Fondo pensione

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I fondi pensione sono gli strumenti tecnici individuati dal legislatore per realizzare la previdenza complementare o pensione complementare, aggiuntiva rispetto a quella erogata dagli enti pensionistici obbligatori. Tramite un fondo pensione il lavoratore investe volontariamente risparmi durante la vita lavorativa, allo scopo di garantire prestazioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle erogate dagli enti previdenziali obbligatori.

In Italia fino a qualche anno fa sono stati principalmente legati a specifiche categorie, come le banche e le assicurazioni, o a singole aziende che introducevano esperienze già realizzate in altri Paesi. I metalmeccanici rappresentano la categoria di lavoratori più numerosa, e il loro fondo pensione, il fondo Cometa, ha la maggiore raccolta di capitali, pari a 6 miliardi di euro[senza fonte]. Nel consiglio di amministrazione del fondo siedono le rappresentanze sindacali e delle aziende, eletti a livello nazionale.

Indice

[modifica] Tipologie

Secondo la normativa italiana (decreto legislativo 252/05), chi vuole una pensione integrativa può scegliere di aderire ad un fondo, negoziale o aperto, o di sottoscrivere un PIP (acronimo di Piano Previdenziale Individuale) che è una vera e propria polizza assicurativa, pur potendo utilizzare la denominazione fondo pensione.[1]

  • Fondo pensione a contribuzione definita: è certa l'entità dei contributi, che è periodica e costante, ma non è certa l'entità della prestazione (il rischio cade sull'aderente); l'entità della prestazione dipenderà delle performance di gestione del fondo.
  • Fondo pensione a prestazione definita: è certa l'entità della prestazione, ma l' entità dei contributi varia a seconda delle esigenze del gestore del fondo con riguardo agli obiettivi che intende perseguire (il rischio grava sul gestore del fondo).

[modifica] Fondi negoziali

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Fondo pensione negoziale.

I fondi pensione negoziali, detti anche fondi ad ambito definito o fondi chiusi, sono istituiti sulla base di accordi tra le organizzazioni sindacali e quelle imprenditoriali di settori specifici: l'adesione a questi fondi è riservata a specifiche categorie di lavoratori.

Ad esempio, il fondo pensione negoziale dei lavoratori metalmeccanici è il Cometa, per i lavoratori del settore chimico il Fonchim.

[modifica] Fondo aperto

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Fondo pensione aperto.

I fondi aperti invece non riguardano la contrattazione collettiva ma sono creati e gestiti da banche, assicurazioni, Sgr e Sim e poi collocati presso il pubblico.

[modifica] PIP

I Piani Individuali Pensionistici (PIP), anche detti Forme Individuali Pensionistiche (FIP) sono strumenti previdenziali che consentono, al pari dei fondi pensione, di erogare prestazioni integrative di natura pensionistica rispetto a quelle del sistema pubblico. La differenza con i fondi pensione sta nel fatto che l'adesione ai PIP è a carattere individuale e ciò comporta dei vantaggi come la possibilità di interrompere, e poi eventualmente riprendere, il versamento dei premi prestabiliti senza che il contratto si interrompa o venga penalizzato.

Chiunque può aderire ai PIP, anche casalinghe e studenti che non hanno posizioni previdenziali aperte con il sistema pubblico.

[modifica] Finanziamento

Le fonti di finanziamento dei fondi pensione si differenziano a seconda della tipologia di aderente (lavoratore dipendente, lavoratore autonomo e soggetti differenti dalle prime due tipologie). Per i lavoratori dipendenti le fonti contributive sono rappresentate da: contribuzione del lavoratore, contribuzione del datore di lavoro (o committente) e il versamento del trattamento di fine rapporto (Tfr). Nell'ambito della libera determinazione dei contributi da versare al Fondo, la legge consente che la determinazione del contributo minimo da versare a carico del lavoratore e a carico del datore di lavoro (o committente) avvenga in base ad accordi collettivi o aziendali. Anche in assenza di detti accordi sia il lavoratore che il datore di lavoro (o committente) possono liberamente versare al Fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi la sola fonte di finanziamento è rappresentata dal contributo dell'aderente.

