Carta del Lavoro

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La Carta del Lavoro è uno dei documenti fondamentali del Fascismo, varato il 21 aprile 1927: esprime i suoi principi sociali, l'etica del sindacalismo fascista e la politica economica fascista.

Indice

[modifica] La Carta del Carnaro

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Carta del Carnaro.

La Carta del Carnaro ha una matrice che discende dall'interventismo di sinistra dei Fasci d'Azione Internazionalista, ma soprattutto dal sindacalismo rivoluzionario di Alceste De Ambris e Filippo Corridoni, che in parte si ritrova nel Manifesto dei Fasci Italiani di Combattimento, pubblicato su "Il Popolo d'Italia" il 6 giugno 1919. Nello specifico, dal manifesto pubblicato su Il Popolo d'Italia, viene estrapolata la parte più legata al fascismo di sinistra del Programma di Piazza San Sepolcro; tralasciando i propositi imperiali e risultando base ideale del Fascismo, ma da esso applicato solo in parte a causa della contrarietà della monarchia e degli ambienti industriali e conservatori.

Soltanto il sindacalismo fascista negli anni venti si distaccò in parte dalla cultura ufficiale del Fascismo, rifacendo suo il mito dell'Impresa di Fiume e della Carta del Carnaro redatta da Alceste De Ambris.[1]

Giuseppe Bottai rievocando la Carta del Carnaro nel 1938 scrisse:

« Le dichiarazioni della Carta del Carnaro costituiscono la prima espressione del nuovo ordinamento spirituale e giuridico degli italiani. »
(Giuseppe Bottai nel 1938 in Ordinamento corporativo[2])

Ma l'atteggiamento più diffuso durante il fascismo fu quello di considerare la Carta del Carnaro come l'espressione più alta e più compiuta di un'esperienza ormai conclusa, quindi irripetibile, destinata ad essere superata dalla nuova Carta del Lavoro fascista. Sostanzialmente dalla Carta del Carnaro furono estratti gli elementi più corporativi, mentre furono completamente accantonate le istanze democratico-libertarie, che verranno poi riprese nell'esperienza della Repubblica Sociale Italiana (RSI) e dai programmi di democrazia organica.

[modifica] L'approvazione della Carta del Lavoro

Il documento fu preparato e discusso una prima volta il 6 gennaio 1927, ma subisce una certa difficoltà a vedere la luce, per il dibattito il seno alle confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Sebbene esse ritenessero di dover superare la lotta di classe in favore della collaborazione, le posizioni rimangono distanti ed il Gran Consiglio del Fascismo si trova costretto a moderare le varie istanze. Imponendo rinunce ad entrambi, il governo riesce a conciliare le parti: viene ad esempio respinto il minimo salariale per categoria, ma vengono accettate indennità di licenziamento, conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed assicurazioni sociali.

Il testo redatto da Carlo Costamagna, riveduto e corretto da Alfredo Rocco, fu poi approvato dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927. Nonostante non avesse valore di legge o di decreto, non essendo allora il Gran Consiglio organo di Stato ma di partito, esso fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1927.

Porta le firme del capo del governo, dei ministri, dei sottosegretari, dei dirigenti del partito, dei presidenti delle confederazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori e si compone di trenta assiomi, o enunciazioni, numerati con cifre romane. Dichiara che il lavoro è un dovere sociale e che il suo fine è assicurare, assai più che la giustizia, la potenza della Nazione, determinando il termine della lotta di classe.

« Nessun documento ufficiale ha mai affermato così chiaramente questa natura etica dello Stato in generale ed in specie rispetto all'attività economica, come la Carta del Lavoro nelle sue premesse fondamentali e in tutto lo spirito che la governa. La Nazione è una unità morale, politica ed economica” [...]. Noi crediamo di poter liberamente commentare aggiungendo: Unità politica ed economica, in quanto unità morale” (...). Così si integra e si illumina il concetto dello Stato...; così pure si integra e si illumina la figura del cittadino... che non è più una entità statica e uniforme..., ma agisce.. e nel lavoro trova la sua concreta funzione e il suo posto nella vita, l'uomo è cittadino: al cospetto di quello stesso valore morale in cui consiste la sua unità »
(Giovanni Gentile, rivista mensile di cultura politica “Educazione Fascista”)

Essa acquisì valore giuridico nel 1941, quando fu inserita tra i principi generali dell'ordinamento giuridico, con valore non precettivo ma interpretativo delle leggi vigenti.

Nel 1942 la Carta del Lavoro venne inserita come premessa e prefazione del codice civile, a coronamento di tutto l'edificio giuridico e politico dello Stato.

