Flagranza
Lo stato di flagranza di reato è disciplinato dall'art. 382 c.p.p.. Si verifica lo stato di flagranza quando:
- Colui che compie il reato viene colto sul fatto dalla polizia giudiziaria oppure da chi ha subito il reato o da altre persone (flagranza diretta).
- Colui che è colto sul fatto viene inseguito dalla Polizia Giudiziaria oppure da chi ha subito il reato o da altre persone. Non ci devono essere momenti di discontinuità nell'inseguimento (flagranza indiretta).
- La persona viene trovata in possesso di cose o tracce dalle quali appaia evidente che abbia commesso il reato poco prima (sempre "indiretta").
Determinare lo stato di flagranza ha una notevole importanza in quanto permette alla polizia giudiziaria di avviare immediatamente procedure di limitazione della libertà personale di colui che ha commesso il reato, una su tutte l'arresto in flagranza.
Va aggiunta inoltre l'ipotesi di "flagranza differita" inserita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 24/04/2003, n. 88, che nell'ambito delle misure dirette a garantire la sicurezza negli stadi, ha sancito che per i reati commessi in ambito di manifestazioni sportive, quando non sia possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza, si considera comunque in stato di flagranza (ai sensi dell'art. 382 c.p.p.) colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerga con evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 48 ore dal fatto.
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