Crimen sollicitationis

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I crimina sollicitationis sono commessi durante la confessione, appena prima o dopo tale sacramento, o nel simulare l'intento di ascoltare una confessione (n.1)

Crimen sollicitationis (in latino crimine di "provocazione" o "adescamento") è un documento riservato che stabiliva la procedura da seguire secondo il diritto canonico nelle cause di sollicitatio ad turpia, cioè quando un chierico (presbitero o vescovo) veniva accusato di usare il sacramento della confessione per fare avances sessuali ai/alle penitenti.

Il documento, redatto dal cardinal Alfredo Ottaviani e approvato da papa Giovanni XXIII, venne emesso nel 1962 (la prima edizione, voluta da Pio XI, risale però al 1922)[1] dal Sant'Uffizio (ora Congregazione per la Dottrina della Fede), diretto «a tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi e altri ordinari del luogo, anche di rito orientale».

In seguito alla promulgazione dei nuovi Codice di diritto canonico (1983) e Codice dei canoni delle Chiese orientali (1990), l'istruzione Crimen sollecitationis è stata parzialmente riveduta nel 2001 dalla Congregazione per la dottrina della fede, con la lettera De delictis gravioribus.[2]

Contesto canonico[modifica | modifica wikitesto]

Il documento si riferisce alla pratica della sollicitatio ad turpia (latino, «sollecitazione a cose turpi»), così presentata codice di diritto canonico del 1917, in vigore quando fu promulgato il Crimen sollicitationis:

(LA)

«Ad normam constitutionum apostolicarum et nominatim constitutionis Benedicti XIV Sacramentum Poenitentiae, 1 Iun. 1741, debet poenitens sacerdotem, reum delicti sollicitationis in confessione, intra mensem denuntiare loci Ordinario, vel Sacrae Congregationi S. Officii; et confessarius debet, graviter onerata eius conscientia, de hoc onere poenitentem monere.»

(IT)

«A norma delle costituzioni apostoliche e in particolare della costituzione Sacramentum Poenitentiae di Benedetto XIV del 1º giugno 1741, il penitente deve denunciare all'ordinario del luogo o alla Sacra Congregazione del Sant'Uffizio nello spazio di un mese il sacerdote reo del delitto di sollecitazione nella confessione; e il confessore deve, sotto obbligazione grave di coscienza, far presente tale dovere al penitente.»

(LA)

«Qui sollicitationis crimen de quo in can. 904, commiserit, suspendatur a celebratione Missae et ab audiendis sacramentalibus confessionibus vel etiam pro delicti gravitate inhabilis ad ipsas excipiendas declaretur, privetur omnibus beneficiis, dignitatibus, voce activa et passiva, et inhabilis ad ea omnia declaretur, et in casibus gravioribus degradationi quoque subiiciatur.»

(IT)

«Colui che avrà commesso qualsiasi crimine di sollecitazione del quale parla il can. 904 sia sospeso dalla celebrazione della Messa e dall'ascolto delle confessioni sacramentali, e secondo la gravità del delitto sia dichiarato inabile a ricevere le stesse, sia privato di tutti i benefici, dignità, voce attiva e passiva, e sia dichiarato inabile a tutto ciò, e nei casi più gravi sia sottoposto a degradazione.»

Invece il nuovo Codice di Diritto Canonico (1983) si esprime in questi termini:

«Can. 1387 - Il sacerdote che, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il sesto precetto del Decalogo, a seconda della gravità del delitto, sia punito con la sospensione, con divieti, privazioni e, nei casi più gravi, sia dimesso dallo stato clericale.»

