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Omicidio stradale

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Delitto di
Omicidio stradale
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XII, Capo I
Disposizioniart. 589-bis
Competenzamonocratico per le ipotesi dei commi 1,4, 5; collegiale 2 e 3
Procedibilitàd'ufficio
Arrestofacoltativo, obbligatorio (comma 2 e 3)
Fermoconsentito
Penareclusione da 2 a 18 anni

L'omicidio stradale o pirateria stradale è un reato previsto dal diritto penale italiano.

Il reato di omicidio stradale è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la legge n. 41 del 23 marzo 2016. La norma punisce chi cagiona la morte di una persona mentre guida in violazione delle norme stradali, prevedendo pene più severe rispetto all’omicidio colposo tradizionale. A seconda della gravità e delle circostanze, le pene includono la reclusione fino a 12 anni e la sospensione o revoca della patente di guida, fino a 30 anni o a vita in caso di recidiva.

Normativa precedente

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Prima della legge sull'omicidio stradale, questo tipo di fatto era perseguito col reato di omicidio colposo (pena da 6 mesi a 5 anni, art. 589 c.p.), che comunque prevedeva un'aggravante specifica per la violazione di norme stradali con pene aumentate da 2 a 7 anni, che potevano diventare da 3 a 10 anni se il colpevole fosse risultato in stato di ebbrezza grave o di alterazione da droga.

Le infrazioni più gravi come l'eccesso di velocità e passaggio col semaforo rosso, l'inversione su dossi o curve, e guida contromano in autostrada (art. 176/1a e 19 CdS) in ogni caso non erano puniti con la reclusione (multa, sospensione della patente, revoca in caso di recidiva, fermo amministrativo o confisca del veicolo); la guida in stato di ebbrezza (d. lgs. 285/1992, art. 186) era punita con l'arresto fino a 6 mesi per un tasso alcolemico da 0.8 a 1.5 mg/litro di sangue, e da 6 mesi a un anno per un tasso superiore a 1.5 mg/litro; la guida senza patente in caso di recidiva del reato, con la reclusione fino ad un anno (art. 116 comma 15 CdS); l'omissione di soccorso in presenza di danni alle persone era punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 189 CdS).
Nel caso di morte o di lesioni a più persone, le pene potevano arrivare a 15 anni di carcere.

Nuova normativa

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Il 23 marzo 2016 il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge sull'omicidio stradale (L. 23 marzo 2016 n° 41) che prevede:

  • pene minimali nel più frequente caso di lesioni colpose gravi (da un anno e 6 mesi a 3 anni) o gravissime (da 2 a 4 anni), causate da tasso alcolemico di 0,8 g/litro o da manovre pericolose (eccesso di velocità, guida contromano, passaggio col rosso agli incroci, inversione di marcia su intersezioni, curve e dossi, alcuni tipi di sorpasso): per pene detentive minori di 2 anni può essere concessa la sospensione condizionale della pena; un'ulteriore riduzione di un terzo spetta a chi accede al rito abbreviato, e infine può essere applicato l'art. 131-bis c.p. (non punibilità e archiviazione per tenuità del fatto) rientrando le lesioni dolose nell'elenco dei reati per i quali è ammissibile questo tipo di beneficio.
  • nuovi strumenti di indagine: obbligatorio l'arresto in flagranza di reato per i casi più gravi (ebbrezza, droghe, mancato soccorso); raddoppiati i tempi di prescrizione del reato; prorogabili una sola volta dal pubblico ministero i tempi delle indagini preliminari; perizie coattìve per il prelievo di campioni biologici del dna. Il carcere è escluso per chi soccorre la vittima subito dopo l'incidente, e si mette a disposizione della polizia.
  • aggravanti previste in caso di fuga del conducente (la pena aumenta da uno a due terzi, e non può essere inferiore a 5 anni), guida senza patente o senza assicurazione, per i conducenti di mezzi pesanti (camion e autobus).
  • drastico aumento delle pene nei casi di omicidio: rimane la pena che era già prevista nel caso base, da 2 a 7 anni, quando la morte sia stata causata da violazioni non gravi al codice della strada (i disegni di legge prevedevano tutti una pena minima da 6 a 8 anni, e massima da 12 a 16); per guida in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro (sopra i 2,5 è probabile il rischio di coma etilico), o sotto effetto di droghe, la pena varia da 8 a 12 anni di carcere. Alla stessa pena soggiace chi ha un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/L e 1,5 g/L, quando il conducente è un neo-patentato e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone (più di 8 escluso il conducente) o di cose su mezzi pesanti; da 5 a 10 anni se il tasso alcolemico supera gli 0,8 g/L e, unitamente alla condizione precedente, se l'incidente è causato dalle condotte pericolose dette in precedenza. La pena aumenta della metà se muore più di una persona, fino a 18 anni;
  • la pena è diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell'azione (o omissione) del colpevole.
  • revoca della patente: la nuova patente è revocata e non può essere conseguita prima di 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). In caso di fuga o nelle altre ipotesi più gravi, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