[modifica] I temi affrontati

Ispirate dalla Carta del Carnaro e dalle esperienze pre-regime del sansepolcrismo e del sindacalismo rivoluzionario, le tematiche della Carta del Lavoro portano riferimento alla grandezza della Nazione, all'elevazione del lavoro in tutte le sue manifestazioni e del sindacato a istituzione pubblica, collaborazione tra le forze produttrici della Nazione, pari dignità tra lavoratore e datore di lavoro, intervento dello Stato nei rapporti di lavoro e nelle attività economiche, miglioramento delle condizioni fisiche, economiche, culturali e spirituali dei lavoratori attraverso una legislazione sociale moderna.

La Carta del Lavoro pone quindi le basi per le riforme sociali realizzate dal Fascismo: gli istituti assicurativi a tutela dei lavoratori, i mezzi di sostentamento per la vecchiaia, le indennità di disoccupazione, le garanzie in caso di malattie, le ferie pagate, il massimo di otto ore lavorative, ecc.

[modifica] Commenti

Edmondo Rossoni in Piazza del Popolo (Roma) annuncia la promulgazione della Carta del Lavoro

Secondo il Casini, su Gerarchia del 1927, i punti fondamentali e più innovativi della Carta del Lavoro erano tre. Innanzitutto il riconoscimento delle Corporazioni, della proprietà privata e il contratto collettivo di lavoro reso obbligatorio.

La conquista delle ferie pagate e delle indennità in caso di morte o di licenziamento sono state definite come:

« pratici beneficii che i lavoratori non erano mai riusciti a raggiungere attraverso i cartelloni demagogici della democrazia e che invece allora essi realizzavano, nella perfetta soddisfazione dei datori di lavoro.[3] »
(Giuseppe Bottai)

Alcuni tra gli ex avversari del fascismo si dichiararono "conquistati" dalla politica sociale varata dal governo Mussolini.
L'ex deputato massimalista Romeo Campanini scrive una lettera (pubblicata da Il Popolo d'Italia) dove si dice "pentito": le politiche sociali fasciste lo hanno costretto "ad un severo esame di coscienza".
Lo stesso giornale, il 5 maggio, pubblica una lettera dell'ex redattore capo dell'Avanti Pio Gardenghi: in essa si esprime l'approvazione per la Carta del Lavoro e si manifesta la volontà di correggere i vecchi errori.
I cattolici nazionali indirizzano a Mussolini un messaggio dove spiegano perché si sono separati dal partito popolare e assicurano: la nostra adesione al regime, più che frutto dell'entusiasmo, è dovuta a meditazione e convincimento.
Consensi al regime erano venuti, soprattutto dagli operatori economici, dopo il discorso di Pesaro dove Mussolini aveva affermato: "Voglio dirvi che difenderò la lira italiana fino all'ultimo respiro, fino all'ultimo sangue. Non infliggerò mai a questo meraviglioso popolo italiano l'onta morale e la catastrofe del fallimento della lira".

[modifica] Il testo della Carta del Lavoro

«  La Carta del lavoro

I - La Nazione italiana è un organismo avente fini, vita e mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. E' una unità morale, politica ed economica che si realizza integralmente nello Stato fascista.

II - Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali, è un dovere sociale. A questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato. Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale; i suoi obiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale.

III - L'organizzazione sindacale o professionale è libera. Ma solo il sindacato legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato, ha il diritto di rappresentare legalmente tutta la categoria di datori di lavoro o di lavoratori, per cui è costituito: di tutelare di fronte allo Stato e alle altre associazioni professionali gli interessi; di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria; di imporre loro contributi e di esercitare, rispetto ad essi, funzioni delegate di interesse pubblico

IV - Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà tra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione

V - La Magistratura del lavoro è l'organo con cui lo Stato interviene a regolare le controversie del lavoro sia che vertano sull'osservanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che vertano sulla determinazione di nuove condizioni di lavoro

VI - Le associazioni professionali legalmente riconosciute assicurano l'uguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i lavoratori, mantengono la disciplina della produzione e del lavoro e ne promuovono il perfezionamento. Le corporazioni costituiscono l'organizzazione unitaria delle forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi. In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione interessi nazionali, le corporazioni sono dalla legge riconosciute come organi di Stato. Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le corporazioni possono dettare norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro e anche sul coordinamento della produzione tutte le volte che ne abbiano avuto i necessari poteri dalle associazioni collegate.

