Fabbriceria

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Una fabbriceria è un ente che provvede alla conservazione e al mantenimento dei beni dei luoghi sacri, come le chiese. Il termine fabbriceria deriva dal latino fabrica col significato di luogo di lavoro ("fabbrica").

Le fabbricerie sono organizzate in modo diverso a seconda che si occupino di edifici più o meno importanti dal punto di vista religioso.

Secondo la normativa italiana, se si tratta di una chiesa cattedrale o di un edificio dichiarato di particolare interesse storico la fabbriceria è formata da sette membri, di cui due nominati dal Vescovo territorialmente competente e cinque dal Ministero dell'Interno sentito il Vescovo.

Negli altri casi la fabbriceria è composta da cinque membri fra cui il parroco o rettore del tempio/chiesa e da quattro membri nominati dal prefetto competente territorialmente sentito il Vescovo.

Origine dell'istituto

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Secondo un'antica tradizione dei giuscanonisti fin dal V secolo i papi Simplicio e Gelasio avrebbero disposto l'amministrazione vescovile di tutte le rendite e la loro suddivisione in quattro parti:

  • prima parte, la quarta episcopi per il mantenimento del vescovo e della sua «famiglia»
  • seconda parte, la quarta cleri per il mantenimento del clero secolare
  • terza parte, la quarta pauperum per le necessità de poveri di Cristo
  • quarta parte, la quarta fabricæ sia i sacra tecta (cioè i costi di manutenzione degli edifici sacri), sia i luminaria ecclesiæ, cioè le spese per i ceri e le altre relative al culto.[1]

Appunto dalla quarta fabricæ sarebbe nata la fabbriceria.

Altre denominazioni

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Logo dell'Opera. La lettura è la seguente: O PER (A)E e significa dell'Opera

Fabbricerie o fabbriche nell'Italia settentrionale, opere in Toscana e Umbria, cappelle a Napoli, maramme in Sicilia, eccetera, secondo l'art. 15, 2°comma della legge n. 848/1929.

Caratteristiche

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Molto sovente collegata a una cattedrale, a un duomo o a un monastero veniva costituita una fabbriceria che serviva prima alla costruzione e poi al mantenimento dell'edificio sacro. Nei secoli, e ancora oggi, questi enti si impegnano a conservare il bene ecclesiastico di cui sono incaricati.

In materia, è fondamentale il d.p.r. numero 33/1987. Quest'ultimo stabilisce che:[2]

  • Le fabbricerie che gestiscono chiese cattedrali edifici di culto di rilevante interesse storico o artistico sono composte da sette membri, nominati dal vescovo diocesano (2) e dal Ministro dell'interno (5), sentito il vescovo stesso; sono inoltre rette da uno statuto, approvato con decreto del Ministro dell'interno sentito il vescovo diocesano. Il consiglio in carica per un triennio;
  • Le altre fabbricerie sono composte dal parroco o rettore della chiesa ed altri quattro membri nominati per un triennio dal prefetto d'accordo con il vescovo diocesano.[3]

Se ne deduce che la componente laica, in entrambi casi, prevale su quella ecclesiastica. Il presidente, eletto tra i membri della fabbriceria, svolge le seguenti attribuzioni: predispone il bilancio, esegue le delibere del consiglio ed eroga le spese, adotta i provvedimenti in caso di necessità ed urgenza, tutela i diritti relativi ai beni della Chiesa amministrati dalla fabbriceria. La stessa legge indica le funzioni della fabbriceria, le quali sono essenzialmente:[2]

  • Provvedere, senza ingerenza alcuna, nei servizi di culto, alla manutenzione e al restauro della chiesa;
  • Amministrare i beni destinati alle spese di ufficiatura e di culto, agli arredi e suppellettili necessarie.[3]

È prevista una presenza da parte dello Stato che si sostanzia essenzialmente nell'attribuzione al prefetto del potere di formulare osservazioni sul bilancio, sia consuntivo, sia preventivo, sentito il vescovo.[4] Nel caso in cui riscontrino irregolarità o un caso di urgente necessità, si può nominare un commissario prefettizio e disporre ispezioni; in ogni caso, bisogna dare comunicazione al Ministro dell'interno il quale, sentito il Consiglio di Stato, può sciogliere la fabbriceria e nominare un commissario straordinario. La fabbriceria non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione governativa.[2][3]

Infine, la legge 222/1985 distingue i casi in cui le fabbricerie sono dotate o meno di un'autonomia personalità giuridica. In particolare:[2]

  • L'art. 37 stabilisce che, quando la fabbriceria non ha un'autonoma personalità giuridica (ma costituisce un semplice organo amministrativo), essa cessa di esistere se la chiesa perde la propria personalità giuridica o se non ci sono più beni da amministrare. In tal caso, l'estinzione è accertata con decreto del Ministro dell’interno;
  • L'art. 41 stabilisce che, quando la fabbriceria ha un'autonoma personalità giuridica, essa continua ad amministrare i beni di sua proprietà, anche se la chiesa perde la propria personalità giuridica.[4]

Elenco di fabbricerie

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Secondo l'elenco fornito dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, le fabbricerie operanti in Italia sono 25[5]:

Inoltre:

  1. ^ Il testo più autorevole era quello del Moroni.
  2. ^ a b c d Mario Tedeschi, Manuale di diritto ecclesiastico, 5ª ed., Giappichelli, 2010, pp. 129 e ss., ISBN 978-88-34-89832-1.
  3. ^ a b c Paolo Moneta, Il codice di diritto ecclesiastico, 2ª ed., La Tribuna, 2000, pp. 21-22, ISBN 978-88-82-94115-4.
  4. ^ a b Roberta Maria Barbagallo e Mariantonietta Pino, Diritto Ecclesiastico, Key Editore, 2020, pp. 94-96, ISBN 978-88-27-90-663-7.
  5. ^ Fabbricerie | Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, su www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it. URL consultato il 14 giugno 2023.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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Controllo di autoritàThesaurus BNCF 30302 · LCCN (ENsh85025644 · J9U (ENHE987007286469705171
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