Al fine di incentivare l'adesione ai fondi pensione la normativa prevede l'applicazione di un regime fiscale agevolato per i versamenti alla previdenza complementare. Il Tfr affluisce al fondo pensione senza subire alcuna tassazione, allo stesso modo ma solo la contribuzione del lavoratore è deducibile dal reddito mentre anche la contribuzione del datore di lavoro serve per determinare l'ammontare massimo deducibile. La deducibilità si applica fino ad un limite massimo di 5.164,67 Euro (vecchi 10 milioni di lire). È stato eliminato rispetto al precedente regime il limite percentuale pari al 12% del reddito imponibile.

[modifica] Funzionamento

Le risorse raccolte dai fondi pensione vengono investite nei mercati finanziari al fine di produrre un rendimento che va ad aggiungersi alla contribuzione tempo per tempo versata nelle posizioni individuali. Essi sono quindi gestiti secondo il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione.

L'ammontare delle prestazioni previdenziali dipenderà pertanto dai contributi versati, del periodo di permanenza nel fondo e dal rendimento ottenuto dall'investimento del patrimonio.

Il fondo non è tenuto in questo senso a fare investimenti che tutelino il capitale, garantendo un interesse positivo, per quanto basso, come titoli di Stato oppure obbligazioni.

Questa impostazione degli investimenti su un profilo medio-alto di rischio-rendimento deriva dalla normativa italiana, oltreché da scelte del singolo gestore di fondi.

La legge italiana limita fortemente la possibilità di investire in strumenti a rendimento e capitale garantito, come titoli di Stato. Il Decreto Ministeriale n. 703/1996, art.4, pone i seguenti limiti agli investimenti:

  • fino al 50% del patrimonio del fondo può essere investito in titoli di debito e di capitale, negoziati in mercati regolamentati di Europa, Canada, Stati Uniti, e Giappone (titoli emessi da soggetti residenti o meno nei Paesi OCSE)
  • non più del 20% del patrimonio del fondo può essere investito in titoli di debito e capitale non negoziati nei mercati regolamentati di questi Paesi, purché emessi da soggetti ivi residenti;
  • non più del 5% del patrimonio può essere investito in titoli di debito e capitale emessi da soggetti diversi dai Paesi non aderenti all'OCSE o a uno degli organismi internazionali cui appartiene almeno un Paese dell'Unione Europea.

Quindi, fino al 5% può essere investito in titoli non OCSE, e non più del 20% in titoli OCSE over the counter. I titoli emessi da Paesi non OCSE e negoziati in mercati non regolamentati, aderenti o meno, sono considerati ad maggior rischio, rispetto ai titoli emessi e negoziati in mercati regolamentati dell'OCSE.

[modifica] Norme di tutela

Al fine di garantire la natura previdenziale dell'investimento la normativa ha stabilito una serie di norme di tutela:

  • obbligo di individuazione dei gestori in base a una selezione pubblica condotta con criteri determinati dall'autorità di vigilanza;
  • obbligo di individuazione di una banca depositaria presso la quale deve essere depositato il patrimonio (liquidità e titoli);
  • indicazione dei criteri e dei vincoli agli investimenti;
  • imposizione di regole di gestione dei conflitti di interesse;
  • compiti di ispezione e controllo affidati all'autorità di vigilanza (Covip).

Il Consiglio di Amministrazione del fondo gode in questo senso di ampia autonomia gestionale: ad esso è delegata la scelta della banca depositaria e della società di gestione, la disciplina del conflitto di interesse e dell'eventuale adozione di codici etici.

La legislazione vigente non vieta in modo esplicito di indirizzare i capitali del fondo pensione nelle aziende di proprietà dei datori di lavoro che appartengono al CdA del fondo stesso; non vieta in secondo luogo l'accumulo di cariche in contrasto con la gestione del fondo, come la partecipazione a CdA di società speculative, se non concorrenti del fondo stesso.

Gli obblighi di trasparenza e informazione si riferiscono ai criteri di scelta adottati per gli investimenti, nomine dei consiglieri, banca depositaria e società di gestione, ma non al merito delle scelte effettivamente compiute.

Il fondo pensione dovrebbe intraprendere investimenti a basso rischio, che garantiscono un interesse e, soprattutto, il capitale investito. Diversamente, il fondo rischia l'insolvenza, di non poter erogare la pensione, e restituire ai sottoscrittori quanto versato (l'equivalente dei "contributi" di una pensione integrativa).

