Accordo di Villa Madama: differenze tra le versioni

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|Nome=Accordo di revisione del Concordato lateranense
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Versione delle 16:33, 11 ott 2017

{{Trattato Jiammu ara parrocchia l |Parte_di = |Immagine = |Didascalia = |Data firma =18 febbraio 1984 |Luogo =Villa Madama, Roma |Contesto =Conciliazione |Condizioni di ratifica = Revisione dei Patti Lateranensi |Parte1 =stemma Santa Sede

|Parte2 =Bandiera dell'Italia Italia |Firmatario1 =Agostino Casaroli |Firmatario2 =Bettino Craxi }}

L'accordo di Villa Madama, noto anche come nuovo concordato, o concordato bis, fu un accordo politico stipulato tra Città del Vaticano e la Repubblica Italiana nel 1984.

Contenuto

È costituito da una serie di punti con cui la si intende «regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia». L'accordo consta di quattordici articoli i quali non fanno altro che affermare e tutelare:

  • Art 1: L'indipendenza e la sovranità dei due ordinamenti, Stato e Chiesa in linea con il dettato costituzionale (Art. 7 della Costituzione).
  • Art 2: Le garanzie in ordine alla missione salvifica, educativa e evangelica della Chiesa cattolica.
  • Art 3: Le garanzie in merito alla libera organizzazione ecclesiastica in Italia.
  • Art 4: Immunità e privilegi per figure ecclesiastiche.
  • Art 5: Gli edifici di culto che non possono essere requisiti, occupati, espropriati, demoliti o violati da forza pubblica se non per casi di "urgente necessità".
  • Art 6: Le festività religiose.
  • Art 7: Le nuove discipline degli enti ecclesiastici.
  • Art 8: Gli effetti civili del vincolo matrimoniale celebrato in forma canonica.
  • Art 9: L'istituzione di scuole e la parificazione delle stesse alle scuole pubbliche.
  • Art 10: La parificazione delle qualifiche e dei diplomi ottenuti nelle scuole ecclesiastiche.
  • Art 11: L'assistenza spirituale.
  • Art 12: Il patrimonio artistico e religioso.
  • Art 13: La volontà in merito al valore giuridico del nuovo Accordo.
  • Art 14: In caso di difficoltà interpretative o applicative, l'art 14 impone ai due contraenti di risolvere in maniera amichevole tali divergenze tramite un'apposita commissione paritetica.

Genesi dell'8 per mille

La Conferenza episcopale e il suo presidente preferivano "la defiscalizzazione delle offerte. Questa era la forma che proponevano per il nuovo finanziamento alla Chiesa reso necessario dall’abolizione della congrua. Poi (...) accedettero alla proposta avanzata dallo Stato di un intervento “aggiuntivo”, pensato in qualche maniera quale “copertura” del principale (la defiscalizzazione, appunto)": questa la genesi della misura dell'8 per mille, rivendicata da Gennaro Acquaviva, che la ascrive alla proposta elaborata da Craxi "con Margiotta, Amato, anche Tremonti (...) tra il 1983 ed il 1987"[1].

Note

  1. ^ Gennaro Acquaviva, Opportunismo rinunciatario, Mondoperaio, 8-9/2016, p. 17, secondo cui "questo è diventato, per via, così cospicuo soprattutto perché è cresciuto, e di molto, il reddito nazionale: per merito del lavoro degli italiani e non per colpa di qualcuno, o per la presunta ingordigia dei vescovi italiani".

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