Articoli modificati dalla Legge 23 marzo 2016, n. 41

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Codice penale

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  • 589-bis c.p.[1] - Omicidio stradale.
  • 589-ter c.p. - Fuga del conducente in caso di omicidio stradale.
  • 590-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime.
  • 590-ter c.p. - Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali.
  • 590-quater c.p. - Computo delle circostanze.
  • 590-quinquies c.p. - Definizione di strade urbane e extraurbane.
  • 157 c.p. - Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.
  • 582 c.p. - Lesione personale.
  • 589 c.p. - Omicidio colposo.
  • 590 c.p. - Lesioni personali colpose

Codice di procedura penale

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  • 224-bis c.p.p. - Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale.
  • 359-bis c.p.p. - Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi.
  • 380 c.p.p. - Arresto obbligatorio in flagranza.
  • 381 c.p.p. - Arresto facoltativo in flagranza.
  • 406 c.p.p. - Proroga del termine.
  • 416 c.p.p. - Presentazione della richiesta del pubblico ministero.
  • 429 c.p.p. - Decreto che dispone il giudizio.
  • 550 c.p.p. - Casi di citazione diretta a giudizio.
  • 552 c.p.p. - Decreto di citazione a giudizio.

Codice della strada

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  • 189 C.d.S. - Comportamento in caso di incidente
  • 219 C.d.S. - Revoca della patente di guida
  • 221 C.d.S. - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.
  • 222 C.d.S. - Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato

Attenuanti generiche

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Al conducente che presti aiuto alla vittima, si dimostri collaborativo con le Forze dell'Ordine e risulti incensurato, sono concesse le circostanze attenuanti generiche per il delitto di omicidio stradale.[2]

Unione Europea

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Le pene variano da un minimo di 3 anni di reclusione e 45.000 euro di multa, ai 5 anni e a 75.000 euro nel caso in cui la condotta dell'imputato sia manifestamente irrispettosa di leggi, regolamenti o di normale prudenza (sommando le aggravanti si arriva a 10 anni di reclusione, 150.000 euro di multa e 10 anni di sospensione della patente).

La morte in violazione del codice stradale le pene variano fino a un massimo di 3 anni di carcere e 11.000 euro di ammenda. Se c'è l'aggravante dell'ebbrezza o uso di droghe, un sorpasso vietato o il superamento dei limiti di velocità, si rischiano 9 anni di reclusione, il pagamento di 45.000 euro e la sospensione della patente per almeno 5 anni.

È previsto un reato specifico con la reclusione sino a 10 anni, sospensione della patente per almeno 2 anni, test psicoattitudinali al rinnovo e la segnalazione sul documento del reato commesso.

Sono previste condanne da 1 a 5 anni con sospensioni della patente fino a 6 in caso di imprudenza grave; multe e pene molto basse in caso di imprudenza lieve.

Non esiste un reato specifico, e la mortalità stradale è punita come omicidio colposo (fino a 5 anni). L'ergastolo stradale è stato però applicato in un caso di competizione illegale improvvisata fra due auto, nella quale un terzo automobilista è rimasto ucciso.[3]

L'articolo 419 del codice penale prevede una pena da tre mesi a due anni e un'ammenda da 250 a 5.000 euro, quale omicidio per imprudenza.

Il codice penale prevedeva da 4 mesi a 4 anni in casi gravissimi, recentemente aumentato nel 2002 a 8 anni (art. 241).

Ben identificato da circostanze di luogo e di tempo, condizioni psicofisiche del conducente o lo stato d'uso del veicolo. In alcuni Stati si arriva a pene fino a 30 anni di carcere.

  1. ↑ Art 589-bis cp | Codice Penale | Omicidio stradale., su Lexscripta. URL consultato il 18 ottobre 2016.
  2. ↑ Tribunale Nocera Inferiore, 14/07/2021, n.1286. Responsabilità penale nel sinistro stradale e pena irrogabile, su laleggepertutti.it.
  3. ↑ Germania, condanna storica: “ergastolo stradale”. Uccisero un uomo durante una folle gara, su lastampa.it, 28 febbraio 2017. URL consultato il 2 ottobre 2021.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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