La normativa italiana non introduce vincoli specifici alle forme d'investimento consentite ai fondi pensione.

Talora, lo Statuto del fondo pensione impone in linea di principio investimenti conservativi, con un basso profilo di rischio-rendimento, secondo una prassi diffusa negli Stati Uniti. Fra gli investimenti di questo tipo, rientra anche l'acquisto di quote di soggetti terzi che effettuano investimenti speculativi (di perdita del capitale e degli interessi).

[modifica] Relazione rischio/rendimento

Investimenti a basso rischio comportano però anche rendimenti più contenuti. L'investitore, in ipotesi di razionalità, si attende il rendimento di un'obbligazione di eguale durata, pari alla vita residua che decorre dall'anno del versamento a quello della pensione, maggiorato per ripagare le componenti di rischio ed altri aspetti che ha un fondo pensione, e che un'obbligazione non ha:

  • rischio di investimento: se il fondo non garantisce capitale ed interessi, il rendimento deve incorporare un premio di rischio (ed essere maggiore dell'interesse risk-free);
  • capitalizzazione composta degli interessi: l'obbligazione eroga ogni anno una cedola e tali interessi possono essere reinvestiti, mentre un fondo non paga alcun flusso di denaro al sottoscrittore fino all'età pensionabile. L'interesse dovrebbe quindi essere (strettamente) maggiore della cedola annua di un'obbligazione.
  • profitto atteso dalla vendita: è rilevante non solo il prezzo di vendita, ma anche la facilità di cessione di uno strumento finanziario. Il profitto atteso è il prodotto di prezzo di vendita e probabilità. Il prezzo di un'obbligazione è calcolato con una formula matematica che dipende dalla durata e dall'interesse (che sono noti), e lo strumento ha un ampio mercato secondario in cui è semplice trovare una controparte per la compravendita.

[modifica] Rischi

La destinazione del TFR a forme pensionistiche complementari è soggetta a un triplice rischi di insolvenza:

  • insolvenza del soggetto depositario dei fondi
  • insolvenza del soggetto che emette le quote del fondo
  • insolvenza degli emittenti gli strumenti finanziari in cui le somme sono investite.

I rischi di insolvenza o di fallimento non possono essere oggetto di copertura assicurativa.

In assenza di un fondo di garanzia che possa intervenire, in questi casi, i sottoscrittori restano privi di pensione.

La legge non obbliga la previdenza complementare a garantire né gli interessi né il capitale versato [2].

La regolamentazione di questi aspetti è delegata ai regolamenti dei fondi pensione, ed è differente da un fondo all'altro. Si tratta in ogni caso di una garanzia che il fondo pensione può facilmente eliminare, modificando il proprio regolamento.

[modifica] Cessione delle quote

Se il fondo non è quotato in Borsa, la cessione e riscatto delle quote è disciplinata dallo Statuto del fondo pensione, che può introdurre limitazioni, come una percentuale massima di quote proprie cedibili, di quote che il fondo stesso può riacquistare, escludere la vendita a soggetti che già non siano sottoscrittori, o un massimo di quote detenibili da un unico soggetto. Il prezzo delle quote è soggetto a variazioni, ed in generale il prezzo di uno strumento è tanto più stabile quanto più è oggetto di scambi (alti volumi di compravendita quotidiani contribuiscono a stabilizzare un prezzo).

Le quote dei fondi pensione possono essere vendute soltanto al raggiungimento dell'età pensionabile. Dal momento della nascita del fondo e sottoscrizione del fondo a quello della prima erogazione della rendita vitalizia, intercorre un periodo di 20-30 anni nel quale il mercato del fondo pensione è vincolato e unidirezionale, dal solo lato della domanda. Durante questo periodo si manifesta una domanda in crescita, e un'offerta limitata alle sole quote del fondo e ai suoi aumenti di capitale, creando una bolla. Al momento di poter riscattare le quote, può esserci una forte offerta che determina un abbassamento significativo dei prezzi.

Prima del pensionamento, le quote sono trasferibili solamente da un fondopensione a un altro, a favore dell ostesso beneficiario, non sono trasferibili all'INPS né ad altre persone.