Schema[modifica | modifica wikitesto]

Lo schema del documento è il seguente

  • Preliminari (nn. 1-14)
  • Titolo Primo: Della prima notizia del crimine (nn. 15-28)
  • Titolo Secondo: Del processo (nn. 29-60)
    • Cap. I: Delle indagini (nn. 29-41)
    • Cap. II: Delle disposizioni canoniche e dell'ammonizione del delinquente (nn. 42-46)
    • Cap. III: Della citazione del reo (nn. 47-54)
    • Cap. IV: Della discussione della causa, della sentenza definitiva, e dell'appello (nn. 55-60)
  • Titolo Terzo: Delle pene (nn. 61-65)
  • Titolo Quarto: Delle comunicazioni ufficiali (nn. 66-70)
  • Titolo Quinto: Del crimine pessimo (nn. 71-74)
  • Approvazione del papa in data 16 marzo 1962
  • Appendici: Formula del giuramento, formula di abiura, formula di assoluzione, formula di delega per ricevere una denuncia, in generale e nel caso specifico della solicitatio, formula per delegare a compiere le indagini, modo di svolgere le indagini, modo di esaminare in generale, ecc.

Contenuto[modifica | modifica wikitesto]

Il documento è di per sé destinato a regolare lo svolgimento dei processi canonici nel caso di sollicitatio ad turpia; esso stabilisce le procedure da seguire in tutte le fasi del procedimento, iniziando dalla maniera di ricevere la denuncia, disciplinando le modalità di svolgimento delle indagini, la maniera di citare il presunto colpevole, di emettere la sentenza, di fare ricorso.

In particolare, l'esito delle indagini può essere diverso:

  • nel caso che il fatto appaia senza alcun fondamento, ciò viene dichiarato nell'atto e si distruggono i documenti accusatori;
  • nel caso gli indizi siano vaghi e indeterminati il caso viene archiviato, nell'evenienza che emergano nuovi elementi probatori;
  • nel caso che ci siano indizi certi del fatto, ma ancora non sufficienti per istituire l'azione accusatoria, si procede all'ammonizione dell'imputato e si conservano gli atti nell'eventualità di sviluppi futuri;
  • nel caso che gli indizi siano sufficienti, l'imputato viene citato in giudizio e si celebra il processo canonico.

Il titolo terzo del documento stabilisce le possibili pene da comminare al colpevole: sospensione a divinis e – secondo la gravità – dichiarazione di inabilità al ministero ecclesiastico, privazione di tutti i benefici, dignità, voce attiva e passiva, e inabilità agli stessi, dimissione dallo stato clericale nei casi più gravi. Si tratta quindi di una pena che per sua natura diventa pubblica nel momento in cui viene eseguita, anche se il procedimento ecclesiastico è portato avanti in tutta segretezza.

Sempre nel titolo terzo vengono indicate nello specifico anche le circostanze aggravanti: il numero e la condizione delle persone provocate, specialmente se minorenni e consacrati a Dio con i voti religiosi; la forma della provocazione, specialmente se unita a insegnamento falso o a falso misticismo; la turpitudine degli atti commessi; il carattere diuturno delle conversazioni disoneste; la reiterazione; la recidività dopo l'ammonizione; la speciale malizia del provocante.

L'ultimo titolo del documento stabilisce che le stesse norme e la stessa procedura è da seguire anche nel caso del crimen pessimum (il «crimine peggiore»), ossia i «fatti esterni osceni gravemente peccaminosi commessi o anche solo pianificati da un chierico in qualunque maniera con una persona del proprio sesso» (n. 71). Si equiparano al crimen pessimum anche gli atti dello stesso tipo compiuti con bambini (di entrambi i sessi) o animali (n. 73). Si stabilisce anche cosa fare nel caso dei "religiosi esenti".

Il carattere di segretezza[modifica | modifica wikitesto]

(LA)

«Quoniam vero quod in hisce causis tractandis maiorem in modum curari et observari debet illud est ut eadem secretissime peragantur et, postquam fuerint definitae et executioni iam tradite, perpetuo silentio premantur; omnes et singuli ad tribunal quomodocumque pertinentes vel propter eorum officium ad rerum notitiam admissi arctissimum secretum, quod secretum Sancti Officii communiter audit, in omnibus et cum omnibus, sub poena excommunicationis latae sententiae, ipso facto et absque alia declaratione incurrendae atque uni personae Summi Pontificis, ad exclusionem etiam Sacrae Poenitentiariae, reservatae, inviolabiliter servare tenentur.»

