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Guardia particolare giurata

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Una guardia particolare giurata (comunemente guardia giurata, in acronimo GPG), in Italia, è una guardia privata che opera nel campo della vigilanza. Il suo compito è quello di tutelare e proteggere beni patrimoniali, in particolare beni mobili e immobili, oggetto della propria vigilanza e custodia.

Storia

Una prima regolamentazione in tema fu quella di cui alla legge 21 dicembre 1890 n. 7321 che all'art. 45 stabiliva:

«I comuni, i corpi morali e i privati cittadini possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà, le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore. I loro verbali nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio sino a prova contraria.»

La disciplina venne successivamente raccolta nel TULPS emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, ovvero il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Il decreto del ministero dell'interno del 1º dicembre 2010, n. 269 che ha stabilito nuovi requisiti per gli istituti di vigilanza privata, ha dettato nuove disposizioni anche per la formazione delle guardie dipendenti da tali enti.

Disciplina normativa generale

La normativa generale in materia è costituita da:

  1. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, artt. 133 a 141);
  2. Regio Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1952, ("disciplina del servizio delle guardie particolari giurate")(convertito in legge 19 marzo 1936, n. 508);
  3. Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto del 6 maggio 1940, (artt. 249 a 260);
  4. Decreto del Ministero dell'Interno 5 settembre 2009, n. 154 (D.M. 154/2009)
  5. Decreto del Ministro dell'interno del 1º dicembre 2010 n. 269.

Il titolo viene ottenuto a seguito del giuramento e dal conferimento di un decreto rilasciato dal prefetto della zona dove si esercita il servizio, ed è soggetto a rinnovo ogni due anni previa verifica delle autorità di pubblica sicurezza preposte della persistenza dei requisiti[1] e sono tenute a portare la divisa o, in casi particolari, il distintivo che però hanno bisogno dell'approvazione da parte della prefettura competente.[2] In ogni caso non possono operare a tutela delle persone, funzione che secondo la legge italiana, è di esclusiva competenza delle forze di polizia italiane indicate nella legge 1º aprile 1981 n. 121.

Sono generalmente assunte e prestano servizio per conto un istituto di vigilanza privata, presso enti pubblici e privati, ed il rapporto di lavoro è regolamentato da apposito CCNL, che prevede diverse qualifiche per il personale con funzioni amministrative e quello con funzioni tecnico-operative. Possono inoltre svolgere la loro attività come lavoratori autonomi,[3] ma in ambo i casi è comunque necessario che siano in possesso di licenza prefettizia[4] ed il loro operato è sottoposto alla vigilanza della questura competente,[5] eventuali regolamenti provinciali possono stabilire disposizioni sulle modalità del servizio e le dotazioni. Secondo l'art. 133 del TULPS inoltre gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari. La giurisprudenza della cassazione ha altresì evidenziato come le suddette guardie abbiano, tra l'altro, facoltà di stendere verbali riguardo al servizio cui sono destinate, ai sensi dell'art. 255 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, nonché l'obbligo e il dovere di cooperare con l'autorità di polizia, nei casi previsti dalla legge.[6]

La legislazione delle regioni d'Italia può dettare disposizioni particolari per il loro utilizzo: ad esempio la Regione Lombardia con legge regionale 9 dicembre 2013 n. 18 ha disposto che i gestori dei servizi di trasporto pubblico, nonché l'ente locale competente territorialmente, possano affidare alle guardie le attività di controllo, prevenzione, contestazione e accertamento, sulla osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa (per esempio la sanzione relativa alla mancanza del titolo di viaggio dell'utente).[7]

Caratteristiche

Requisiti

I requisiti richiesti sono enunciati dall'art 138 del TULPS e sono:[8]

  • Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
  • Avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva militare in Italia, solo per coloro nati prima del 1985.
  • Sapere leggere e scrivere;
  • Non avere riportato condanna per delitto;
  • Essere persona di buona condotta morale;
  • Essere munito di carta d'identità italiana;
  • Essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e degli infortuni sul lavoro;
  • Possedere certificato anamnestico firmato dal proprio medico di famiglia;
  • Requisiti psicofisici minimi per il porto d'armi per la difesa personale quali assenza di disturbi mentali e adeguata capacità degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile anche con supporti esterni idonei che consentano il maneggio sicuro dell'arma;
  • Possedere l'abilitazione al maneggio e all'uso delle armi rilasciato dall'associazione di Tiro a segno più vicina e il certificato di idoneità all'uso delle armi rilasciato dall'Asl o da strutture mediche militari.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, acquisito il parere della conferenza Stato-Regioni, stabilisce ulteriori requisiti minimi professionali e di formazione. Inoltre, [9] costituisce ulteriore requisito preferenziale, l'avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa nelle forze armate o nelle forze dell'ordine.

Stato giuridico

Il giuramento è prestato dinnanzi al prefetto o un suo delegato, e di tale atto è prevista la redazione di un verbale. La formula del giuramento[10] recita:

«Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini.»

Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte suprema di cassazione non possono essere ritenute ipso iure pubblici ufficiali[11] ma[12] le guardie che svolgono la loro attività per la salvaguardia e la vigilanza dei beni mobili ed immobili, ma è loro riconosciuta l'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Alle GPG viene rilasciata una licenza di porto d'armi per difesa personale con le stesse disposizioni previste per i privati cittadini, tranne per alcune differenze: la sua durata è biennale, ed è previsto il beneficio della riduzione dell'ammontare della prevista tassa di concessione governativa.[13][14]

Funzioni e poteri

La guardia giurata esercita attività di sorveglianza e vigilanza, nonché di tutela e custodia di beni appartenenti a persone fisiche, a soggetti di diritto privato o anche ad enti pubblici; può essere tenuta a redigere verbali in relazione al servizio a cui è destinata che faranno fede fino a prova contraria in un eventuale processo. Essa ha inoltre l'obbligo giuridico, se richiesto, di collaborare con gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 139 del TULPS.[15] Le guardie che effettuino scorte valori per conto di un istituto di vigilanza privata con l'auto di servizio sono esentate dall'obbligo di indossare la cintura di sicurezza, così come sancito dal codice della strada italiano, in modo che le cinture non ostacolino l'eventuale pronta discesa dal veicolo.[16] Le GPG possono inoltre ottenere la licenza di porto di fucile per difesa personale, la quale, a differenza di un privato cittadino a cui viene concessa la medesima autorizzazione di polizia, legittima al porto di armi lunghe esclusivamente durante il turno di servizio e solo nel caso in cui si debbano espletare determinati compiti e mansioni; in ogni caso è vietato l'utilizzo di munizioni spezzate e sono unicamente consentite quelle a palla unica.[17]

Nel corso degli anni, varie disposizioni normative hanno ampliato la casistica dell'impiego delle guardie giurate: ad esempio ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 6 ottobre 2009, le guardie giurate possono essere impiegate in strutture di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi tramite l'istituto d'appartenenza. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare, come stabilito dal D.M. 269/10 e dall'art. 256-bis TULPS, la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali e altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongano che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.[18] Il "vademecum operativo" del D.M. 269/10 indica altresì il concetto giuridico di "vigilanza attiva" svolto dalle guardie particolari giurate, delineando le differenze con il concetto di "vigilanza passiva" svolto dai servizi di portierato, specificando quanto segue: «La linea scelta dal Decreto, peraltro, appare coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza che già faceva distinzione tra la mera vigilanza passiva – che può essere espletata da personale diverso dalle guardie giurate - ed i “…compiti di vigilanza attiva – che possono comportare l’uso delle armi, la prevenzione e l’immediata repressione dei reati in concorso con le forze dell’ordine, che ricadono nel regime di controllo e di autorizzazione previsto dagli artt.133 e seguenti del t.u.l.p.s….”, ritenendo tali compiti assimilabili a quelli svolti “…dagli appartenenti alle forze di polizia e distinta, per tale ragione, dalla attività di portierato la quale si caratterizza invece per essere destinata a garantire l’ordinata utilizzazione dell’immobile da parte dei fruitori, senza che vengano in alcun modo in rilievo (se non in via del tutto mediata e indiretta) finalità di prevenzione e sicurezza».