VII - Lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo sfruttamento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione. L'organizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l'organizzazione della impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore d'opera, tecnico, impiegato, od operaio, è un collaboratore attivo dell'impresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità.

VIII - Le associazioni professionali di datori di lavoro hanno l'obbligo di promuovere in tutti i modi l'aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi. Le rappresentanze di coloro che esercitano una libera professione o un'arte e le associazioni di pubblici dipendenti concorrono alla tutela degli interessi dell'arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento della produzione e al conseguimento dei fini morali dell'ordinamento corporativo

IX - L'intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente la iniziativa privata o quando siano in gioco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell'incoraggiamento e della gestione diretta.

X - Nelle controversie collettive del lavoro l'azione giudiziaria non può essere intentata se l'organo corporativo non ha prima esperito il tentativo di conciliazione. Nelle controversie individuali concernenti l'interpretazione e l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni professionali hanno facoltà di interporre i loro uffici per la conciliazione. La competenza per tali controversie è devoluta alla magistratura ordinaria, con l'aggiunta di assessori designati dalle associazioni professionali interessate

XI - Le associazioni professionali hanno l'obbligo di regolare, mediante contratti collettivi, i rapporti di lavoro fra le categorie di datori di lavoro e di lavoratori che rappresentano. Il contratto collettivo di lavoro si stipula fra associazioni di primo grado, sotto la guida e il controllo delle organizzazioni centrali, salva la facoltà di sostituzione da parte dell'associazione di grado superiore, nei casi previsti dalla legge e dagli statuti. Ogni contratto collettivo di lavoro, sotto pena di nullità, deve contenere norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova, sulla misura e sul pagamento della retribuzione, sull'orario di lavoro.

XII - L'azione del sindacato, l'opera conciliativa degli organi corporativi e la sentenza della Magistratura del lavoro garantiscono la corrispondenza del salario alle esigenze normali di vita, alle possibilità dalla produzione e al rendimento del lavoro. La determinazione del salario è sottratta a qualsiasi norma generale e affidata all'accordo delle parti nei contratti collettivi.

XIII - I dati rilevati dalle pubbliche Amministrazioni, dall'Istituto centrale di Statistica e dalle associazioni professionali legalmente riconosciute, circa le condizioni della produzione e del lavoro e la situazione del mercato monetario, e le variazioni del tenore di vita dei prestatori d'opera, coordinati ed elaborati dal Ministero delle corporazioni, daranno il criterio per contemperare gli interessi delle varie categorie e delle classi fra di loro e di queste coll'interesse superiore della produzione.

XIV - La retribuzione deve essere corrisposta nella forma più consentanea alle esigenze del lavoratore e dell'impresa. Quando la retribuzione sia stabilita a cottimo, e la liquidazione dei cottimi sia fatta a periodi superiori alla quindicina, sono dovuti adeguati acconti quindicinali o settimanali. Il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, viene retribuito con una percentuale in più, rispetto al lavoro diurno. Quando il lavoro sia retribuito a cottimo, le tariffe di cottimo debbono essere determinate in modo che all'operaio laborioso, di normale capacità lavorativa, sia consentito di conseguire un guadagno minimo oltre la paga base.

XV - Il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con le domeniche. I contratti collettivi applicheranno il principio tenendo conto delle norme di legge esistenti, delle esigenze tecniche delle imprese, e nei limiti di tali esigenze procureranno altresì che siano rispettate le festività civili e religiose secondo le tradizioni locali. L'orario di lavoro dovrà essere scrupolosamente e intensamente osservato dal prestatore d'opera.

XVI - Dopo un anno di interrotto servizio il prestatore d'opera, nelle imprese a lavoro continuo, ha il diritto ad un periodo annuo di riposo feriale retribuito.

XVII - Nelle imprese a lavoro continuo, il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza sua colpa, ad un'indennità proporzionata agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore

XVIII - Nelle imprese a lavoro continuo, il trapasso dell'azienda non risolve il contratto di lavoro, e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Egualmente la malattia del lavoratore, che non ecceda una determinata durata, non risolve il contratto di lavoro. Il richiamo alle armi o in servizio della M.V.S.N. non è causa di licenziamento

XIX - Le infrazioni alla disciplina e gli atti che perturbino il normale andamento dell'azienda, commessi dai prenditori di lavoro, sono puniti, secondo la gravità della mancanza, con la multa, con la sospensione dal lavoro e, per i casi più gravi, col licenziamento immediato senza indennità. Saranno specificati i casi in cui l'imprenditore può infliggere la multa o la sospensione o il licenziamento immediato senza indennità