(IT)

«Nello svolgere questi processi si deve avere maggior cura e attenzione che si svolgano con la massima riservatezza e, una volta giunti a sentenza e poste in esecuzione le decisioni del tribunale, su di essi si mantenga perpetuo riserbo. Perciò tutti coloro che a vario titolo entrano a far parte del tribunale o che per il compito che svolgono siano ammessi a venire a conoscenza dei fatti sono strettamente tenuti al più stretto segreto (il cosiddetto "segreto del Sant'Uffizio"), su ogni cosa appresa e con chiunque, pena la scomunica latae sententiae, per il fatto stesso di aver violato il segreto (senza cioè bisogno di una qualche dichiarazione); tale scomunica è riservata unicamente al sommo pontefice, escludendo dunque anche la Penitenzieria Apostolica. [ossia: tale scomunica può essere ritirata solamente dal papa, NdT]»

(LA)

«Et antequam dimittatur, deferatur eidem, ut supra, iuramentum de secreto servando momminata, si opus fuerit, excommunicatione loci Ordinario vel S. Sedi reservata.»

(IT)

«E prima di essere congedato, dovrebbe essere lui presentato [al denunciante, quindi sia la vittima che un superiore o altro prelato NdT], come sopra, un giuramento di osservare il segreto, pena la scomunica, tale scomunica riservata all'Ordinario o alla S. Sede»

Il documento impone un vincolo assoluto di segretezza sia per le cause trattate che per il documento stesso, sia durante il procedimento che successivamente alla decisione ed esecuzione della sentenza (§11), includendo i fatti denunciati (§23). Il giuramento di silenzio perpetuo su ogni cosa avvenuta durante le fasi del processo è obbligatorio per tutti gli intervenuti nel procedimento canonico: gli imputati ma anche le vittime dei crimini contestati e gli eventuali testimoni (§13). Per i membri del tribunale il testo del giuramento è fissato nella Formula A.

(LA)

«Spondeo, voveo ac iuro, inviolabile secretum me servaturum in omnibus et singulis quae mihi in praefato munere exercendo occurrerint, exceptis dumtaxat iis quae in fine et expeditiones huius negotii legitime publicari contingat.»

(IT)

«Prometto, mi obbligo e giuro che manterrò inviolabilmente il segreto su ogni e qualsiasi notizia, di cui io sia messo al corrente nell'esercizio del mio incarico, escluse solo quelle legittimamente pubblicate al termine e durante il procedimento»

Il segreto non può essere violato in alcun modo dai membri del tribunale, «né direttamente né indirettamente», «nemmeno per un bene maggiore o per causa urgente e grave», «salvo dispensa esplicita del sommo pontefice», sotto pena di scomunica latae sententiae. L'accusato, che viola il segreto con persona diversa dal suo difensore, è semplicemente sospeso a divinis, gli accusatori sono invece soggetti a scomunica (§23). Per i testimoni, invece, non è prevista alcuna pena, a meno che gliene sia esplicitamente minacciata una nel corso dell'accusa, della deposizione o dell'escussione (§13).

L'interpretazione di questo punto è controversa:

  • i detrattori del documento sostengono che il vincolo di segretezza fosse stato imposto al fine di occultare eventuali scandali;
  • secondo l'interpretazione della Chiesa, invece, la segretezza sulle fasi del processo sarebbe necessaria per tutelare le parti (imputato, vittima e testimoni).

«...Nonostante una certa cultura del segreto abbia pervaso queste materie nella Chiesa cattolica, non è questo documento [il Crimen sollicitationis, NdT] la causa. [...]
Gli esperti di diritto canonico ritengono ci siano buone ragioni per mantenere la massima riservatezza nei casi di abusi sessuali. Essa permette ai testimoni di parlare liberamente, ai preti accusati di proteggere il loro buon nome fino a che non sia accertata la colpevolezza e alle vittime che non vogliono pubblicità di farsi avanti.»

