Legge 626
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Con la locuzione Legge 626 si intende, in Italia, un decreto legislativo introdotto nel 1994 per regolamentare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il decreto non fu il primo a regolamentare la sicurezza nei luoghi di lavoro, presente sin dagli anni cinquanta, ma una norma che superò alcune leggi precedenti dando una forma organica alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, pur non abrogandole formalmente.
Oggi il D.Lgs. n. 626/94 è stato completamente trasfuso nel D.Lgs. 81/08, recante il nuovo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
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[modifica] Storia
Le prime leggi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro furono introdotte in Italia nel 1942 nel codice civile mentre le prime leggi specifiche sull'argomento risalgono agli anni cinquanta. Di particolari importanza furono il D.P.R. n° 547 del 1955, il D.P.R. n° 303 del 1956 e il D.P.R. n° 164 del 1956 per le costruzioni. Questi decreti, molto corposi e ben costituiti, sono tra i meno applicati nella storia dell'Italia repubblicana, infatti ancora tutt'oggi c'è un numero enorme di infortuni sul lavoro sia in fabbrica che nell'edilizia.
Negli anni '90, dopo l'ingresso in Europa e l'emanazione di direttive europee in materia, sono stati promulgati altri decreti, il n° 626 del 1994 e il n° 494 del 1996, che obbligano le imprese, i committenti e i datori di lavoro al rispetto dei decreti precedenti, a gestire il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, ad introdurre la formazione e l'informazione sui rischi per cui sono state create nuove figure professionali responsabili per la sicurezza. Con aggiornamento annuale, sono seguiti altri decreti di chiarimento e di miglioramento oltre a leggi regionali.
La principale novità introdotta dal D.Lgs. 626/94, in coerenza con concetti espressi nelle direttive CE in esso recepite, è l'obbligo della valutazione del rischio (risk assessment) da parte del datore di lavoro e l'introduzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione,(R.S.P.P.) di cui, appunto il Datore di lavoro, ne è il responsabile. La valutazione del rischio, quindi, è un processo di individuazione dei pericoli e, successivamente, di tutte le misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo sostenibile le probabilità (quindi il rischio)e il danno conseguente a potenziali infortuni e malattie professionali.
Rispetto alla normativa precedente (cfr. DPR 547/55) oggi il Datore di lavoro non è solo "debitore della sicurezza nei posti di lavoro" ma deve essere partecipe e responsabile di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una periodica valutazione dei rischi (che viene documentata in un apposito "documento di valutazione dei rischi" in riferimento all'art. 4 comma 2) del D.Lgs. 626/94), che non determina solo i requisiti oggettivi di sicurezza, ma considera anche gli aspetti organizzativi e soggettivi associati allo svolgimento dell'attività lavorativa.(concetto di gestione aziendale della sicurezza).
Altra novità introdotta dal D.Lgs. 626/94 è l'introduzione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 18) che deve essere eletto dai lavoratori stessi e deve essere consultato preventivamente in tutti i processi di valutazione dei rischi.
Tutti questi adempimenti devono poi essere sempre affiancati dai disposti dell'art. 41 della Costituzione Italiana e dall'art. 2087 Codice Civile che obbligano i datori di lavoro a garantire l'integrità fisica e morale di tutti i lavoratori tenendo conto della miglior tecnologia applicabile e tutto ciò che può essere fatto per evitare potenziali infortuni (cfr. testo art. 2087 codice civile).
[modifica] Edilizia
Di particolare importanza è il settore dell'edilizia dato l'elevato numero di infortuni sul lavoro che si verificano nel settore. Nel campo delle costruzioni il decreto guida è il D.Lgs. 494/96 e le varie norme collegate. Per quanto riguarda i luoghi di lavoro in generale il decreto guida è il 626/94. Per questo quando si parla di 626 si parla di sicurezza, perché è il decreto guida cioè quel decreto che è stato più volte modificato con successive modificazioni ed integrazioni al fine di ottenere il testo unico sulla sicurezza. In attesa del Testo Unico in materia recentemente apparso in bozza, la produzione normativa riguardante l'igiene e la sicurezza sul lavoro è talmente vasta che è necessario mantenersi sempre aggiornati e disporre di una base dati che consenta la consultazione di quanto può essere necessario per adeguarsi alla disciplina in oggetto.
