Professore: differenze tra le versioni

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Il titolo di '''professore''' (abbreviato ''prof.'') designa i complessivi esperti in un settore o in una disciplina e che esercitano attività di insorgimentobnel campo dell'[[istituzione superiore]], generalmente a libello [[università|universitario]].
Il titolo di '''professore''' (abbreviato ''prof.'') designa gli eruditi esperti in un settore o in una disciplina e che esercitano attività di insegnamento nel campo dell'[[istruzione superiore]], generalmente a livello [[università|universitario]].
Parole usate :
cazzo
Troia vacca
Ucas
Bauscio


== Utilizzo del termine ==
== Utilizzo del termine ==

Versione delle 09:55, 25 nov 2015

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Professore (disambigua).
Repin, Ritratto del Professor Ivanov, 1882, Ateneum di Helsinki

Il titolo di professore (abbreviato prof.) designa gli eruditi esperti in un settore o in una disciplina e che esercitano attività di insegnamento nel campo dell'istruzione superiore, generalmente a livello universitario.

Utilizzo del termine

In Italia viene usualmente attribuito a chi insegna in un'università o in una scuola secondaria, sia di primo sia di secondo grado. Designa una figura professionale che appartiene all'ambito dei lavoratori della conoscenza o knowledge worker, opera principalmente nell'ambito delle istituzioni dell'educazione formale come risorsa umana appartenente ad uno specifico progetto educativo.

In lingua inglese il titolo professor è riservato ai docenti universitari; il termine profesor in spagnolo è usato per gli insegnanti dell'università e della scuola secondaria; in francese il termine è usato sia per le scuole secondarie che per le scuole primarie, nella forma professeur des écoles; in tedesco il termine professor ha un significato analogo a quello italiano in Austria, mentre in Germania è limitato, oggi, ai professori universitari; con riferimento al liceo lo si trova nella letteratura fino ai primi del Novecento.[senza fonte]

Il titolo designa anche un musicista che suona in un'orchestra, specialmente sinfonica (professore d'orchestra).

Nel mondo

Italia

Scuola secondaria

Il titolo di professore viene utilizzato anche per gli insegnanti di entrambi i gradi della scuola secondaria. Esso è accordato sia a quanti siano assunti in ruolo, a tempo indeterminato, sia a quanti ricevano un incarico di insegnamento a tempo determinato. Viene usato anche per riferirsi ad un diplomato presso un vecchio istituto superiore di educazione fisica o un conservatorio.

Da un punto di vista formale, il titolo denota le persone che abbiano superato un esame che abilita alla professione corrispondente (in questo caso l'esame di abilitazione all'insegnamento), oppure i docenti iscritti alla cosiddetta "terza fascia" d'istituto; quindi è analogo agli altri titoli professionali come medico, infermiere, farmacista, avvocato, ingegnere, architetto, consulente del lavoro, dottore commercialista. Secondo l'attuale normativa per accedere all'esame di abilitazione è necessaria una laurea specifica, a seconda della classe di concorso (correlata alla disciplina insegnata) scelta.

Dopo l'ultimo concorso a cattedra indetto nel 1999, la normativa più recente (ma anch'essa in via di revisione) prevedeva che per accedere all'insegnamento nelle scuole secondarie occorresse, dopo la laurea magistrale (o di vecchio ordinamento) anche la frequenza di una scuola di specializzazione biennale, correlata alla specifica classe di concorso. Dal 2009 la scuola di specializzazione è stata sospesa e a partire dal 2012 è stato avviato un nuovo percorso per il reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Questo, denominato TFA (Tirocinio Formativo Attivo) consiste in un corso a numero chiuso incentrato su insegnamenti di pedagogia, didattica generale e specifica, nonché su un periodo di tirocinio da svolgersi presso le scuole.

Università

Nel sistema universitario italiano, si distinguono i seguenti ruoli accademici:

Ogni docente e ricercatore afferisce ad un settore scientifico disciplinare: questi ultimi sono aggregati in più aree concorsuali (attualmente quattordici).

I professori universitari diventano tali dopo il superamento di un concorso, bandito da singolo ateneo previo conseguimento di una idoneità scientifica nazionale prevista dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240 (parte della Riforma Gelmini)[1] I criteri per il conseguimento di tale idoneità sono stati stabiliti dal D.P.R. 14 settembre 2011 n. 222. Tuttavia, in alcuni casi è possibile esercitare attività di docenza nelle ipotesi previste dalla legge (come ad esempio per il lettori di lingua straniera, oppure la chiamata di studiosi di chiara fama).[2]

Essi devono obbligatoriamente garantire una attività annuale di almeno 1.500 ore, di cui 250 in regime di impegno a "tempo definito" (comprensive di lezioni ex cathedra, assistenza agli studenti e ai laureandi) o a "tempo pieno" (di almeno 350 ore annuali). Nel primo caso la retribuzione è minore, ma il professore ha diritto a svolgere la sua attività professionale anche in altri contesti. Tale disposizione, oltre ad andare incontro a particolari esigenze degli interessati, mira a garantire agli Atenei l'apporto di esperienze provenienti dal mondo produttivo, diminuendo il tasso di astratto accademismo. Il professore "a tempo definito" non può svolgere determinati incarichi amministrativi e di coordinamento (direzione di dipartimento universitario e inter-dipartimentali, incarichi in Consiglio d'amministrazione ed in senato accademico, ricoprire il ruolo di rettore): tali incarichi sono, infatti, riservati ai soli professori di prima fascia a "tempo pieno".

