Lesione personale

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Reato di
Lesione personale
fonte: Codice penale italiano
Articolo 582 c.p.
Competenza Tribunale monocratico I co.; Giudice di pace II co.
Procedibilità di ufficio; a querela nell'ipotesi del II co.
Arresto facoltativo in flagranza
Fermo no
Pena prevista reclusione da 3 mesi a 3 anni

La lesione personale, in diritto penale, è il delitto previsto dall'art. 582 del Codice penale italiano secondo cui

« Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa. »

Indice

[modifica] Disamina

[modifica] Elemento oggettivo

Oggetto del reato in questione è la lesione personale inflitta ad uno o più soggetti, dalla quale deriva una malattia: la lesione non deve essere necessariamente violenta, essendo questa causabile da azione morale, omissione o contagio. L'unico evento del reato è soltanto la malattia causata, in quanto la lesione è soltanto nomen iuris del reato. La concezione di malattia è spiegata dalla Relazione ministeriale al Progetto, e consiste nell'alterazione anatomica o funzionale dell'organismo. Concezione tuttavia dibattuta dalla dottrina, in quanto la malattia è uno stato patologico curabile che porta a guarigione, curabile o non curabile che causa cambiamenti di vita, non curabile che causa la morte. La concezione più seguita e attendibile resta quella della scienza medica, competente in materia, che considera la malattia in questione un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina una apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo.[1]

[modifica] Elemento soggettivo

Il dolo deve essere supportato dalla volontà e prevedibilità dell'evento, è pertanto previsto in ogni situazione nel quale il reo prevede che la sua azione possa determinare un pregiudizio all'integrità personale del paziente, decidendo comunque di ottenerlo come fine o costo.

È giusto il caso di precisare che chi abbia compiuto il reato con lo scopo di uccidere, risponde di tentato omicidio.

[modifica] Medicina legale

[modifica] Gravità

Le lesioni personali si distinguono in volontarie e colpose. Le lesioni colpose sono di norma perseguibili per querela, ma sono perseguibili d'ufficio se sono malattie professionali o lesioni gravi o gravissime derivanti da infortunio sul lavoro.

Le lesioni personali colpose sono così descritte nell'articolo 590 del Codice Penale:

« Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239 (...) »

Le lesioni personali sono classificate in base alla prognosi del soggetto leso:

  • Lievissime - l.p. che conducono a malattia o incapacità di svolgere attività della vita quotidiana per tempo non superiore ai 20 giorni
  • Lievi - tra 21 e 40 giorni
  • Gravi - superiori ai 40 giorni
  • Gravissime - malattia insanabile

Tra le gravi si contano anche quelle lesioni che

  • hanno messo in pericolo di vita il soggetto leso
  • hanno provocato un indebolimento permanente di organo o senso.

Tra le gravissime si contano anche lesioni che hanno provocato:

  • la perdita di un senso o di un organo
  • una mutilazione che rende inservibile un arto
  • disfunzione grave della favella
  • uno sfregio (cicatrice visibile che altera i movimenti mimici) od una deformazione (menomazione che provoca ribrezzo in chi guarda) del volto
  • perdita della capacità di procreare

[modifica] Tipologie

  • da contusione - provocano ematomi, abrasioni, escoriazioni ecc
  • da taglio - tramite fendente o col filo della lama, provocano tagli netti dei tessuti, possibili lacerazioni e sanguinamento
  • da arma da fuoco - lesione da proiettile unico. È riscontrabile un foro d'ingresso di diametro inferiore al calibro del proiettile (dovuto all'elasticità dei tessuti) e un foro d'uscita solitamente di diametro maggiore.
  • da asfissia - mancanza di scambio alveolare

Le lesioni in vita provocano infiltrazioni emorragiche nei tessuti al contrario delle lesioni post-mortem, in cui la pressione sanguigna è zero poiché il circolo è interrotto.

[modifica] Lesioni personali colpose

Le lesioni personali colpose, in diritto penale, sono il delitto previsto dall'art. 590 del Codice Penale secondo cui

« Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. »

[modifica] Altri progetti

[modifica] Voci correlate

[modifica] Note

  1. ^ Antolisei, Diritto penale parte speciale

[modifica] Bibliografia

  • Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 8813174667.
  • Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 8814104107
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