L'integrazione della pensione può derivare dai dividendi che il fondo distribuisce, e dalla vendite delle quote se il loro prezzo aumenta.

Il primo presume investimenti che danno un interesse stabile nel tempo, mentre un trend di prezzi in crescita dipende da una domanda di quote maggiore dell'offerta, collegabile ad un numero di contribuenti giovani maggiore di quanti chiedono la pensione, con un problema simile a quello del pagamento delle pensioni sociali secondo uno schema a ripartizione (in cui i contributi della forza-lavoro servono a pagare chi è attualmente in pensione).

In Italia, i fondi pensione sono gestiti dagli stessi soggetti (banche e istituti finanziari) che hanno scaricato sui privati i Bond Parmalat e Cirio.

[modifica] Riscatto parziale o totale

L'alternativa al trasferimento delle quote da un fondo pensione all'altro è il riscatto parziale o totale delle posizioni maturate.

Il D. Lgs. 252 del 2005 introduce e disciplina il riscatto parziale o totale dei fondi pensione. Prima del decreto, non era obbligatoria alcuna forma di riscatto.

Se aderisce ai fondi pensione, il lavoratore perde il diritto alla liquidazione. In caso di dimissioni olicenziamento individuale, ha diritto a riscattare soltanto il 50% di quanto versato.

Il riscatto e il trasferimento di quote si escludono a vicenda. In altre parole, se opta per il riscatto, e trova un altro impiego con lo stesso o diverso fondo di categoria, perde la quota del 50% maturata nel precedente impiego, quota che non viene girata nel nuovo fondo.

Può ottenere il riscatto totale chi resta disoccupato più di 48 mesi, o subisce un'invalidità permanente che riduce la capacità lavorativa a meno di un terzo.

[modifica] Reversibilità del trattamento pensionistico

La legge italiana non prevede la reversibilità obbligatoria della pensione complementare in caso di decesso del coniuge.

La reversibilità della pensione è prevista dal cosiddetto "diritto della vedova", introdotta negli anni '80, ma vale solamente per la pensione INPS e delle Casse delle associazioni professionali e artigiani.

Per la previdenza complementare, la reversibilità del trattamento previdenziale risulta essere al 100% anziché al 60% come per l'INPS. Non è un diritto dei sottoscrittori, ma un'opzione che si paga in termini di una rendita minore al momento della pensione e/o maggiori contributi previdenziali.

In base al D. Lgs. n. 252 del 2005, è invece previsto il riscatto totale delle posizioni maturate a favore di eredi legittimari e beneficiari designati, in caso di decesso dell'iscritto prima del pensionamento.

[modifica] Tassazione

La parte finanziaria dell'investimento in fondi pensione è tassata all'11%,i premi accantonati ai fondi sono deducibili fino ad un massimo di 5.164,57 euro. Al momento del pensionamento bisogna distingure il capitale e la parte finaziaria maturata anno per anno, la parte finanziaria è esente, perché già tassata, il capitale è imponibile con una aliquota che varia dal 9% al 15%, tale aliquota viene ridotta dello 0,3% per ogni anno di contribuzione oltre il quindicesimo fino al minimo del 9% (35 anni di contribuzione) partendo da un massimo del 15%, il rendimento finanziario derivante dal capitale lasciato in gestione sarà tassato al 11%.

[modifica] Utilizzo degli hedge fund

In Inghilterra, il 30% del patrimonio dei fondi pensione è investito in hedge fund, che operano spesso in mercati non regolamentati, e sono tra i meno soggetti a vincoli di natura legale. Questi fondi utilizzano le inefficienze dei mercati per fare arbitraggio e ottimizzare il profilo rischio-rendimento.

[modifica] Prestazioni

La prestazione tipica di un fondo pensione è l'erogazione di una rendita (pensione) all'iscritto a partire dal momento del pensionamento. È comunque consentita la facoltà di optare per una liquidazione in capitale (soluzione unica) per un importo che non ecceda il 50% del montante finale accumulato. In alcuni casi specifici (ad esempio montante finale non significativo, rendita ottenibile dal 75% del montante minore della metà della pensione sociale) è consentita una liquidazione del 100% in capitale.