Possono essere adibite inoltre al controllo e accertamento del divieto di fumo nei locali pubblici sancito dalla legge 16 gennaio 2003. In tal caso, le GPG devono essere esplicitamente adibite a tale servizio, così come riportato nella circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute e dalla Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, svolgendo quindi funzioni polizia amministrativa.

Il decreto del Ministero dell'Interno 5 settembre 2009, n. 154 ha previsto e disciplinato l’affidamento alle guardie (sia dipendenti dai concessionari dei servizi che dagli istituti di vigilanza privata) dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano.

Rientrano, in sintesi, nei servizi di sicurezza da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti:[19]

  • la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;
  • la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorità, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;
  • la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;
  • la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;
  • la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, e ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumità pubblica o della tutela ambientale.

Infine, il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 - convertito in legge 2 agosto 2011, n. 130 - ha inoltre sancito la possibilità di impiegare tali guardie su navi della marina mercantile italiana, sia a bordo che sulla terraferma, a tutela dell'imbarcazione stessa e del carico trasportato demandando specifica disciplina alla decretazione ministeriale contemplando le modalità di detenzione e trasporto delle armi sia a bordo della nave che sulla terra ferma;[20] nello specifico la disciplina è prevista dal D.M. 7 novembre del 2019, n. 139.

Note

  1. ^ Art. 250 comma 3 R.D. 6 maggio 1940 n. 635, su edizionieuropee.it.
  2. ^ Art. 254 comma 1 R.D. 6 maggio 1940 n. 635, su edizionieuropee.it.
  3. ^ Guardie giurate, il Consiglio di Stato apre al lavoro autonomo, su stopsecret.it, 27 novembre 2019.
  4. ^ Art. 134 comma 1 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, su edizionieuropee.it.
  5. ^ Art. 1 R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, convertito in legge 19 marzo 1936, n. 508., su edizionieuropee.it.
  6. ^ Vedasi anche Cass., sez. I, 19.11.1993 D'Acquisto Mass. Cass. Pen., 1994, fasc. 3,83 (m) c.p.p., 57 R.D. 18.06.1931 773/1931, 139 R.D. 06.05.1940 635/1940, 255.
  7. ^ Legge Regionale 9 dicembre 2013 n. 18-Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti).
  8. ^ Art. 138 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, su edizionieuropee.it.
  9. ^ ai sensi del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59 - convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.
  10. ^ previsto dal R.D. 635/1940, modificata dal dpr 4 agosto 2008, n. 153
  11. ^ Cassazione, riconfermati i limiti delle GPG da securindex.com, 16 settembre 2013
  12. ^ ai sensi del decreto legge 8 aprile 2008 n. 59 (convertito in legge 6 giugno 2008 n. 101).
  13. ^ Art. 138 comma 3 R.D. 18 giugno 1931, n. 773., su edizionieuropee.it.
  14. ^ Art. 256 Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, su edizionieuropee.it.
  15. ^ Art. 139 regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, su brocardi.it.
  16. ^ Art. 172 comma 8 lett. c) del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) dal sito dell'ACI
  17. ^ Le Armi e le G.P.G., su ratiolegisweb.it, 17 marzo 2018.
  18. ^ Articolo introdotto dalla lett. g) dell'art. 1 del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 6 ottobre 2008, S.O., su edizionieuropee.it.
  19. ^ Art. 256 bis R.D. 6 maggio 1940, n. 635, su edizionieuropee.it.
  20. ^ Pirateria, arrivano i «contractor» a proteggere i mercantili italiani, su lastampa.it. URL consultato il 19 giugno 2019 (archiviato dall'url originale il 19 giugno 2019).

Bibliografia

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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