Minaccia
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| Reato di Minaccia fonte: Codice penale italiano |
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|---|---|
| Articolo | 612 c.p. |
| Competenza | Giudice di Pace per l'ipotesi del I co. Tribunale monocratico per l'ipotesi del II co. |
| Procedibilità | a querela I co.; di ufficio II co. |
| Arresto | no |
| Fermo | no |
| Pena prevista | multa fino a 51,00 € nel I co.; reclusione fino ad 1 anno nelle ipotesi del II co. |
La minaccia, in diritto penale, è il delitto regolato dall'art. 612 Codice Penale, che recita: Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51,00.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 Codice Penale, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio. Può integrare il reato in questione anche la prospettazione di esercitare un diritto. [1]
Indice |
[modifica] Note
[modifica] Bibliografia
Roberto Garofoli, Manuale di Diritto Penale, Parte Speciale II, Giuffrè editore, Milano, 2005;
[modifica] Testi Normativi
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