Contributo di solidarietà

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Il contributo di solidarietà, in Italia nell'ambito della previdenza di primo pilastro con sistema di gestione a ripartizione, è la quota di pensione richiesta dagli enti stessi per finanziare la gestione del servizio in situazioni di disavanzo dovuto al debito pensionistico latente non più sostenibile. Il contributo di solidarietà non dà diritto a future prestazioni pensionistiche.

Il dibattito pubblico[modifica | modifica wikitesto]

Affrontare il dibattito sul contributo di solidarietà significa affrontare il tema dei diritti acquisiti nel campo del diritto della previdenza sociale, sul quale ha inciso la percezione, nell'opinione pubblica, in ordine all'obsolescenza della giurisprudenza della Corte di Cassazione sull'intangibilità dei diritti acquisiti: percezione sicuramente dovuta alle modifiche al sistema pensionistico pubblico in Italia dopo la riforma delle pensioni Fornero[1].

A ridosso delle riforma pensionistica intrapresa dal governo Monti, la stampa pose il problema delle posizioni previdenziali elevate e dell'opportunità del loro assoggettamento all'equivalente di un salary cap[2].

La posizione speculare è invece quella che vorrebbe lasciare senza alcun limite gli emolumenti previdenziali versati per le prestazioni lavorative ritenute produttive, e comprimere percentualmente, invece, le pensioni dei lavori ritenuti improduttivi[3].

Il punto di equilibrio, nella legislazione italiana, fu trovato imponendo un contributo di solidarietà, misurato in percentuale su tutte le pensioni più elevate, sia pubbliche che private.

Il contributo di solidarietà nella riforma delle pensioni Fornero[modifica | modifica wikitesto]

Il contributo di solidarietà, serve per finanziare gli enti previdenziali con sistema di gestione a ripartizione, andando direttamente ad integrare il patrimonio netto dell'ente. Non vi è quindi un accantonamento del capitale versato a garanzia delle prestazioni future.

La legge Fornero provvedette, una prima volta, mediante l'introduzione del contributo di perequazione, di cui alle seguenti disposizioni.

Comma 21 - contributo di solidarietà a carico dei pensionati dal 2012 al 2017

«21. A decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.»

Comma 24 - verifica della sostenibilità delle casse dei professionisti

«24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1º gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.»

Il primo contenzioso costituzionale[modifica | modifica wikitesto]

La sentenza della Corte costituzionale 116/2013 provvide all'annullamento del contributo di solidarietà come modificato dalla riforma Fornero: con la sentenza del 3/6/2013 la Corte dichiarava la norma illegittima[4], in quanto, non colpendo gli altri redditi da lavoro equiparabili ai trattamenti pensionistici elevati, violava sia il principio di eguaglianza formale che il principio di capacità contributiva ex artt. 3 e 53 Cost.

Il contributo di solidarietà nella legge di stabilità del governo Letta[modifica | modifica wikitesto]

L. 27 dicembre 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). (13G00191) (GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87)

Comma 486 dell'art. 1 della L. 147/2013 (Finanziaria 2014)

«486. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo.»

Il secondo contenzioso costituzionale[modifica | modifica wikitesto]

La novità del contributo del governo Letta, rispetto al contributo del 2011, "fu la parziale destinazione dei proventi verso un fondo di solidarietà per i cosiddetti esodati. Nel disegno del legislatore, tali risorse, infatti, non confluendo nelle casse dello Stato, bensì nelle singole gestioni previdenziali, venivano supposte configurare una prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost. e non un tributo"[5].

Ciò nondimeno, anche questa seconda misura è stata oggetto di ordinanze di remissione alla Corte costituzionale di questioni di costituzionalità[6], decise il 5 luglio 2016 nel senso della loro infondatezza[7], con conseguente conferma delle previsioni della legge Letta.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Italia Oggi 22/08/2014, Ixè, l'83% degli italiani dice sì al prelievo sulle pensioni.
  2. ^ Paolo Baroni, Le pensioni d'oro, fino a novantamila euro al mese. Tutto in regola, ma spesso le indennità da diritti acquisiti diventano privilegi, La Stampa, 11/12/2011.
  3. ^ Va da sé che, nella valutazione di cosa sia produttivo e cosa non contribuisca alla ricchezza nazionale, ognuno riversi la propria opinione: per la visione che ritiene giustificato solo il lavoro alle dipendenze del privato, v. Ingiusto sparare nel mucchio, Il giornale, 8 luglio 2016, secondo cui "non ha senso mettere le mani sulla previdenza di un dirigente d'impresa, solo perché elevata, se negli anni egli ha versato contributi proporzionati. Il contrasto, insomma, non è tra ricchi e poveri, ma tra chi ha redditi anche altissimi sul mercato, e chi invece gode dei benefici della ridistribuzione pubblica. Nel tentativo di porre una pezza a questo sistema previdenziale impazzito, allora, il prossimo prelievo forzato, per favore, fatelo sulle pensioni pubbliche".
  4. ^ Sentenza n. 116 del 2013 della Corte costituzionale
  5. ^ Flavia Cannata, Contributo di solidarietà 2014: i pensionati d'oro tornano all'attacco. Alcune riflessioni in vista della pronuncia della Consulta, Forum di Quaderni costituzionali, 2016.
  6. ^ CAMILLO CIPRIANI, PENSIONI, Corte costituzionale: IL 21 GIUGNO DISCUSSIONE SUI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ PER GLI ASSEGNI OLTRE 91.250 EURO, Firenzepost, 15 GIUGNO 2016.
  7. ^ Pensioni d'oro, Corte costituzionale: il contributo di solidarietà è legittimo, 6 luglio 2016

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

Leggi[modifica | modifica wikitesto]

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