Per garantire flessibilità al sistema sono previste ulteriori forme di prestazioni che scattano al verificarsi di precisi eventi o di esigenze che possono verificarsi negli anni di permanenza nel fondo pensione:

  • in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione (es. licenziamento o dimissioni dall'azienda) l'importo maturato può essere riscattato o trasferito ad altro fondo pensione);
  • in caso di acquisto di prima casa per sé o per i figli o per ristrutturazioni, ovvero per spese mediche straordinarie può essere richiesto un anticipo su quanto accumulato;
  • in caso di morte o invalidità dell'iscritto l'importo maturato viene riscattato dal coniuge, in mancanza del coniuge dai figli, in mancanza di coniuge e figli dai genitori purché conviventi e a carico dell'iscritto. In mancanza di queste figure, il riscatto può essere destinato a qualunque beneficiario indicato dall'iscritto.

Queste prestazioni sono stabilite nello statuto dei singoli fondi pensione, e sono quindi revocabili a discrezione del gestore. Solo il diritto ad un anticipo è previsto per legge. Negli altri casi, ad esempio per la pensione di reversibilità, si tratta di un'opzione che il lavoratore deve chiedere esplicitamente, e che potrebbe presentare un costo aggiuntivo.

Diversamente, per il conferimento in azienda-INPS, per legge il lavoratore ha diritto a un anticipo sulla liquidazione, alla reversibilità per la vedova, al riscatto dei contributi versati.

Previdenza complementare e sistema pensionistico pubblico sono soggetti a differenti normative, più stringenti per il secondo. Oltre alla prestazione economica, differisce anche l'insieme di diritti garantiti al lavoratore, in base alla destinazione del TFR.

[modifica] La situazione italiana

In Italia i fondi pensione non hanno ancora avuto un grande sviluppo, probabilmente perché finora la copertura del sistema previdenziale pubblico è stata più che buona, e perché i fondi privati non sono a capitale garantito, in particolare in caso di fallimento del fondo stesso, o delle imprese private in cui ha investito il capitale raccolto.

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Enron.

Un secondo caso di fallimento è quello del fondo pensione dei dipendenti General Motors a Detroit, alla fine del 2008.

In caso di fallimento del datore di lavoro, il TFR è l'unica voce della retribuzione garantita: presso l'INPS esiste un fondo di solidarietà nazionale fra le imprese che interviene a pagare il TFR, in linea di capitale e interessi maturati, ai dipendenti di aziende che non possono onorare gli impegni contratti.

[modifica] TFR in azienda e ai fondi pensione

La normativa in materia di fondi pensione è stata ridefinita dal decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, il cui articolo 21, 8º comma ha abrogato espressamente il precedente D.Lgs 21 aprile 1993 n. 124 fatto salvo per quanto previsto dall'art. 23, 5º comma, del D.lgs 252\05.

Allo stato attuale, tutti i lavoratori, sia delle imprese con meno di 15 dipendenti che di quelle in numero superiore, possono decidere se destinare il 100% del TFR in azienda e farlo gestire all'INPS, oppure a un fondo pensione privato.

Se il lavoratore sceglie di destinare il TFR in azienda, questa lo verserà all'INPS. Il lavoratore si interfaccia con l'azienda per incasso, rivalutazione e anticipazione del TFR, mentre l'azienda si rivarrà delle medesime somme presso l'INPS. Il lavoratore si relazione direttamente con l'INPS nel solo caso di insolvenza o fallimento del proprio datore di lavoro.

La regola del silenzio-assenso impone che i lavoratori che non restituiscono apposito modulo firmato alle Risorse Umane entro 6 mesi dall'assunzione, subiscano la destinazione del TFR ai fondi pensione. Se è presente, la destinazione avviene al fondo di categoria; diversamente a un fondo aperto scelto dall'azienda.

Il modulo per la scelta della destinazione del TFR è lo stesso, indipendentemente dalla dimensione dell'azienda. Per chi opta per una destinazione in azienda si continua ad applicare la disciplina del codice Civile, art. 2120, prevista per il TFR.

Chi opta per l'azienda, può successivamente destinare il TFR a fondi privati; viceversa, la scelta del fondo pensione non è reversibile, cioè non permette successivamente di riportare il TFR in azienda. Scelto un fondo pensione, è possibile cambiare la destinazione a diverso fondo aperto o al fondo di categoria.