[modifica] Stato attuale
La Legge impone che ogni azienda deve avere un RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. l'RSPP può essere il Datore di Lavoro stesso per tutte le aziende che rientrano nell'articolo 10 della 626.
Il Datore di Lavoro che vuole assumere l'incarico di RSPP deve frequentare uno specifico corso di formazione della durata di 16 ore presso una qualunque Società che è in grado di fornire tale servizio attraverso personale qualificato.
Se invece il Datore di Lavoro non può o non vuole assumere tale incarico, dovrà rivolgersi ad una Società di consulenza esterna per avere tale Servizio.
In tal caso un RSPP esterno sistemerà tutte le problematiche inerenti alla Sicurezza sul Lavoro e farà visita all'azienda con cadenza periodica.
Attenzione però: il Datore di Lavoro, pur interpellando un RSPP Esterno, è sempre il Responsabile della sua Azienda, cioè è l'unico che verrà indagato penalmente in caso di incidente.
Se un professionista qualunque, che non sia il datore di lavoro, vuole abilitarsi come RSPP, deve frequentare un corso suddiviso nei 3 moduli, A, B e C. Il modulo B ha durata variabile in base al settore di appartenenza dell'azienda ("Macrosettore ATECO"). Complessivamente occorre frequentare almeno 60 ore di corso e si è abilitati solo per essere RSPP nelle aziende appartenenti al Macrosettore che si è frequentato. Attualmente i corsi più economici sono quelli organizzati dalle Università; per es. a Roma la Facoltà di Architettura ha fissato ad 800 euro il prezzo dei moduli A - B (6, 8 e 9) e C.
Come può una Società di Servizi inerenti alla Sicurezza sul Lavoro abilitarsi come scuola di Formazione? Nel 2006 la normativa é giunta a definire quali siano i percorsi e le competenze formative che devono avere i responsabili della sicurezza, ma non sono ancora stati correttamente definiti i metodi con il quale fare formazione. Si stanno sviluppando i livello nazionale degli enti riconosciuti a livello regionale e delle associazioni di formazione specifiche sulla sicurezza a livello nazionale che cercano di colmare il divario che c'è tra la sicurezza reale e quella percepita. A tal proposito si pensi che i morti sul lavoro toccano ancore oggi la cifra di 3 al giorno in Italia.
[modifica] La legge delega n. 123 del 2007
La legge delega n. 123 del 2007 conferisce al Governo il mandato entro maggio 2008 di riformare la legge 626, introducendo:
- un'armonizzazione delle leggi vigenti;
- l'estensione della 626 a tutti i settori, tipologie di rischio e lavoratori autonomi e dipendenti;
- un adeguato sistema sanzionatorio;
- l'obbligo di indossare tesserini di riconoscimento, indicanti dati del lavoratore e del datore di lavoro, all'interno dei cantieri e altri luoghi di lavoro, a pena di un'ammenda;[1]
- un rafforzamento degli organici degli ispettori del lavoro.
La legge 626 prevede la sospensione dei lavori nei cantieri in cui si osservi la presenza di lavoratori in nero, o il mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute. La sospensione vige fino alla regolarizzazione dei lavoratori, o all'adozione delle misure previste. Diversamente, può essere convertita in una chiusura del luogo di lavoro.
Giovedì 6 febbraio 2008, il Ministro del Lavoro Cesare Damiano ha firmato, di intesa con Cgil, Cisl e Uil, un decreto legge che unifica la giurisprudenza degli ultimi 50 anni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
In data 30 aprile 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del Decreto Legislativo 09/04/2008 n.81. La nuova norma, che contiene 306 articoli e 51 allegati, costituisce il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.
La nuova normativa:
- introduce sanzioni penali per i trasgressori;
- istituisce i rappresentanti per la sicurezza, eletti dai lavoratori, con poteri di ispezionare impianti e prendere visione dei documenti aziendali;
- obbliga i datori di lavoro a pubblicare una documentazione di valutazione complessiva del rischio;
- determina una responsabilità in solido delle aziende appaltatrici nei confronti di quelle subappaltanti;
- prevede la sospensione delle attività fino alla messa in regola, nelle aziende che non rispettino la 626, abbiano più del 20% dei lavoratori in nero, ovvero sottopongano i dipendenti a turni di lavoro maggiori di quelli consentiti dai Contratti Nazionali di categoria.