A professori ordinari in pensione o per i quali siano stati accettate le dimissioni, i quali abbiano prestato almeno venti anni di servizio in tale qualità, le facoltà possono proporre al ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di conferire il titolo di professore emerito (concesso attraverso DPR). Ai professori emeriti non sono riservate particolari prerogative accademiche.

L'assunzione di ricercatori universitari oggi è prevista solo a tempo determinato[3]. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli[4].

In base alle legge n. 240 del 30 dicembre 2010 vengono distinte due categorie di ricercatori universitari. Prima dell'emanazione della legge Gelmini, si diventava ricercatore universitario a seguito di una valutazione comparativa bandita dalle singole Facoltà universitarie: una Facoltà poteva richiedere al proprio Ateneo di bandire un posto solo dopo aver avuto la garanzia della copertura stipendiale da parte del Senato Accademico e del Consiglio d'Amministrazione. Ora tale procedura non è più contemplata.

Il ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato è stato trasformato ad esaurimento, mentre è stata istituita la figura del ricercatore a tempo determinato (RTD) con un contratto di lavoro di tre anni. Tale figura si distingue in due tipologie:

a) contratto triennale prolungabile per un periodo di due anni

b) contratto triennale non prolungabile, a seguito del quale è necessario conseguire l'abilitazione nazionale per diventare professore associato.

Per accedere alla tipologia b) è necessario aver usufruito per tre anni di un contratto di tipologia a).

Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono indette annualmente con decreto ministeriale, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari. Il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore.

Per il conferimento dell'abilitazione nazionale viene nominata una commissione, tra coloro che hanno fatto domanda per farne parte, di cinque docenti ordinari per ogni settore concorsuale. La lista dei commissari che hanno richiesto di far parte della commissione viene nominata mediante sorteggio. Per la stessa università non può far parte più di un professore ordinario. La commissione avvia i propri lavori prima che venga pubblicato sulla gazzetta ufficiale il bando di apertura delle candidature. Successivamente vengono analizzati titoli e pubblicazioni dei candidati, quindi la commissione esprime un giudizio che motivi l'attribuzione o meno dell'abilitazione, la quale ha durata quinquennale. Per la fascia degli associati viene richiesto un numero inferiore di pubblicazioni e di titoli rispetto alla fascia degli ordinari. Per ogni settore concorsuale sono stabiliti criteri e parametri bibliografici divisi per le rispettive fasce.

Entro cinque anni le università possono bandire concorsi interni per reclutare i docenti in possesso dell'abilitazione nazionale, oppure possono reclutarli mediante la "chiamata diretta". Con la legge Gelmini viene abolito il periodo di straordinariato e di conferma di tre anni per i professori associati e ordinari, mentre la progressione stipendiale viene rivista ogni tre anni.

Attualmente, il ruolo in esaurimento degli "assistenti ordinari" - che a suo tempo avevano superato un concorso nazionale ma che non hanno superato, per diversi motivi, quello di idoneità a partire dal 1980 (anno di entrata in vigore della nuova normativa sul reclutamento del personale docente universitario) - è assimilato a quello del ricercatore universitario, col medesimo trattamento economico.

Il professore incaricato stabilizzato (anch'esso ruolo in esaurimento), invece, è oggetto di controversia. In Italia al 2008 vi erano 49 professori "incaricati stabilizzati" che, per un motivo o per l'altro, non hanno conseguito il giudizio positivo d'idoneità a partire dal 1982. Essi svolgevano attività didattica al pari di un professore di II fascia, ma godono di una retribuzione minore.

Solitamente, dopo la laurea specialistica (o laurea di vecchio ordinamento) e prima di diventare ricercatori universitari, si svolge un dottorato di ricerca o altra attività di collaborazione presso un gruppo di ricerca afferente al settore disciplinare di interesse, spesso come cultore della materia o esercitatore ufficiale dei corsi.

A partire dall'approvazione della legge 30 dicembre 2010 n. 240, entrata in vigore il 29 gennaio 2011, ai sensi dell'art 24 (in vigore dal 07.04.2012), il Dottorato di Ricerca (DR) ed in alternativa il conseguimento del Diploma di specializzazione (DS) rilasciato dalle scuole di specialità universitarie nelle sole aree mediche, sarà titolo perentorio per poter svolgere l'incarico di Ricercatore ed accedere ai gradi successivi della carriera accademica (Professori di I e II fascia) "con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio".
Dopo il conseguimento di tali titoli (DR e DS), sarà obbligatorio svolgere un periodo post-doc. Tale periodo può consistere in assegni di ricerca di durata variabile da uno a quattro anni rinnovabili una sola volta, borse di studio-post dottorato, oppure altri incarichi equipollenti, svolti in Italia o all'estero.

I contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.[5]

Note

  1. ^ Art. 16 comma 1 legge 30 dicembre 2010 n. 340
  2. ^ Art. 1-bis decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito in legge 9 gennaio 2009, n. 1
  3. ^ Art.24 comma 1 legge 30 dicembre 2010 n. 240
  4. ^ Art. 6 comma 4 della legge del 30 dicembre 2010, n. 240. Art. 1 comma 11 della legge del 4 novembre 2005, n. 230.
  5. ^ legge 30 dicembre 2010, n. 240

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