Mandato di credito

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Il mandato di credito, disciplinato dagli articoli 1958 e 1959 del Codice civile italiano, è un mandato con il quale una delle due parti incarica l'altra di fare credito ad un terzo. La persona incaricata si obbliga a fare credito, in nome e per conto proprio, obbligo a cui non può sottrarsi. Colui che ha conferito l'incarico può revocarlo, ed è tenuto a risarcire l'eventuale danno.

[modifica] Cenni storici

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Mandato#Cenni storici.

Nel diritto romano, veniva utilizzato in funzione di garanzia delle obbligazioni da mutuo. La persona che accettava di farsi garante assumeva il ruolo di mandante, dando incarico al mandatario di dare una certa quantità di denaro in mutuo ad un terzo. Si contraeva in tal modo un mandatum pecuniae credendae; al creditore, una volta data la somma a mutuo, spettava sia l’ actio certae creditae pecuniae contro il debitore sia l’actio mandati contraria contro il mandante.

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