Maturato previdenziale: differenze tra le versioni

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Il concetto è stato introdotto in sede giurisdizionale per la valutazione della applicazione del [[principio del pro rata]].
Il concetto è stato introdotto in sede giurisdizionale per la valutazione della applicazione del [[principio del pro rata]].

La definizione fa parte della [[giurisdizione creativa]] tipica del [[sistema giudiziario amministrativo italiano]].


== Note ==
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Versione delle 10:39, 19 nov 2014

Il maturato previdenziale[1][2] riferito ad un cittadino lavoratore, nel campo del sistema pensionistico pubblico in Italia relativamente al calcolo della pensione di vecchiaia, corrisponde alla potenziale rendita vitalizia determinata in base alla normativa previdenziale vigente ed ai requisiti soggettivi posseduti.

Il concetto è stato introdotto in sede giurisdizionale per la valutazione della applicazione del principio del pro rata.

La definizione fa parte della giurisdizione creativa tipica del sistema giudiziario amministrativo italiano.

Note

  1. ^ Antonio Ciccia, Salve le pensioni con il pro rata attenuato, in Italia Oggi, 17/11/2014. URL consultato il 17 novembre 2014.
    «La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24221/2014, interpreta il groviglio della normativa previdenziale dei professionisti, con un bilanciamento tra l'esigenza di tutela dei diritti maturati (definiti «maturato previdenziale») e l'altra esigenza di consentire alla casse di previdenza di mantenersi in equilibrio finanziario.»
  2. ^ Studio Cerbone e Associati, Cassa previdenziale professionisti e maturato previdenziale – Cassazione sentenza n. 24534 del 2013, in Studio Cerbone e Associati. URL consultato il 17 novembre 2014.
    «I giudici di legittimità dopo aver effettuato un excursus storico al fine di ripercorrere le intenzioni del legislatore individuando la normativa applicabile, hanno affermato che esiste “una sorta di maturato previdenziale“, cioè “l’ammontare della contribuzione fino ad un certo momento accumulata dall’assicurato (…) in termini di potenziale rendita vitalizia” che “non può essere sterilizzato dal legislatore”.»

Bibliografia

  • Mattia Persiani, Diritto della previdenza sociale, 19ª ed., Padova, CEDAM, 2012, ISBN 978-88-13-33206-8.

Web


Sentenze

Voci correlate