Sospensione (diritto canonico cattolico): differenze tra le versioni

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La '''sospensione (''a divinis'')''' è una sanzione prevista dal canone 1333 del codice di [[diritto canonico]] della [[Chiesa cattolica]] (edizione del [[1983]]). La [[locuzioni latine|locuzione]] [[lingua latina|latina]] ''a divinis'', tradotta letteralmente, significa ''dai [ministeri] divini''.
La '''sospensione a divinis''' è una sanzione prevista dal canone 1333 del [[codice di diritto canonico]] della [[Chiesa cattolica]] (edizione del [[1983]]). La [[locuzioni latine|locuzione]] [[lingua latina|latina]] ''a divinis'', tradotta letteralmente, significa ''dai [ministeri] divini''.


==Natura e applicazione==
==Natura e applicazione==

Versione delle 08:20, 20 set 2019

La sospensione a divinis è una sanzione prevista dal canone 1333 del codice di diritto canonico della Chiesa cattolica (edizione del 1983). La locuzione latina a divinis, tradotta letteralmente, significa dai [ministeri] divini.

Natura e applicazione

La sospensione appartiene alla categoria delle pene "medicinali" o censure (canone 1312), che comprende anche la scomunica e l'interdetto. Le pene "medicinali" sono volte a che il reo cessi la contumacia (cioè si penta del delitto e dia congrua riparazione dei danni e dello scandalo che ha causato, o almeno prometta di farlo).

La sospensione può essere applicata solo ai chierici, cioè ai membri dei tre gradi dell'ordine sacro (diaconi, presbiteri, vescovi), e vieta tutti o alcuni atti della potestà di ordine, tutti o alcuni atti della potestà di governo, l'esercizio di tutti o alcuni diritti o funzioni inerenti all'ufficio, oppure l'insieme di tali atti, diritti o funzioni.

Rispetto al loro insieme o a ciascuno di essi, la sospensione può essere totale o parziale. Può essere applicata sia ferendae sententiae sia latae sententiae (dichiarata, o non dichiarata), cioè «applicata al reo per il fatto stesso d'aver commesso il delitto» (canone 1314).

Al sacerdote sospeso può, per esempio, essere vietato di amministrare i sacramenti, anche solo in pubblico: il che può includere la celebrazione della messa e della confessione. Il divieto è sospeso «per provvedere a fedeli che si trovano in pericolo di morte» e, solo per la sospensione latae sententiae non dichiarata, tutte le volte che un fedele chieda legittimamente un sacramento o un sacramentale (canone 1335).

La sospensione è esplicitamente applicata al chierico che:

  • usa violenza fisica contro un vescovo (can. 1370) (latae sententiae)
  • non elevato all'ordine sacerdotale, attenta l'azione liturgica del sacrificio eucaristico (can. 1378) (latae sententiae)
  • non potendo dare validamente l'assoluzione sacramentale, tenta d'impartirla, oppure ascolta la confessione (canone 1378)
  • celebra o riceve un sacramento per simonia (can. 1380)
  • ha ricevuto l'ordinazione da un vescovo, di cui non sia suddito, senza le legittime lettere dimissorie (canone 1383) (latae sententiae)
  • nell'atto, o in occasione, o con il pretesto della confessione sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il sesto comandamento (can. 1387)
  • falsamente denuncia al superiore ecclesiastico un confessore per il delitto precedente (can. 1390) (latae sententiae)
  • attenta al matrimonio anche solo civilmente (can. 1394) (latae sententiae)
  • conviva more uxorio (concubinato) o permanga scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto comandamento (can. 1395).

Inoltre è applicata ai sacerdoti che accedono a cariche politiche (pur essendo loro vietato): alla cessazione dalla carica la sospensione viene, di norma, revocata.

Alcune sospensioni "celebri"

Note

Voci correlate

Collegamenti esterni