassini condannati a morte, in La Nuova Stampa, 6 luglio 1946, p. 2.
  33. Vittorio Messori e Giovanni Cazzullo, Il Mistero di Torino, Milano, Mondadori, 2005, ISBN 88-04-52070-1, p. 185
  34. Meglio noto come "Banda Gallo". Vedi Vincenzo Marangione e Tarcisio Trani, Polizia e Cittadini nella Resistenza - I Martiri Dimenticati, Luna Editore, La Spezia 2014
  35. Fazzo, p. 142.
  36. Drammatica esecuzione, in La Nuova Stampa. Frangar, non flectar, dall'archivio storico del quotidiano La Stampa, 6 marzo 1947. URL consultato il 12 aprile 2025.
  37. Copia archiviata, su quotidianodibari.it. URL consultato il 15 novembre 2016 (archiviato dall'url originale il 15 novembre 2016).
  38. Città di Vittoria - Rassegna stampa - 22 gennaio 2018 (PDF), su comunevittoria-rg.it. URL consultato il 4 gennaio 2026.
  39. 1 2 L'art. 21 del Codice penale (da ritenersi abrogato) recitava: «La pena di morte si esegue, mediante fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario, ovvero in un altro luogo indicato dal Ministro della giustizia. L'esecuzione non è pubblica, salvo che il Ministro della Giustizia disponga altrimenti.»
  40. Giorgio Bocca: Pena di morte. Quell'ultima volta nell'Italia '47 - Feltrinelli Editore, su www.feltrinellieditore.it. URL consultato il 3 gennaio 2026 (archiviato dall'url originale il 10 novembre 2025).
  41. L 179/2008, su parlamento.it.
  42. Legge costituzionale n.1 del 02/10/2007, su infoleges.it.
  43. G. Buonomo, Maxi-emendamento nella speranza di tappare le falle del codice militare di guerra, in Diritto e Giustizia on line, 24/1/2002.
  44. Sandra Bonsanti, FORLANI RISCOPRE LA PENA DI MORTE, in la Repubblica, 5 gennaio 1990, p. 5.
  45. «La Corte, chiamata a giudicare della legittimità costituzionale di norme che consentivano l'estradizione per reati puniti con la pena capitale dallo Stato richiedente, ha sottolineato che nel nostro sistema costituzionale l’inammissibilità della pena di morte si configura quale proiezione della garanzia accordata al bene fondamentale della vita, che è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione» (sentenza n. 223 del 1996, nonché sentenza n. 54 del 1979). Riportato in: I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte costituzionale, pag. 12, dal sito ufficiale della Corte
  • Eva Cantarella, I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma, Milano, Feltrinelli, 2011, ISBN 978-88-07-72277-6
  • Luca Fazzo, L'ultimo fucilato, Milano, Mursia, 2015.
  • Pasquale Stanislao Mancini, Contro la pretesa necessità della conservazione della pena di morte in Italia, in Primo Congresso Giuridico Italiano in Roma. Relazione sulla Tesi I.ª Abolizione della pena di morte e proposta di una scala penale, Roma, Pallotta, 1872, pp. 1-102.
  • Italo Mereu, La morte come pena, prima edizione, Editori europei associati, Milano, collana Espresso Strumenti, 1982. Seconda edizione, Roma, Donzelli, 2000. Terza edizione con una Premessa di Umberto Eco e una nuova Prefazione dell'autore, Roma, Donzelli, 2007.
  • Giovanni Tessitore, Fascismo e pena di morte. Consenso e informazione, Milano, Franco Angeli, 2000.

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