Violenza privata

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Delitto di
Violenza privata
Fonte Codice penale italiano
Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione III
Disposizioni art. 610
Competenza tribunale monocratico
Procedibilità d'ufficio
Arresto facoltativo
Fermo non consentito
Pena reclusione fino a 4 anni

La violenza privata è il delitto previsto dall'art. 610 del codice penale italiano.

Contenuto[modifica | modifica wikitesto]

L'articolo dispone:

«Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.»

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

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