XX - Il prestatore di opera di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova, durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto, col solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato

XXI - Il contratto collettivo di lavoro estende i suoi benefici e la sua disciplina anche ai lavoratori a domicilio. Speciali norme saranno dettate dallo Stato per assicurare la polizia e l'igiene del lavoro a domicilio

XXII - Lo Stato accerta e controlla il fenomeno della occupazione e della disoccupazione dei lavoratori, indice complessivo delle condizioni della produzione e del lavoro

XXIII - Gli Uffici di collocamento sono costituiti a base paritetica sotto il controllo degli organi corporativi dello Stato I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i prestatori d'opera pel tramite di detti Uffici. Ad essi è data facoltà di scelta nell'ambito degli iscritti negli elenchi con preferenza a coloro che appartengono al Partito e ai Sindacati fascisti, secondo l'anzianità di iscrizione

XXIV - Le associazioni professionali di lavoro hanno l'obbligo di esercitare un'azione selettiva fra i lavoratori, diretta ad elevarne sempre più la capacità tecnica e il valore morale

XXV - Gli organi corporativi sorvegliano perché siano osservate le leggi sulla prevenzione degli infortuni e sulla polizia del lavoro da parte dei singoli soggetti alle associazioni collegate

XXVI - La previdenza è un'alta manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro e il prestatore d'opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa. Lo Stato, mediante gli organi corporativi e le associazioni professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto è più possibile, il sistema e gli istituti della previdenza

XXVII - Lo Stato fascista si propone: 1º il perfezionamento dell'assicurazione infortuni; 2º il miglioramento e l'estensione dell'assicurazione maternità; 3º l'assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi come avviamento all'assicurazione generale contro tutte le malattie; 4º il perfezionamento dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; 5º l'adozione di forme speciali assicurative dotalizie pei giovani lavoratori

XXVIII - E' compito delle associazioni di lavoratori la tutela dei loro rappresentanti nelle pratiche amministrative e giudiziarie, relative all'assicurazione infortuni e alle assicurazioni sociali. Nei contratti collettivi di lavoro sarà stabilita, quando sia tecnicamente possibile, la costituzione di casse mutue per malattia col contributo dei datori di lavoro e dei prestatori di opera, da amministrarsi da rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi corporativi

XXIX - L'assistenza ai propri rappresentanti, soci e non soci, è un diritto e un dovere delle associazioni professionali. Queste debbono esercitare direttamente le loro funzioni di assistenza, né possono delegarle ad altri enti od istituti, se non per obiettivi d'indole generale, eccedenti gli interessi delle singole categorie

XXX - L'educazione e l'istruzione professionale dei loro rappresentanti, soci e non soci, è uno dei principali doveri delle associazioni professionali. Esse devono affiancare l'azione delle Opere nazionali relative al dopolavoro e alle altre iniziative di educazione
 »

[modifica] Note

  1. ^ Giuseppe Parlato, La sinistra fascista, Bologna, Il Mulino, 2000 pag 88: "Che la cultura sindacale fosse, nel profondo rimasta antagonista.... lo dimostrò uno dei miti del sindacalismo fascista, l'impresa fiumana, che divenne il punto di discrimine più evidente fra la cultura fascista ufficiale che preferiva non evocare il Comandante e la "città olocausta" come prodomo del fascismo, e una cultura sindacale nella quale il ricordo della Carta del Carnaro era talvolta taciuto ma pur vivo ed attuale"
  2. ^ Giuseppe Bottai, "Ordinamento corporativo", Edizioni Arnoldo Mondadori, Milano, 1938 pag. 14-15
  3. ^ Attilio Tamaro, Venti anni di storia, Editrice Tiber, Roma, 1953, pp. 229

[modifica] Bibliografia

  • Giorgio Pisanò Storia del Fascismo (1914-1943), II volume, Eco edizioni
  • Luca Leonello Rimbotti, Il fascismo di sinistra. Da Piazza San Sepolcro al Congresso di Verona, Settimo Sigillo, 1989.
  • Giano Accame, Il Fascismo immenso e rosso, Settimo Sigillo, 1990.
  • Arrigo Petacco, Il comunista in camicia nera, Nicola Bombacci tra Lenin e Mussolini, Mondadori, 1997.
  • Paolo Buchignani, Fascisti rossi, Mondadori, 1998.
  • Tonino Filomena Sindacalismo Fascista, dalle origini alla Carta del Lavoro, edizioni Magna Grecia.

[modifica] Voci correlate

[modifica] Collegamenti esterni

Il testo della Carta in .pdf sul portale del dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Milano