Prostituzione minorile (ordinamento italiano)

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Delitto di
Prostituzione minorile
Fonte Codice penale italiano
Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I
Disposizioni art. 600 bis
Competenza
Procedibilità d'ufficio
Arresto *(comma 1) obbligatorio;
  • (comma 2) non consentito;
  • (comma 3) consentito
Fermo *(comma 1) consentito;
  • (commi 2-3) non consentito
Pena
  • (comma 1) reclusione da 6 a 12 anni e multa da 15 000 a 150 000 euro;
  • (comma 2) reclusione da uno a 6 anni e multa da 1 500 a 6 000 euro

Il reato di prostituzione minorile è un delitto previsto dal codice penale italiano all'art. 600 bis. Tale tipologia di reato rientra tra i delitti contro la persona, disciplinati nel Libro II, Titolo XII del codice.

Elemento oggettivo del reato[modifica | modifica wikitesto]

L'ipotesi prevista dal I comma[modifica | modifica wikitesto]

Il reato è consumato da chiunque

  1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
  2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

La pena è la reclusione da sei a dodici anni e la multa da euro 15.000 a euro 150.000 .

L'ipotesi prevista dal II comma[modifica | modifica wikitesto]

Al secondo comma della norma è prevista la consumazione del reato qualora l'agente compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi. La pena è la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 1.500 a euro 6.000.[1]

Elemento soggettivo del reato[modifica | modifica wikitesto]

Per la consumazione di tale reato è previsto il dolo generico, ossia la volontà, da parte dell'agente, di compiere gli atti vietati dal precetto della norma. Tuttavia dal 2012, per tutti i delitti contro la personalità individuale, compresa quindi la prostituzione minorile, è stato introdotto un profilo parziale di colpa, poiché, a norma dell'art. 602-quater c.p., "il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile."

Testi normativi[modifica | modifica wikitesto]

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Renato Brichetti, Codice Penale e leggi complementari, Milano, Il Sole 24 ore, p. 246.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 8813174667.
  • Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 8814104107

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

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