Istituzioni (Gaio)

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Le Istituzioni sono un'opera didattica in quattro libri composta dal giurista romano Gaio tra il 168 e il 180.

Il carattere di assoluta eccezionalità dell'opera consiste nel fatto di essere l'unica opera della giurisprudenza romana classica ad essere pervenuta fino ai nostri giorni direttamente, senza il tramite di compilazioni che ne abbiano potuto alterare il significato.

Indice

[modifica] La scoperta delle Institutiones

Nel 1816 il diplomatico tedesco Barthold Georg Niebuhr, in sosta a Verona, tappa intermedia di un lungo viaggio, ebbe modo di sfogliare alcuni manoscritti della Biblioteca Capitolare. La sua attenzione si fermò principalmente su un codice pergamenaceo contenente le Lettere di Sofronio Eusebio Girolamo. Osservando bene il volume notò che in alcune pagine affiorava una scrittura precedente, risalente al V secolo, cancellata alcuni secoli più tardi per far spazio alle epistulae. Il ritrovamento fu seguito da un'attenta opera di ricostruzione della scriptura prior, vergata in onciale B-R. Tuttavia, l'uso di reagenti chimici rovinò irrimediabilmente alcuni fogli pergamenacei, che oggi non sono più leggibili. Il testo di alcuni di questi fogli andati perduti venne in parte ricostruito grazie al ritrovamento in Egitto di un Papiro di Ossirinco (P. Oxy. XVII 2103) e di un codice pergamenaceo, pubblicato nel 1933 da Vincenzo Arangio Ruiz (PSI XII 1182), che contenevano alcuni stralci della medesima opera. Il confronto fra questi rinvenimenti e il testo del palinsesto veronese ha consentito anche di riguadagnare fiducia nella sostanziale genuinità della tradizione testuale delle Institutiones di Gaio.

[modifica] Struttura dell'opera

L'intera materia trattata dalle Istituzioni è divisa in tre parti, personae, res e actiones, dove per res si intendono i rapporti patrimoniali e per obligationes le obbligazioni ed il processo per legis actiones. Queste tre parti sono così distribuite nei quattro commentarii di cui consta l'opera istituzionale:

  • I: Ius quod ad personas pertinet
  • II: Ius quod ad res pertinet
  • III: Ius quod ad res pertinet (fino al paragrafo 88)
  • IV: Ius quod ad obligationes pertinet

[modifica] Le Summae Divisiones

Gaio inizia ognuna delle tre parti in cui la sua opera è divisa (personae, res, obligationes) con una "Summa Divisio", ovvero prende le mosse della sua descrizione dell'argomento da una grande ed importante distinzione tra ambiti del diritto romano, distinzione che ha sempre governato la vita giuridica dei cittadini romani. Tramite questo processo schematico, che, partendo da un singolo concetto, fa sviluppare in varie direzioni il discorso del giurista (è il procedimento diairetico greco, tipico dei giuristi romani, che amavano esporre per distinctiones), Gaio riesce ad ottenere una esposizione precisa e semplice, facilmente comprensibile a tutti. Questa tecnica espositiva, insieme alla struttura dell'opera in tre grandi filoni, è probabilmente la ragione principale del successo ottenuto dalle Istituzioni; entrambi questi aspetti infatti verranno anche ripresi nelle ben più aggiornate Istituzioni di Giustiniano.

Brevemente, la prima summa divisio, riguardante le personae, è riportata in G. I, 9-12:

(LA)
« Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi. »
(IT)
« E certamente la maggiore differenza nel diritto delle persone è questa, che tutti gli uomini o sono liberi o sono schiavi. »
(Gaio, Institutiones I, 9-12.)

Da qui Gaio prosegue scendendo nei particolari e scindendo i liberi in "ingenui" (nati liberi) e "libertini" (manomessi) e questi ultimi in "cives Romani" (cittadini), "Latini" e "dediticii", dei quali si occupa successivamente.

La seconda summa divisio, riguardante le res, si trova in G. II, 1-2 e seguenti:

(LA)
« Modo videamus de rebus: quae vel in nostro patrimonio sunt vel extra nostrum patrimonium habentur. Summa itaque rerum divisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae humani. »
(IT)
« Ora occupiamoci dei beni: questi o fanno parte del nostro patrimonio (del patrimonio umano) oppure non ne fanno parte. Perciò, la più importante distinzione nei beni può essere enunciata in due frasi: infatti alcuni beni sono divini iuris (di diritto divino, quindi extra patrimonium e extra commercium), altri sono humani iuris (di diritto umano). »
(Gaio, Institutiones II, 1-2.)

La discussione prosegue quindi dividendo le res divini iuris in "sacrae", "religiosae" e "sanctae" e le res humani iuris in "privatae" e "publicae", delle quali si occupa nel seguito.

La terza e ultima summa divisio, riguardante le obligationes, è piuttosto particolare, in quanto Gaio commette qui un piccolo errore, confondendo species e genus; è in G. III, 88:

(LA)
« Nunc transeamus ad obligationes, quarum summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto. »
(IT)
« Ora passiamo alle obbligazioni, delle quali la massima divisione si articola in due specie: infatti ogni obbligazione nasce o da un contratto o da un delitto. »
(Gaio, Institutiones III, 88.)

Qui Gaio definisce contratto e delitto due species e successivamente descrive i contratti produttivi di obbligazioni in 4 genera, invertendo così il rapporto tra genus e species.

I quattro tipi di contratto sono i contratti reali (res, si perfezionano col trasferimento della cosa, come mutuo, deposito e comodato), i contratti verbali (verbis, si perfezionano con l'uso di parole solenni, come la sponsio e la stipulatio), i contratti letterali (litteris, si perfezionano tramite la redazione scritta del contratto stesso, sono rari in Roma) e i contratti consensuali (consensu, si perfezionano con il semplice consenso delle parti, sono 4: "emptio-venditio", la compravendita, "locatio-condutio", la locazione, "mandatus", il mandato, "societas", la società).

Questa divisione basata sulle fonti delle obbligazioni subirà molte revisioni e molte interpretazioni e verrà presto ampliata, prima nelle res cottidianae (dove verranno aggiunti i "quasi-contratti") e poi nelle Istituzioni di Giustiniano (dove si aggiungeranno pure i "quasi-delitti", portando a 4 le fonti delle obbligazioni).

[modifica] Il diritto di Gaio

Nelle Institutiones troviamo spesso riferimenti ai contrasti tra la scuola sabiniana e la scuola proculiana, sebbene l'autore abbia scritto le Istituzioni in un periodo in cui le dispute tra le due scuole erano già da tempo sopite. Lo stesso Gaio si dichiara in più punti seguace dei Sabiniani.

Anche da altri punti di vista Gaio si mostra più indietro rispetto al diritto del suo tempo: basti pensare alla descrizione dettagliata del processo delle legis actiones, inutilizzato da due secoli, e al fatto che il giurista non cita mai i giureconsulti del suo tempo.

Alcuni studiosi, basandosi su questi dati hanno avanzato l'ipotesi che l'autore si sia limitato in realtà ad ampliare un'opera precedente scritta da un Gaio originario (un Urgaius), e che l'opera che noi oggi leggiamo sia, in realtà, una rielaborazione di un manuale di scuola sabiniana del I secolo o di alcuni appunti di lezione del giurista Gaio Cassio Longino.

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