Va sottolineato inoltre che l'obbligo alla segretezza previsto dal Crimen sollicitationis per gli officianti del processo nei vari ruoli riguarda solo i fatti di cui si è venuti a conoscenza durante il processo canonico (la cui conseguenza estrema alla violazione è la scomunica) e che ciò non impedisce ad alcuno di denunciare alle autorità civili i casi di pedofilia di cui si era già a conoscenza. Inoltre, dato che il documento era riservato, difficilmente esso avrebbe potuto influenzare le azioni dei funzionari della Chiesa, eccetto quelle di coloro che erano a conoscenza della sua esistenza.[4]

Tale segretezza è invece obbligata al denunciante, pena la scomunica. Inoltre dato che la giurisdizione dell'indagine interna è assunta dal vaticano, questo rende inaccessibili alla giustizia le documentazioni, dato che vanno per tanto richieste tramite rogatoria internazionale che può quindi essere rifiutata, come è avvenuto ad esempio nel caso di don Inzoli, detto "don mercedes"[5], successivamente condannato in via definitiva[6] per un ristretto numero di casi e sospettato di oltre 100 abusi[7]; il caso diede particolare scandalo per via del fatto che lo stesso Inzoli riveló che il vaticano aveva della documentazione sul suo caso nel corso di una trasmissione radio[8].

Ritenendo che la Chiesa abbia preferito gestire tali situazioni senza coinvolgere le autorità civili e restando esclusivamente nell'ambito del diritto canonico, la Corte distrettuale di Harris County (Texas) ha indagato e nel gennaio 2005 imputato per "ostruzione alla giustizia"[9] Joseph Ratzinger, per sospetta copertura dei casi di abusi da parte di preti negli Stati Uniti. Tale imputazione è tuttora in vigore, ma Ratzinger non può essere processato poiché è stata accolta dal presidente Bush la sua formale richiesta di immunità in quanto "Capo di Stato in carica"[10].

Indipendentemente da questo documento, alcuni membri della Chiesa cattolica sostengono che un Vescovo non possa essere obbligato a denunciare penalmente un sacerdote che gli ha confidato, al di fuori del segreto confessionale, di aver commesso il delitto di pedofilia, in virtù di un più ampio "segreto professionale", come viene riferito da Mons. Tarcisio Bertone in un'intervista al mensile cattolico 30 giorni a pochi mesi dall'emanazione della lettera De delictis gravioribus (cfr. sezione seguente), di cui era cofirmatario:

«...Giornalista: A queste nuove Norme, soprattutto da parte laica, è stata fatta una obiezione. Perché un vescovo che viene a conoscenza del comportamento di un proprio sacerdote, delittuoso per la Chiesa ma anche per l'autorità civile, non ne deve informare la magistratura civile?
Bertone: Le Norme di cui stiamo parlando si trovano all'interno di un ordinamento giuridico proprio, che ha un'autonomia garantita, e non solo nei Paesi concordatari. Non escludo che in particolari casi ci possa essere una forma di collaborazione, qualche scambio di informazioni, tra autorità ecclesiastiche e magistratura. Ma, a mio parere, non ha fondamento la pretesa che un vescovo, ad esempio, sia obbligato a rivolgersi alla magistratura civile per denunciare il sacerdote che gli ha confidato di aver commesso il delitto di pedofilia. Naturalmente la società civile ha l'obbligo di difendere i propri cittadini. Ma deve rispettare anche il "segreto professionale" dei sacerdoti, come si rispetta il segreto professionale di ogni categoria, rispetto che non può essere ridotto al sigillo confessionale, che è inviolabile.
Giornalista: Eppure si può pensare che tutto ciò che viene detto al di fuori della confessione non rientri nel "segreto professionale" di un sacerdote...
Bertone: È ovvio che si tratta di due livelli differenti. Ma la questione è stata ben spiegata dal cardinale Ersilio Tonini durante una trasmissione televisiva: se un fedele, un uomo o una donna, non ha più nemmeno la possibilità di confidarsi liberamente, al di fuori della confessione, con un sacerdote per avere dei consigli perché ha paura che questo sacerdote lo possa denunciare; se un sacerdote non può fare lo stesso con il suo vescovo perché ha paura anche lui di essere denunciato... allora vuol dire che non c'è più libertà di coscienza.»