Confindustria non ha sottoscritto il testo finale e ha ottenuto una revisione del sistema sanzionatorio. La pena massima è stata ridotta da due anni ad un anno e 6 mesi di reclusione, trasformabili in un'ammenda se l'azienda si mette in regola dopo un incidente, anche mortale, sul lavoro.
Il codice penale, con i reati di lesioni colpose e omicidio colposo, fornisce gli strumenti giuridici per punire le omissioni in materia di sicurezza che causano infortuni e morti bianche. I due reati si configurano non solamente in presenza di atti, ma anche di comportamenti omissivi collegabili all'infortunio o morte del lavoratore. In questi casi, deve essere provato un nesso di causalità fra le politiche antinfortunistiche e il singolo fatto oggetto del processo penale.
La giurisprudenza ha stabilito che le responsabilità penali del datore di lavoro sussistono anche nei casi di delega di queste a un locatore dei macchinari o attrezzature, ovvero a un subappaltatore. Il datore di lavoro delegante non è più responsabile nel merito della gestione della sicurezza, ma è perseguibile se non sceglie persone competenti, fornisce loro strumenti operativi per la responsabilità conferita, vigila e interviene sul loro operato [2].
[modifica] Normativa per appalti e somministrazione di lavoro
[modifica] Evidenza e proporzionalità dei costi
La nuova normativa, introdotta dal secondo Governo Prodi, prevede che i costi per la sicurezza siano evidenziati a parte nei bandi di gare d'appalto pubbliche e private, e non siano oggetto di ribasso d'asta, debbano essere proporzionati al numero di lavoratori coinvolti e all'entità dell'opera.
La pratica dei subappalti è spesso riconducibile al ricorso al lavoro nero e all'elusione dei contributi fiscali, pensionistici, antinfortunistici. Ogni azienda sostiene tali oneri per i propri dipendenti, e li ribalta all'appaltante nel prezzo finale dell'opera, dandone evetualmente a parte l'importo. La singola azienda è quindi responsabile di un'indaguata prevenzione degli infortuni e del ricorso al lavoro nero.
Il ricorso ad una catena di subappalti può essere strumentale a chi commissiona l'opera e, a tutti i livelli di appalto, per ottenere prezzi minori, senza esporsi alle conseguenze legali di un lavoro non adeguatamente retribuito e tutelato.
La responsabilità sarebbe direttamente di chi commissione l'opera se questi dovesse anticipare gli oneri antinfortunistici, che comunque dovrebbero essere parte del costo finale dell'opera, in modo da avere visibilità sui libri matricola di tutto il personale coinvolto a vario titolo nell'esecuzione dei lavori.
[modifica] Esclusione dagli appalti pubblici
Il testo originale della 626, confermato da quello del 2008, esclude dalle gare di appalto degli enti pubblici le aziende che non rispettano le leggi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Una norma simile e più generale è quella dell'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori che prevede l'esclusione dagli appalti pubblici delle aziende che non osservano il diritto del lavoro.
[modifica] Responsabilità in solido
La legge non recepisce un altro aspetto oggetto di forte dibattito nei mesi precedenti l'approvazione definitiva: la responsabilità in solido, in capo alla società appaltante, per la salute e sicurezza dei lavoratori delle società appaltate. In base a artt.590, 583 del codice penale e art.6 comma due 626/94, la responsabilità in materia antinfortunistica è dell'appaltatore e, salvo patti diversi, il bilità né diritto di intervento in materia. Analogamente, in caso di leasing di macchinari, la legge vieta la vendita se questi sono privi di dispositivi di sicurezza e di idonea certificazione: il locatore è responsabile unico della messa in sicurezza e della successiva manutenzione.
Spesso, una piramide di società appaltatrici riconduce il lavoro a condizioni difficilmente controllabili, precarie o in nero. La maggior parte delle morti sul lavoro avviene appunto in società che lavorano per conto terzi.
La sare le spese per la sicurezza dei propri lavoratori e a risarcire eventualmente i danni. Invece, non sostiene oneri ed enti delle società subappaltatrici, di cui decide di avvalersi.
La normativa non equipara i diritti dei dipendenti della società che vince una gara a quelli delle subappaltanti.
[modifica] Aspetti economici
[modifica] Per il lavoratore
I lavoratori che hanno subito infortuni nel luogo di lavoro sono retribuiti dal datore di lavoro per i primi tre giorni di assenza.
Dal 4° giorno percepiscono un'indennità dall'INAIL pari al 60% della retribuzione e al 75% a partire dal 91-esimo giorno.
