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Versione delle 23:02, 6 ago 2018
La concessione edilizia era un'autorizzazione amministrativa prevista dalla legge italiana, che consentiva l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica.
Prevista ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10, era rilasciata da parte dell'sindaco, In seguito alla legge Bassanini bis, il potere di rilasciare autorizzazioni e concessioni è passato a quella dei funzionari comunali con qualifica dirigenziale.
Caratteristiche
La concessione edilizia era un provvedimento a titolo oneroso (gli oneri sono quelli relativi all'urbanizzazione primaria, secondaria e un contributo proporzionale al valore della costruzione, deliberato dal Consiglio comunale).
Procedimento
Per richiedere la concessione edilizia, il proprietario del terreno o dell'entità immobiliare, doveva presentare una domanda corredata della necessaria documentazione relativa al sito e all'opera che si intende realizzare.
Le domande di concessione relative ad insediamenti industriali ed attività produttive dovevano essere preventivamente sottoposte dall'interessato all'A.S.L. competente per territorio, per la verifica di compatibilità e tutela dell'ambiente dal punto di vista igienico sanitario e della difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.
Il responso del sindaco o dei funzionari comunali con qualifica dirigenziale veniva notificato al richiedente non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Scaduto tale termine senza che il sindaco si fosse pronunciato, poteva essere presentato ricorso al Presidente della Giunta Regionale che invitava il sindaco a provvedere entro 15 giorni. In caso di persistente silenzio veniva nominato un commissario che si pronunciava entro 30 giorni sull'istanza di concessione.
Nell'atto di concessione erano indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, scaduti i quali doveva essere richiesta una nuova concessione.
Dal 2001 la concessione edilizia è stata sostituita dal "Permesso di costruire", ai sensi del testo unico dell'edilizia. Conserva invece la vecchia denominazione in Valle d'Aosta, ai sensi della L.R. 4 aprile 1998 n. 11, art. 60.
Riferimenti legislativi
- L 17/8/42 n. 1150 e succ. mod.
- L 28/1/77 n. 10.
- L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e succ. mod.
- L.R. 2 maggio 1986 n. 18.
- L 10/77 art. 1.
- L.R. 56/77, art. 48 e seg. e 56.
- L.R. 2 maggio 1986 n. 18, art. 17.
Voci correlate
Altri progetti
- Wikiversità contiene risorse sulla legge 28 gennaio 1977, n. 10
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su legge 28 gennaio 1977, n. 10