Il "caso" Crimen sollicitationis[modifica | modifica wikitesto]

L'istruzione Crimen sollicitationis venne menzionata nel 2001 nella lettera De delictis gravioribus,[2] che individua «i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti», rivedendo il Crimen sollicitationis alla luce delle recenti riforme dei codici di diritto canonico. La lettera, firmata dall'allora Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, cardinale Joseph Ratzinger, e dall'allora segretario della Congregazione, cardinale Tarcisio Bertone, era rivolta «ai vescovi di tutta la Chiesa cattolica e agli altri ordinari e gerarchi interessati». Nella lettera si legge testualmente:

(LA)

«Eodem fere tempore Congregatio pro Doctrina Fidei per Commissionem ad hoc ipsum institutam operam dabat diligenti canonum de delictis studio, sive Codicis Iuris Canonici, sive Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium, ad determinanda «graviora delicta tum contra mores tum in sacramentorum celebratione», ad perficiendas quoque normas processuales speciales «ad canonicas sanctiones declarandas aut irrogandas», quia Instructio Crimen sollicitationis hucusque vigens, a Suprema Sacra Congregatione Sancti Officii edita die 16 mensis martii anno 1962, recognoscenda erat novis Codicibus canonicis promulgatis.»

(IT)

«Quasi nel medesimo tempo la Congregazione per la dottrina della fede con una Commissione costituita a tale scopo si applicava a un diligente studio dei canoni sui delitti, sia del Codice di diritto canonico sia del Codice dei canoni delle Chiese orientali, per determinare «i delitti più gravi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti», per perfezionare anche le norme processuali speciali nel procedere «a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche», poiché l'istruzione Crimen sollicitationis finora in vigore, edita dalla Suprema sacra Congregazione del Sant'Uffizio il 16 marzo 1962, doveva essere riveduta dopo la promulgazione dei nuovi codici canonici»

L'istruzione è stata citata e fortemente criticata nel documentario Sex crimes and the Vatican[12] trasmesso il 29 settembre 2006 dal network inglese BBC, la cui trasmissione in Italia suscitò molte polemiche e la cui tesi di fondo, contestata in ambito cattolico, è che vi sia stata omertà da parte della Chiesa cattolica rispetto agli abusi sessuali perpetrati da presbiteri e chierici ai danni di minori.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Avvenire, 14 marzo 2010 Archiviato il 21 ottobre 2016 in Internet Archive.
  2. ^ a b c (LA) De delictis gravioribus. Lettera inviata dalla Congregazione per la dottrina della fede ai vescovi di tutta la Chiesa cattolica e agli altri ordinari e gerarchi interessati, 18 maggio 2001.
  3. ^ Explaining "Crimen Sollicitationis". John L. Allen Jr., National Catholic Reporter, 15 agosto 2003
  4. ^ (Crimen sollicitationis, § 11)
  5. ^ Rifiuto della rogatoria da parte del vaticano, su ilfattoquotidiano.it.
  6. ^ condanna definitiva, su cremaoggi.it.
  7. ^ Stima degli abusi da parte del procuratore, su ilgiorno.it.
    «Secondo il procuratore gli episodi di abusi sessuali «sono addirittura un centinaio, ma si tratta di casi non contestati, perché o prescritti o per i quali non vi erano gli estremi per procedere, ma andavano inquadrati nel contesto: la gravità del reato si desume da ciò che sta intorno».»
  8. ^ Audio della trasmissione, su youtube.com.
  9. ^ La fattispecie di reato è differente dall''intralcio alla giustizia.
  10. ^ Preti pedofili, Usa non coinvolgono il Papa Corriere.it, 21 settembre 2005
  11. ^ A difesa della santità dei sacramenti Archiviato il 27 settembre 2007 in Internet Archive., Gianni Cardinale, 30 Giorni, febbraio 2002
  12. ^ (EN) Sex crimes and the Vatican, reportage della BBC, 29 settembre 2006.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

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