Il citato Decreto 252 del 2005, art. 10 prevede misure compensative per le imprese, quali detassazione del TFR versato ai fondi pensione contributi aggiuntivi da parte dello Stato. Misure di detassazione esistono già per il TFR versato all'INPS, mentre lo Stato non versa a questo alcuna quota. Se è destinato al fondo pensione, il datore di lavoro versa il 4% della retribuzione lorda annua, il lavoratore il 2%. Se destinato all'INPS, ossia in azienda, il lavoratore versa il 9% e il datore il 20%. Il Decreto del 2005 prevede per il datore di lavoro di detrarre fino al 4% di quanto versato al fondo pensione; il TFR versato all'INPS o in azienda è un costo, che si detrae interamente dall'utile imponibile.

In cambio del contributo al fondo pensione, le misure compensative del Decreto 252 esonerano il datore dall'obbligo di versare somme al fondo di garanzia, gestito da INPS, per cui la rendita del fondo pensione non è a capitale e interesse garantito, salvo diversa tutela prevista nello Statuto del fondo pensione.

La normativa (comma 5) prevede di verificare la compatibilità di queste azioni con la giurisprudenza comunitaria.

Esse potrebbero rappresentare una fattispecie di "aiuto di Stato" a fondi privati italiani. Un provvedimento simile ha impatti diversi per i fondi aperti, che configurano un trasferimento da Stato a imprese private, e per i fondi di categoria, privi di fini di lucro, così come l'INPS.

Il trasferimento di quote o la detassazione nei confronti di un ente pubblico può essere valutata come una distorsione della libera concorrenza e del libero mercato, essendo il fondo gestito dall'INPS in alternativa alle forme di previdenza complementare. Tuttavia, l'Ente previdenziale sostiene maggiori oneri di pubblica utilità, derivanti dalla rivalutazione obbligatoria e dagli accantonamenti al Fondo di Garanzia del capitale, obblighi assenti per i fondi pensione e che richiedono una maggiore copertura.

Rispetto al TFR non sussistono obblighi di garanzia del capitale e dell'interesse in capo ai fondi pensione analoghi a quelli previsti per la destinazione in azienda. Similmente alla destinazione in azienda, la legge (art. 8) prevede l'anticipazione di quanto versato ai fondi pensione fino al 75% dopo otto anni dalla prima sottoscrizione per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa per se o per i propri figli o anche se prima degli otto anni per spese sanitarie gravi e straordinarie. Gli otto anni hanno decorrenza dalla prima adesione a un fondo pensione quindi anche in caso di trasferimento ad altro fondo l'anzianità non si perde.

Dei 43 fondi negoziali esistenti in Italia, 38 sono rivolti ai lavoratori dipendenti e 5 ai lavoratori autonomi. Dei 38 rivolti ai lavoratori dipendenti 10 sono fondi aziendali e di gruppo, mentre 28 sono fondi di categoria.

La gestione dei singoli fondi è demandata ad un consiglio di amministrazione paritetico al 50% designato dagli imprenditori e al 50% dai lavoratori “associati” (CGIL-CISL-UIL di categoria). La percentuale designata dai lavoratori viene nella maggioranza dei casi eletta con liste prestabilite dai sindacati, e quindi nel CdA entrano i rappresentanti dei sindacati di categoria.

[modifica] Fallimenti

Nel biennio 2006-2007, sono avvenuti i primi fallimenti di fondi pensione integrativi in Italia: Cassa IBI, Comit, Carlo Felice di Genova [3].

Ai fondi pensione si applica la disciplina dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento. Non sono previste garanzie o risarcimenti.

Secondo il diritto fallimentare, i dipendenti sono creditori chirografari del datore di lavoro, per le retribuzioni arretrate e per la liquidazione. Nei confronti di un fondo pensione, interno all'azienda, o di categoria, non vantano particolari diritti che li inseriscono ai primi posti nella lista di creditori da risarcire.

[modifica] Collegamenti esterni

[modifica] Note

  1. ^ Cosa sono i fondi pensione. URL consultato il 07-01-2008.
  2. ^ Decreto Ministeriale n. 703 del 21 Novemvbre 1996, art. 6, per la possibilità di stipulare accordi per la gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale
  3. ^ è [1]
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