Se l'invalidità è permanente, il lavoratore ha diritto a un'indennità, mentre in caso di decesso non sussiste alcun indennizzo economico immediato, e i famigliari possono chiedere con una causa civile un risarcimento ai responsabili.
Il lavoratore percepisce in questo modo una retribuzione ridotta, anche nei casi in cui l'infortunio e l'assenza dal luogo di lavoro sia causata da negligenze del datore di lavoro in materia di sicurezza.
[modifica] Per l'azienda e la collettività
Il sistema italiano è fortemente sbilanciato a favore delle aziende che non fanno prevenzione. Chi non rispetta la sicurezza su lavoro rischia pene e sanzioni pesanti, ma non partecipa al costo sociale degli infortuni e delle vittime sul lavoro.
Gli oneri per la prevenzione gravano sulle aziende, mentre quelli della non-sicurezza sono un costo sociale che ricade sull'intera collettività. In questo modo chi rispetta le leggi paga due volte: per la prevenzioni e per coprire i danni delle aziende inadempienti.
Il trade-off fra costi della prevenzione e costi della non-sicurezza è un aspetto critico per il rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Se le sanzioni e i risarcimenti sono meno onerosi della prevenzione, e/o meno probabili degli incidenti sul lavoro, non viene a crearsi quel fattore economico, che è condizione necessaria per la diffusione delle misure di sicurezza sul lavoro.
Il costo degli infortuni è coperto per la maggior parte da un ente pubblico, l'INAIL, e quindi è ribaltato sull'intera collettività. Nei casi specifici, come accade per l'indennità di malattia, gli enti possono esercitare diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno causato l'onere economico.
Al momento attuale, il giudice del lavoro non ha facoltà di iscrivere ipoteca legale a scopo cautelare, prevante su ogni altra ipoteca, su beni oggetto di appalto o di proprietà dell'azienda chiamata al risarcimento, a fronte di incidenti sul lavoro non aventi altra causa. Un'ipoteca cautelare darebbe una garanzia concreta per i risarcimenti degli infortunati sul lavoro, dei famigliari delle vittime, degli enti coinvolti che esercitano diritto di rivalsa.
In modo analogo alle assicurazioni che operano in altri settori, come il meccanismo del bonus malus per le RC auto nel settore automobilistico, chi offre copertura antinfortunistiche potrebbe richiedere, a titolo preventivo o di risarcimento, una maggiorazione delle tariffe alle aziende che sono state oggetto di infortuni e/o sottoposte alle sanzioni previste dalla 626.
Esistono proposte di legge per la concessione, di crediti d'imposta, ammortamenti accelerati e la defiscalizzazione degli oneri della 626, in particolare per le piccole e medie imprese.
Sebbene questi oneri siano un reinvestimento degli utili in azienda per l'acquisto di attrezzature e macchinario, per tali capitoli di spesa non è applicabile la legge Tremonti.
[modifica] Produttività e sicurezza su lavoro
Aumento della produttività e abbattimento delle morti bianche sono due temi rilevanti nel mondo delle relazioni industriali.
La sicurezza dei macchinari e la disponibilità di attrezzature adeguate possono essere insufficienti, se non è garantito il benessere psicofisico del lavoratore nei luoghi in cui opera. Il rischio legato all'errore umano cresce inevitabilmente dove c'è un ricorso massiccio agli straordinari, al lavoro festivo, con turni che superano le otto ore di media.
Analogamente, il raggiungimento degli obiettivi di produttività può indurre datori o singoli lavoratori a escludere i dispositivi di sicurezza nei macchinari, perché questi impongono operazioni di attrezzaggio più lunghe e minori ritmi di produzione oraria.
Il dirigente può essere indotto a questi comportamenti dai premi di produttività e da controlli inadeguati; il lavoratore dal rischio di un mancato rinnovo del contratto o di licenziamento, perché è obbligato a mantenere determinati livelli di produzione.
[modifica] Note
- ^ L'obbligo di indicare il datore di lavoro è utile durante le ispezioni per verificare la presenza di subappalti, o di lavoratori in nero, tramite controlli incrociati
- ^ Cassazione, Sezioni Lavoro, sentenza 21 dicembre 2006, n. 41943
[modifica] Voci correlate
- Diritto del lavoro
- Morti Bianche
- Orario di lavoro
- Scienza della sicurezza
- Testo Unico Sicurezza Lavoro

