Valutazione di impatto ambientale
La valutazione di impatto ambientale (VIA) è una procedura amministrativa strumento di supporto per l'autorità decisionale finalizzato a individuare, descrivere e valutare gli effetti dell'attuazione o meno di un determinato progetto. Consiste in una procedura di tipo tecnico - amministrativo, svolta dalla pubblica amministrazione, basandosi sia su informazioni fornite dal proponente un determinato progetto, sia sulla consulenza data da altre strutture della pubblica amministrazione, nonché dalla partecipazione di gruppi sociali appartenenti alla comunità.
In questo contesto con "impatto ambientale" si intende l'insieme degli effetti causati da un evento, un'azione o un comportamento sull'ambiente nel suo complesso (non necessariamente ambiente naturale). L'impatto ambientale - da non confondere quindi con inquinamento o degrado - mostra quali effetti può produrre una modifica, non necessariamente negativa, all'ambiente circostante inteso in senso lato (sociale, economico ecc.). Si cerca cioè di prevedere quali saranno i costi ed i benefici nel caso in cui si verifichino delle modifiche di uno stato di fatto.
Indice |
[modifica] Procedura
La procedura di VIA è un insieme di:
- dati tecnico-scientifici su stato, struttura e funzionamento dell'ambiente;
- dati su caratteristiche economiche e tecnologiche dei progetti;
- previsioni sul comportamento dell'ambiente e interazioni tra progetto e componenti ambientali;
- procedure tecnico-amministrative;
- istanze partecipative e decisionali (partecipazione pubblica);
- sintesi e confronto fra costo del progetto e dei suoi impatti e benefici diretti/indiretti del progetto.
Nella VIA sono valutati e computati effetti diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi.
La VIA viene effettuata considerando i seguenti fattori ambientali, anche in correlazione tra di loro:
- essere umano, fauna e flora
- suolo, acqua, aria, fattori climatici e paesaggio
- beni materiali e patrimonio culturale.
È evidente che, dovendo confrontare in termini monetari benefici e danni apportati da un progetto a questi fattori, un aspetto molto delicato è l'attribuzione di un valore economico ad essi. Per fare un esempio semplificato, nella VIA di una attività molto inquinante andrà dato un valore all'aumento dei posti di lavoro così come al probabile aumento di malattie nei residenti, ed i due valori andranno confrontati.
[modifica] Storia
La VIA nasce alla fine degli anni sessanta del XX secolo negli Stati Uniti d'America con il nome di environmental impact assessment (E.I.A. - in alcuni casi al posto di Assessment si può trovare Analysis o Statement). L'EIA introduce le prime forme di controllo sulle attività interagenti con l'ambiente (sia in modo diretto che indiretto), mediante strumenti e procedure finalizzate a prevedere e valutare le conseguenze di determinati interventi. Il tutto per evitare, ridurre e mitigare gli impatti.
Il passo avanti viene fatto nel 1969 dagli USA con l'approvazione del National Environmental Policy Act (N.E.P.A.). Questo Atto dispone l'introduzione della VIA, il rafforzamento dell'Environmental Protection Agency (con un ruolo amministrativo di controllo) e dispone l'istituzione del Council on Environmental Quality (con un ruolo consultivo per la presidenza).
Nel 1978 viene approvato il Regulations for implementing the Procedural Previsions of N.E.P.A., un regolamento attuativo del N.E.P.A. che dispone l'obbligo della procedura di VIA per tutti i progetti pubblici o comunque che accedono a finanziamento pubblico. Lo studio di impatto ambientale è predisposto direttamente dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione finale ed è prevista l'emanazione di due atti distinti: uno relativo alla valutazione di impatto ambientale e uno relativo all'autorizzazione finale per la realizzazione dell'opera.
Nel 1973, il Canada emana l'Environmental Assessment Review Process, una norma specifica riguardante le valutazioni di impatto ambientale, sulla falsariga dei provvedimenti statunitensi. Nel 1977 vengono apportate delle modifiche all'impianto legislativo ma, nella sostanza, rimane pressoché invariato: la VIA si applica a progetti pubblici o a progetti accedenti a finanziamento pubblico.
Nel 1976 in Francia viene emanata la legge n. 76-629 (del 10 luglio 1976) "relative à la protection de la nature". Tale legge ha la caratteristica di introdurre tre diversi livelli di valutazione: etudes d'environment, notices d'impact e etudes d'impact. Si pongono le basi per l'introduzione della VIA anche in ambito europeo. E infatti nel 1985, la Comunità Europea emana la Direttiva 337/85/CEE "Concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati". L'Olanda, nel 1986, è la prima nazione ad applicare la nuova Direttiva europea, approvando una norma ampliata con particolare riferimento alla valutazioni da effettuare sui piani. L'elemento centrale della norma olandese è costituito dal raffronto delle alternative e valutazione dei relativi impatti, al fine di determinare la migliore soluzione, in termini ambientali, da realizzare.
