Burqa

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Donna col burqa

Il burqa (arabo: برقع, burqaʿ), o burka, è un capo d'abbigliamento tradizionale delle donne di alcuni paesi di religione islamica, principalmente l'Afghanistan.

Il termine individua due tipi di vestiti diversi: il primo è una sorta di velo fissato al capo che copre l'intera testa, permettendo di vedere solamente attraverso una finestrella all'altezza degli occhi e che lascia gli occhi stessi scoperti, o che lascia scoperti occhi e bocca, che rimane però coperta da una sorta di mascherina come nel Bandar Burqa. L'altra forma, chiamata anche burqa completo o burqa afghano, è un abito, solitamente di colore nero o blu, che copre sia la testa sia il corpo. All'altezza degli occhi può anche essere posta una retina che permette di vedere parzialmente senza scoprire gli occhi della donna.

L'obbligo di indossare il burqa appare conseguenza di tradizioni locali, indipendenti dalle prescrizioni religiose dell'Islam[1]; infatti nelle norme coraniche ci si limita ad imporre l'obbligatorietà del velo:

« E dì alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che appare; di lasciar scendere il loro velo fin sul petto e non mostrare i loro ornamenti ad altri che ai loro mariti, ai loro padri, ai padri dei loro mariti, ai loro figli, ai figli dei loro mariti, ai loro fratelli, ai figli dei loro fratelli, ai figli delle loro sorelle, alle loro donne, alle schiave che possiedono, ai servi maschi che non hanno desiderio, ai ragazzi impuberi che non hanno interesse per le parti nascoste delle donne. E non battano i piedi, sì da mostrare gli ornamenti che celano. Tornate pentiti ad Allah tutti quanti, o credenti, affinché possiate prosperare. »
(verso 31 della sura XXIV)

Indice

[modifica] Origine

Due donne con il burqa completo

Il burqa è stato introdotto in Afghanistan all'inizio del 1900 durante il regno di Habibullah Kalakānī, che lo impose alle duecento donne del suo harem, in modo tale da "non indurre in tentazione" gli uomini quando esse si fossero trovate fuori dalla residenza reale. Divenne così un capo per le donne dei ceti superiori, da usare per essere protette dagli sguardi del popolo. Fino agli anni '50 era prerogativa dei più abbienti ma intanto si diffuse in tutto il paese. Successivamente gli stessi ceti elevati iniziarono a non farne più uso, ma nel frattempo era diventato un capo ambito anche dai ceti poveri. Nel 1961 venne proclamata una legge che ne vietò l'uso alle pubbliche dipendenti. Durante la guerra civile venne instaurato un regime islamico quindi sempre più donne tornarono ad indossarlo fino al divieto assoluto di mostrare il volto imposto a tutte le donne dal successivo regime teocratico dei Talebani. Nella lingua italiana il termine corrispondente appropriato è "bacucca". Se il volto è soltanto parzialmente coperto, è detto "bacucchina". (cfr Dizionario Zingarelli XI Edizione Pagina 174).

[modifica] La legislazione italiana

A parte qualche sporadica ed isolata ordinanza municipale (vedi il caso di Novara [2]), indossare il burqa in Italia non è reato.[3]

I detrattori si appellano al vigente C. P. e alla Legge 152 / 1975 (e successiva Legge 155 / 2005) relativa alle norme di Pubblica Sicurezza il cui art. 5 recita: "È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino." Su questo senso si è già espresso il Consiglio di Stato ritenendo la matrice religiosa e/o culturale un giustificato motivo per poter circolare in burqa.[4]"

La ratio della norma, diretta alla tutela dell’ordine pubblico, è di evitare che l’utilizzo di caschi o di altri mezzi possa avvenire con la finalità di evitare il riconoscimento. Tuttavia, un divieto assoluto vi è solo in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Negli altri casi, l’utilizzo di mezzi potenzialmente idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento è vietato solo se avviene “senza giustificato motivo”. Con riferimento al “velo che copre il volto”, o in particolare al burqa, si tratta di un utilizzo che generalmente non è diretto ad evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture. In questa sede al giudice non spetta dare giudizi di merito sull’utilizzo del velo, né verificare se si tratti di un simbolo culturale, religioso, o di altra natura, né compete estendere la verifica alla spontaneità, o meno, di tale utilizzo.

Ciò che rileva sotto il profilo giuridico è che non si è in presenza di un mezzo finalizzato a impedire senza giustificato motivo il riconoscimento. Il citato art. 5 consente nel nostro ordinamento che una persona indossi il velo per motivi religiosi o culturali; le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall’obbligo per tali persone di sottoporsi all’identificazione e alla rimozione del velo, ove necessario a tal fine. Resta fermo che tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via amministrativa, regole comportamentali diverse incompatibili con il suddetto utilizzo, purché ovviamente trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze. Va precisato come in sede giurisdizionale il Consiglio di Stato abbia solo funzione di tutela nei confronti degli atti della Pubblica Amministrazione. In particolare il Consiglio di Stato è il Giudice di secondo grado della giustizia amministrativa, ovvero il Giudice d'appello avverso le decisioni dei TAR e nella sentenza richiamata si annullò un ricorso avverso decisione del TAR sostanzialmente per motivi di merito procedurale e gerarchico.

Rimane stabilito peraltro (Sentenza T.A.R. Friuli Venezia Giulia n° 645 – 16.10.06 [5]) "che a prescindere dai singoli casi concreti in cui ogni ufficiale di pubblica sicurezza è tenuto a valutare caso per caso se la norma di legge possa o meno ritenersi rispettata, un generale divieto di circolare in pubblico indossando tali tipi di coperture può derivare solo da una norma di legge che lo specifichi [allo stato attuale non esistente], il che è tra l'altro in linea con le implicazioni politiche di una simile decisione.". Papa Benedetto XVI esclude una proibizione generalizzata del burqua e in caso di volontarietà ad indossarlo non impedirlo. Luce del Mondo ,Città del Vaticano,2010,p.86.

[modifica] Note

  1. ^ Un post nel blog della giornalista Giuliana Sgrena a sostegno di questa tesi
  2. ^ Novara, musulmana fermata col burqa Ora rischia una multa di 500 euro
  3. ^ Non è reato indossare il burqa in luogo pubblico. IPSOA, 19-8-2009
  4. ^ Sentenza 19 giugno 2008, n. 3076
  5. ^ Sentenza T.A.R. Friuli Venezia Giulia n° 645 – 16.10.06

[modifica] Voci correlate

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