Lesione personale
| Reato di Lesione personale fonte: Codice penale italiano |
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| Articolo | 582 c.p. |
| Competenza | Tribunale monocratico I co.; Giudice di pace II co. |
| Procedibilità | di ufficio; a querela nell'ipotesi del II co. |
| Arresto | facoltativo in flagranza |
| Fermo | no |
| Pena prevista | reclusione da 3 mesi a 3 anni |
La lesione personale, in diritto penale, è il delitto previsto dall'art. 582 del Codice penale italiano secondo cui
| « Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa. » |
Indice |
[modifica] Disamina
[modifica] Elemento oggettivo
Oggetto del reato in questione è la lesione personale inflitta ad uno o più soggetti, dalla quale deriva una malattia: la lesione non deve essere necessariamente violenta, essendo questa causabile da azione morale, omissione o contagio. L'unico evento del reato è soltanto la malattia causata, in quanto la lesione è soltanto nomen iuris del reato. La concezione di malattia è spiegata dalla Relazione ministeriale al Progetto, e consiste nell'alterazione anatomica o funzionale dell'organismo. Concezione tuttavia dibattuta dalla dottrina, in quanto la malattia è uno stato patologico curabile che porta a guarigione, curabile o non curabile che causa cambiamenti di vita, non curabile che causa la morte. La concezione più seguita e attendibile resta quella della scienza medica, competente in materia, che considera la malattia in questione un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina una apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo.[1]
[modifica] Elemento soggettivo
Il dolo deve essere supportato dalla volontà e prevedibilità dell'evento, è pertanto previsto in ogni situazione nel quale il reo prevede che la sua azione possa determinare un pregiudizio all'integrità personale del paziente, decidendo comunque di ottenerlo come fine o costo.
È giusto il caso di precisare che chi abbia compiuto il reato con lo scopo di uccidere, risponde di tentato omicidio.
[modifica] Medicina legale
[modifica] Gravità
Le lesioni personali si distinguono in volontarie e colpose. Le lesioni colpose sono di norma perseguibili per querela, ma sono perseguibili d'ufficio se sono malattie professionali o lesioni gravi o gravissime derivanti da infortunio sul lavoro.
Le lesioni personali colpose sono così descritte nell'articolo 590 del Codice Penale:
| « Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239 (...) » |
Le lesioni personali sono classificate in base alla prognosi del soggetto leso:
- Lievissime - l.p. che conducono a malattia o incapacità di svolgere attività della vita quotidiana per tempo non superiore ai 20 giorni
- Lievi - tra 21 e 40 giorni
- Gravi - superiori ai 40 giorni
- Gravissime - malattia insanabile
Tra le gravi si contano anche quelle lesioni che
- hanno messo in pericolo di vita il soggetto leso
- hanno provocato un indebolimento permanente di organo o senso.
Tra le gravissime si contano anche lesioni che hanno provocato:
- la perdita di un senso o di un organo
- una mutilazione che rende inservibile un arto
- disfunzione grave della favella
- uno sfregio (cicatrice visibile che altera i movimenti mimici) od una deformazione (menomazione che provoca ribrezzo in chi guarda) del volto
- perdita della capacità di procreare
[modifica] Tipologie
- da contusione - provocano ematomi, abrasioni, escoriazioni ecc
- da taglio - tramite fendente o col filo della lama, provocano tagli netti dei tessuti, possibili lacerazioni e sanguinamento
- da arma da fuoco - lesione da proiettile unico. È riscontrabile un foro d'ingresso di diametro inferiore al calibro del proiettile (dovuto all'elasticità dei tessuti) e un foro d'uscita solitamente di diametro maggiore.
- da asfissia - mancanza di scambio alveolare
Le lesioni in vita provocano infiltrazioni emorragiche nei tessuti al contrario delle lesioni post-mortem, in cui la pressione sanguigna è zero poiché il circolo è interrotto.
[modifica] Lesioni personali colpose
Le lesioni personali colpose, in diritto penale, sono il delitto previsto dall'art. 590 del Codice Penale secondo cui
| « Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. » |
[modifica] Altri progetti
[modifica] Voci correlate
- Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
- Omicidio
- Omicidio (ordinamento penale italiano)
- Omicidio colposo (ordinamento penale italiano)
- Percosse
- Violenza sessuale
[modifica] Note
- ^ Antolisei, Diritto penale parte speciale
[modifica] Bibliografia
- Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 8813174667.
- Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 8814104107
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