[modifica] Normativa
Le norme che disciplinano la procedura VIA comprendono:
- direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985
- d.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 e s.m.
- d.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.
- l. 22 febbraio 1994, n. 146
- direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996
- direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1996
- l. 15 marzo 1997, n. 59
- d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
- d.P.R. 2 settembre 1999, n. 348
- direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente)
- d.P.C.M. 7 marzo 2007
- d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, decreto di modifica e integrazione del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006)
È in corso la predisposizione di un'ulteriore modifica al Codice dell'ambiente, che prevede la modifica di alcune parti dell'articolato relativo alla valutazione dell'impatto ambientale.
[modifica] Procedura di verifica (screening)
La procedura di verifica o screening è una procedura tecnico - amministrativa volta ad effettuare una valutazione preliminare della significatività dell'impatto ambientale di un progetto, determinando se lo stesso richieda, in relazione alle possibili ripercussioni sull'ambiente, lo svolgimento successivo della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
[modifica] Procedura di delimitazione del campo d'indagine (scoping)
La procedura di delimitazione del campo d'indagine o scoping è una procedura tecnico - amministrativa volta a valutare la proposta dei contenuti del successivo Studio di Impatto Ambientale (in sigla S.I.A.) al fine di indirizzare il proponente di un'opera alla completa e sufficiente analisi delle componenti ambientali interessate dal progetto.
Normalmente si parte da una proposta di indice dello S.I.A. con una descrizione sommaria dell'opera da realizzare e del territorio in cui si inserisce, descrivendo quindi le tipologie di analisi e i modelli di studio che verranno condotte per determinare i possibili impatti. L'amministrazione esaminatrice approva la proposta di S.I.A. indicando eventuali ulteriori elementi di approfondimento rispetto a quelli proposti. In ogni caso, l'attivazione di una delimitazione del campo d'indagine non preclude, in fase di procedura di valutazione dell'impatto ambientale, la richiesta di eventuali integrazioni o approfondimenti anche di tipo analitico.
[modifica] Bibliografia
- AA.VV., La valutazione di impatto ambientale, Gangemi Editore, Roma 1989
- Daclon C.M., La VIA in Italia e In Europa, Maggioli, Rimini 1996
- Gisotti G., Bruschi G., Valutare l'ambiente, Guida agli studi di impatto ambientale, Nuova Italia Scientifica, Roma 1990
- Bettini V. et al., Ecologia dell'impatto ambientale, UTET, Milano 2000
- A. Milone, C. Bilanzone, La valutazione di impatto ambientale. Disciplina attuale e prospettive, Piacenza, 2003.
- Malcevschi S., Belvisi M., Chitotti O., Garbelli P., "Impatto ambientale e valutazione strategica. VAS e VIA per il governo del territorio e dell'ambiente", Il Sole 24ore, Milano, 2008
[modifica] Procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA)
Modalità di svolgimento 1. La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28: a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale; c) la presentazione e la pubblicazione del progetto; d) lo svolgimento di consultazioni; f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni; g) la decisione; h) l'informazione sulla decisione; i) il monitoraggio. 2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato. D.lgs 16 Gennaio 2008
[modifica] Voci correlate
[modifica] Collegamenti esterni
- http://www.Ambientediritto.it [Rivista giuridica contenente: Legislazione e giurisprudenza regionale, nazionale, comunitaria e dottrina in materia di VIA, VAS, VRA e AIA]
- http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1875 - [Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio]
- http://www.apat.gov.it/ - [Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici]
- http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ERMES/Canali/ambiente/tutela_ambientale/valutazione_impatto_ambientale.htm - [Regione Emilia-Romagna - Valutazione Impatto Ambientali]
- http://www.provincia.tn.it/appa/web_via/via.htm - [A.P.P.A. TN - U.O. VIA]
- http://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=701&IDSezione=4354 - [Prov. Reggio Emilia - U.O. VIA]
- http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/2901/index_i.asp - [Provincia Autonoma di Bolzano]
- http://www.impattoambientale.net/ - [Regione Veneto]
- http://www.regione.fvg.it/ambiente/txt-via.htm - [Regione Friuli-Venezia Giulia]
- http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ - [Regione Lombardia]
- http://via.regione.piemonte.it/ - [Regione Piemonte]
- (EN) - Commissione Europea
- (EN) - International Association for Impact Assessment (IAIA)
- http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/06152dl.htm [Testo Unico sull'ambiente]