Costituzione imperiale
Una costituzione imperiale - in latino constitutio principis - è, nel diritto romano, una decisione con valore legge, promulgata dall'imperatore nell'esercizio delle sue funzioni.
Tipologia
[modifica | modifica wikitesto]Essa può prender la forma d'una serie di ordinanze o pronunciamenti:
Definizione
[modifica | modifica wikitesto]Di esse Gaio, nelle sue Istituzioni (G.1.5), dà la seguente definizione:
Nelle Institutiones di Giustiniano la costituzione imperiale non ha più valore pari alla legge, ma è essa stessa legge, essendo ormai tutto il potere legislativo accentrato nelle mani dell'imperatore. Troviamo dunque nel brano I. 1.2.6, del giurista Ulpiano:
Il senso dell'interpretazione di Ulpiano è che l'imperatore è il depositario dell'intero potere di legiferare, la cui legittimazione viene direttamente dall'esercitare il suo ruolo in nome del populus, che è considerato, almeno solo nominalmente, il vero detentore del potere dello Stato (ora imperiale, un tempo la vecchia e defunta res publica). Il principe in altri termini non è che l'esecutore - e il libero mediatore - della volontà del popolo, malgrado egli di fatto non abbia alcun potere diretto di influenzare le decisioni, che rimangono inappellabili, dell'imperatore.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Herbert John Spiro, constitution, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
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