Legge Turco-Napolitano
La legge 6 marzo 1998 n. 40, nota come Legge Turco-Napolitano, si propone di regolare organicamente l'intera materia dell'immigrazione dall'estero.
Rispetto alla vecchia disciplina, conosciuta come legge Martelli (L. 39/1990), e alle varie disposizioni integrative e modificative del pur incompleto e frammentario quadro normativo, la nuova legge tenta di proporsi come legislazione di superamento della fase emergenziale.
L'impostazione della legge rivela l'intento di regolamentare l'immigrazione, favorendo da un lato l'immigrazione regolare e scoraggiando l'immigrazione clandestina. L'immigrato regolare può così affrontare il percorso di acquisizione della cittadinanza configurato dalla legge. Tale percorso è caratterizzato da una serie di tappe verso l'acquisto dei diritti propri del cittadino pleno iure, inclusivo del diritto al ricongiungimento familiare, del diritto al trattamento sanitario e alla salute, e del diritto all'istruzione. Per contro, il clandestino diventa destinatario di un provvedimento di espulsione dallo Stato.
Per la prima volta nella storia della Repubblica, istituisce la figura del Centro di permanenza temporanea (all’articolo 12 della legge), per tutti gli stranieri “sottoposti a provvedimenti di espulsione e o di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera non immediatamente eseguibile”
Il Governo, in ottemperanza a quanto contenuto nella delega prevista all'art. 47 comma 1 della L. 40/1998, ha emanato il D. Lgs. 286/1998, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.