Diritto latino
Il diritto latino (latino ius Latii o Latinitas o Latium) era uno status civile che in epoca romana si situava a livello intermedio tra la piena cittadinanza romana e lo stato di non cittadino (peregrino).
Con questa locuzione, però, si indicano anche quegli ordinamenti giuridici le cui strutturazione ed articolazione siano derivate dal diritto romano[1].
Effetti dello status di "latino"[modifica | modifica wikitesto]
Lo status permetteva di contrarre legalmente matrimonio con una Romana o un Romano (ius connubii), di commerciare con i Romani con la garanzia di poter ricorrere al magistrato per la tutela dei propri atti negoziali (ius commercii), e, ma solo inizialmente[quando?], anche di trasferirsi a Roma (ius migrandi) a condizioni di parità coi cittadini romani, e quindi di votare (ius suffragii) nei comizi elettorali.
Alle città i cui abitanti godevano dello ius Latii era riconosciuta l'indipendenza per quanto riguardava la politica interna, quindi eleggevano i loro magistrati e si autogovernavano; però erano vincolate alla politica estera romana ed erano tenute a fornire un contingente di soldati che combattevano a fianco delle legioni, ma in reparti diversi.
Col passare del tempo, e con l'espansione del dominio romano ben oltre i confini del Lazio, il "diritto latino" venne riconosciuto e applicato anche a città non laziali, e che non avevano abitanti di origine latina: lo ius Latii passò allora a indicare una condizione giuridica e perse qualunque connotazione etnico-geografica; coloro che ne godevano (e che erano oramai divenuti troppo numerosi) persero però il diritto di votare a Roma.[2]
In che modo si ottiene lo ius latium[modifica | modifica wikitesto]
Latium maius e Latium minus[modifica | modifica wikitesto]
Sviluppo dello ius latium[modifica | modifica wikitesto]
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ Ad esempio è diffusa questa accezione della locuzione nel Notariato, settore professionale che ha addirittura una delle sue più importanti associazioni nella Unione Internazionale del Notariato Latino che secondo i notai italiani opera per realizzare la collaborazione ed il coordinamento del notariato nei vari ordinamenti di diritto latino (fonte Archiviato il 29 maggio 2009 in Internet Archive.).
- ^ L’adtributio e la tabula clesiana, su alpiantiche.unitn.it. URL consultato il 19-04-2008.
Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]
- Livio XLIII. 3-4. cf. Galsterer 1971, 8-9: (G 15); Humbert 1976, 225-34: (H 138).
- The Cambridge Ancient History Volume XI: The High Empire A.D. 70-192, 2nd Edition. Pp. 139, 364-365
- The Cambridge Ancient History Volume VII: The Rise of Rome to 220 BC. Pp 269-271
- Roman Civilization Volume II: The Empire. Lewis and Reinhold
- Giovanni Pugliese, Istituzioni di diritto romano, con la collaborazione di Francesco Sitzia e Letizia Vacca, Torino, Giappichelli, pp. 1013, ISBN.
- Giovanni Pugliese, Istituzioni di diritto romano — sintesi, con la collaborazione di Francesco Sitzia e Letizia Vacca, Torino, Giappichelli, pp. VIII - 567, ISBN.
- Mario Amelotti, Lineamenti di storia del diritto romano, sotto la direzione di Mario Talamanca, Giuffrè, 1989, pp. VIII - 762, ISBN 88-14-01823-5.
- Giorgio Luraschi, Foedus, ius Latii, civitas : aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana, Giorgio Luraschi, CEDAM, 1979, pp. XXIV - 531, ISBN.
Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]
Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- (EN) Diritto latino, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.