Minaccia

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Reato di
Minaccia
fonte: Codice penale italiano
Articolo 612 c.p.
Competenza Giudice di Pace per l'ipotesi del I co. Tribunale monocratico per l'ipotesi del II co.
Procedibilità a querela I co.; di ufficio II co.
Arresto no
Fermo no
Pena prevista multa fino a 51,00 € nel I co.; reclusione fino ad 1 anno nelle ipotesi del II co.

La minaccia, in diritto penale, è il delitto regolato dall'art. 612 Codice Penale, che recita: Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51,00.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 Codice Penale, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio. Può integrare il reato in questione anche la prospettazione di esercitare un diritto. [1]

Indice

[modifica] Note

  1. ^ Cassazione

[modifica] Bibliografia

Roberto Garofoli, Manuale di Diritto Penale, Parte Speciale II, Giuffrè editore, Milano, 2005;

[modifica] Testi Normativi

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