Giudice sportivo

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Il giudice sportivo è l'organo giudicante di una federazione sportiva.

Il giudice sportivo non è un magistrato dello Stato, ma viene nominato da una federazione sportiva ed è incaricato di irrogare le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati o delle società iscritte alla federazione, secondo i regolamenti della stessa. Le possibili sanzioni, a seconda del tipo e della gravità della violazione commessa, sono le seguenti:

  • ammenda: il tesserato o la società deve versare una determinata somma di denaro nelle casse della federazione.
  • squalifica o inibizione: il tesserato non può disputare gare ufficiali (se atleta) o svolgere il proprio incarico societario (se allenatore o dirigente) per un determinato periodo.
  • radiazione (squalifica a vita): il tesserato viene escluso a tempo indeterminato dall'attività sportiva diretta dalla federazione.
  • squalifica del campo: la società deve disputare un determinato numero di gare ufficiali in una sede diversa dalla propria, oppure vietando l'accesso al pubblico (gara "a porte chiuse").
  • sconfitta a tavolino: per l'incontro nel quale è stata commessa la violazione viene cancellato il risultato acquisito sul campo e viene assegnata la vittoria al giocatore (nel caso di sport individuali) o alla squadra avversaria. Il risultato preciso dipende dallo sport: ad esempio nel calcio è di 3-0, nel basket di 20-0.
  • penalizzazione: alla società viene tolto un determinato numero di punti nella classifica del torneo da essa disputato. Se il torneo si è già concluso, il giudice sportivo può decidere di applicare retroattivamente la penalizzazione, oppure di applicarla alla prossima edizione del torneo, o anche tutte e due le cose.
  • retrocessione: la società viene esclusa dal campionato che le competerebbe e obbligata a disputare un campionato di categoria inferiore.
  • revoca del titolo sportivo: la società viene esclusa in maniera definitiva da tutte le competizioni organizzate dalla federazione.

In passato, in Italia, l'incarico di giudice sportivo veniva affidato ad un magistrato di provata competenza; negli ultimi anni però il Consiglio Superiore della Magistratura, nel regolamentare gli incarichi extragiudiziali dei magistrati in attività, ha anche vietato loro di svolgere incarichi presso le federazioni sportive.

L'organizzazione della magistratura sportiva e il numero di gradi di giudizio variano a seconda della federazione. Per la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il giudice sportivo è il giudice di primo grado; in secondo grado decide la Commissione di Appello Federale (CAF), inoltre il tesserato o la società può ulteriormente ricorrere alla Camera di Conciliazione e Arbitrato del CONI.

All'atto del tesseramento o dell'iscrizione, gli atleti e le società sportive si impegnano ad accettare le deliberazioni degli organi di giustizia sportiva, rinunciando a ricorrere alla magistratura ordinaria (la cosiddetta clausola compromissoria). Negli ultimi anni, tuttavia, alcune società iscritte alla FIGC hanno in più occasioni infranto questa regola, ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Il Parlamento ha quindi regolamentato la questione con un'apposita legge, che ha stabilito che il TAR del Lazio è il solo competente a giudicare questo tipo di ricorsi.

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