Decreto del presidente della Repubblica

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Nell'ordinamento italiano il decreto del presidente della Repubblica (in sigla d.P.R., o anche DPR) è un atto del Presidente della Repubblica.

Gli atti emanati con DPR sono:

  • i regolamenti governativi;
  • gli atti di nomina degli alti funzionari e dirigenti dello Stato, secondo quanto stabilito dalla legge;
  • gli altri atti indicati in maniera speciale dalla legge (ad es. la nomina dei giudici costituzionali; la nomina dei ministri e del Presidente del consiglio, ecc.).

[modifica] Cenni storici

Prima della legge sull'Ordinamento del Governo, la legge 23 agosto 1988, n. 400, la dottrina distingueva (Martines, Armando Giuffrida[1]) tra atti formalmente presidenziali, ma sostanzialmente governativi, in quanto la decisione viene presa unicamente dal Governo e il Presidente si limita a darvi una veste di Decreto Presidenziale (verrà quindi, come tutti gli atti del Presidente della Repubblica, controfirmato dai ministri competenti), ed atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, come le nomine dei giudici costituzionali, il rinvio di una legge alle camere, ecc.

Inoltre, la normativa precedente al 1988 disponeva che venissero emanati nella forma del DPR i decreti legislativi, ma anche i regolamenti governativi, nonché i cosiddetti Testi unici, che a rigore erano pur sempre decreti legislativi, con valore giuridico diverso, attesa la differente collocazione nella gerarchia delle fonti, ma con una veste formale identica: quella di decreto del Presidente della Repubblica. La ragione era di tipo storico, infatti si era sostituita quella che era la veste del regio decreto (RD o anche r.d.) con quella del DPR per l'avvenuta modifica della forma istituzionale. Per porre rimedio alla confusione ingenerata, l'art. 14 della Legge n. 400/1988 stabilì che i nuovi atti legislativi frutto di esecuzione di una legge delega si sarebbero chiamati semplicemente decreti legislativi, mentre la forma del decreto del Presidente della Repubblica sarebbe rimasta, per quanto concerne gli atti normativi, esclusivamente per i regolamenti governativi (art. 17 della Legge n. 400/1988).

In tale veste, inoltre, dal 1997 al 2003 per il breve periodo di vigenza dei Testi unici misti, ovvero testi unici, che raccoglievano, armonizzavano e coordinavano leggi e regolamenti via via intervenuti a disciplinare una data materia, vennero approvati quegli atti di riordino e di semplificazione piuttosto complessi frutto di tre diversi atti:

  • un primo approvato con DPR, contenente solo le norme regolamentari (detto testo A);
  • un secondo testo approvato con decreto legislativo, contenente le norme legislative (detto testo B);
  • un terzo testo approvato con DPR, contenente le norme legislative e regolamentari (detto testo C).

[modifica] Note

  1. ^ Cfr. "Elementi di diritto Pubblico".

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