Caparra penitenziale
La caparra penitenziale, nel diritto italiano, è regolata dall'articolo 1386 del c.c.: è la somma di denaro versata dall'acquirente all'alienante al momento della conclusione del contratto. Come dice espressamente il codice la caparra penitenziale riguarda quei contratti in cui è stipulato un diritto di recesso per una o per entrambe le parti. La sua funzione è solo quella di corrispettivo forfettario del recesso. Il recedente perde la caparra o deve restituire il doppio.
La caparra penitenziale si distingue pertanto dalla caparra confirmatoria: in quest'ultimo caso la parte non inadempiente può infatti domandare l'adempimento o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
In particolare, la caparra penitenziale rappresenta il corrispettivo del diritto di recesso, stabilito convenzionalmente. Chi decide di recedere deve dare all'altra parte quanto pattuito a titolo di caparra penitenziale e l'altra parte non potrà chiedere altro.
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