Suburbicariis sedibus

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Suburbicariis sedibus
Motu proprio
Stemma di Giovanni XXIII
Stemma di Giovanni XXIII
PonteficeGiovanni XXIII
Data11 aprile 1962
Anno di pontificatoIV
Traduzione del titoloAlle sedi suburbicarie
Argomenti trattatiNuovo ordinamento delle sedi suburbicarie
Motu proprio precedenteConsilium
Motu proprio successivaCum gravissima

Suburbicariis sedibus (in italiano: Alle sedi suburbicarie) è un motu proprio dell'11 aprile 1962 di papa Giovanni XXIII «sul nuovo ordinamento delle sedi suburbicarie[1]».

Contenuto[modifica | modifica wikitesto]

Il documento è strutturato in un'introduzione seguita da sei disposizioni[2]:

  • I. Qualsiasi cardinale promosso a una sede suburbicaria ne riceverà il titolo, ma non avrà alcuna potestà di governo su di essa.
  • II. Dopo aver preso possesso della diocesi, il cardinale avrà diritto ai seguenti privilegi: prerogative pontificali nella cattedrale della diocesi; trono episcopale adornato secondo le disposizioni del Cerimoniale dei Vescovi; prerogative pontificali nella celebrazione dei riti liturgici e nell'assistere a Messe solenni; la possibilità di essere sepolto nella cattedrale della diocesi dopo la morte; i suoi funerali saranno pagati dal Capitolo della Cattedrale della diocesi, al pari di un vescovo ordinario.
  • III. Il cardinale suburbicario, senza impegno, dovrebbe celebrare il sacrificio della messa nella diocesi.
  • IV. Il cardinale promosso a una sede suburbicaria diventa cardinale vescovo.
  • V. Il governo della diocesi sarà affidato dal Papa ad un vescovo, che sarà il vescovo ordinario della diocesi, con potestà di governo pari a quella che gli altri vescovi residenti hanno nelle loro sedi. Egli sarà chiamato: di Albano, di Ostia, di Porto-Santa Rufina, di Palestrina, di Sabina-Poggio Mirteto, di Frascati, di Velletri-Segni.
  • VI. Poiché le sedi suburbicarie sembrano occuparsi di affari non dissimili da quelli della diocesi romana, al cui circondario un tempo appartenevano, i cardinali delle sedi suburbicarie e il Vicario generale per la diocesi di Roma debbono riunirsi in Conferenza secondo le norme stabilite dalla CEI, mantenendo tuttavia la propria indipendenza diocesana.

Note[modifica | modifica wikitesto]

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