Omicidio stradale: differenze tra le versioni

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*[[Incidente stradale]]
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== Bibgliografia ==
== Bibliografia ==
* E. Balsano, ''La guida in stato di ebbrezza e l'omicidio stradale'', ISBN 978-88-6907-135-5.
* E. Balsano, ''La guida in stato di ebbrezza e l'omicidio stradale'', ISBN 978-88-6907-135-5.



Versione delle 01:42, 28 mar 2016

L'omicidio stradale è un reato previsto dal diritto penale italiano.

Alcuni dei contenuti riportati potrebbero non essere legalmente accurati, corretti, aggiornati o potrebbero essere illegali in alcuni paesi. Le informazioni hanno solo fine illustrativo. Wikipedia non dà consigli legali: leggi le avvertenze.
Delitto di
Omicidio stradale
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo XII, Capo I
Disposizioniart. 589
Competenzacorte d'assise
Procedibilitàd'ufficio
Arrestofacoltativo
Fermoconsentito
Penareclusione da 2 a 21 anni

Una legge di iniziativa popolare dal 2010 ha proposto l'istituzione di una specifica fattispecie penale, quella del cosiddetto omicidio stradale, una figura dedicata di reato che comminerebbe pene intermedie fra l'omicidio volontario e quello colposo, con l'arresto in flagranza di reato e l'interdizione a vita dalla guida di veicoli (cosiddetto "ergastolo della patente").

Normativa precedente

Prima della legge sull'omicidio stradale, questo tipo di fatto era perseguito col reato di omicidio colposo (pena da sei mesi a cinque anni, art. 589 c.p.), che comunque prevedeva una aggravante specifica per la violazione di norme stradali con pene aumentate da due a sette anni, che diventavano da tre a 10 anni se il colpevole era risultato in stato di ebbrezza grave o di alterazione da droga.

Le infrazioni più gravi come l'eccesso di velocità e passaggio col semaforo rosso, l'inversione su dossi o curve, e guida contromano in autostrada (art. 176/1a e 19 CdS) in ogni caso non erano puniti con la reclusione (multa, sospensione della patente, revoca in caso di recidiva, fermo amministrativo o confisca del veicolo); la guida in stato di ebbrezza (d. lgs. 285/1992, art. 186) era punita con l'arresto fino a 6 mesi per un tasso alcolemico da 0.8 a 1.5 mg/litro di sangue, e da 6 mesi a un anno per un tasso superiore a 1.5 mg/litro; la guida senza patente in caso di recidiva del reato, con la reclusione fino ad un anno (art. 119 CdS); l'omissione di soccorso in presenza di danni alle persone era punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 189 CdS).
Nel caso di morte o di lesioni a più persone, le pene potevano arrivare a quindici anni di carcere.

Nuova normativa

Il 23 Marzo 2016 il Presidente della Repubblica firma il ddl sull'omicidio stradale che prevede:

  • pene minimali nel più frequente caso di lesioni colpose gravi (da un anno e 6 mesi a 3 anni) o gravissime (da 2 a 4 anni), causate da tasso alcolemico di 0.8 mg/litro o da manovre pericolose (eccesso di velocità, guida contromano, passaggio col rosso agli incroci, inversione di marcia su intersezioni, curve e dossi, alcuni tipi di sorpasso): per pene detentive minori di due anni scatta la sospensione condizionale della pena, una ulteriore riduzione di un terzo spetta a chi accetta il rito abbreviato, mentre scatta la non-punibilità e archiviazione per "tenuità" del fatto quando la pena inflitta è inferiore a 5 anni (d. lgs. n. 28/2015), essendo le lesioni dolose già presenti nell'elenco dei reati ammessi a questo tipo di beneficio.
  • nuovi strumenti di indagine: obbligatorio l'arresto in flagranza di reato per i casi più gravi (ebbrezza, droghe, mancato soccorso); raddoppiati i tempi di prescrizione del reato; prorogabili una sola volta dal pubblico ministero i tempi delle indagini preliminari; perizie coattìve per il prelievo di campioni biologici del dna. Il carcere è escluso per chi soccorre la vittima subito dopo l'incidente, e si mette a disposizione della polizia.
  • aggravanti previste in caso di fuga del conducente (la pena aumenta da uno a due terzi, e non può essere inferiore a 5 anni), guida senza patente o senza assicurazione, per i conducenti di mezzi pesanti (camion e autobus). Se chi guida e causa lesioni è ubriaco o drogato: la pena varia da 3 a 5 anni per lesioni gravi, e da 4 a 7 per quelle gravissime (inasprite rispetto al precedente art. 590 c.p.), con multe che restano invariate ad un massimo di 2.000 euro.
  • drastico aumento delle pene nei casi di omicidio: rimane la pena che era già prevista nel caso base, da 2 a 7 anni, quando la morte sia stata causata da violazioni non gravi al codice della strada (i disegni di legge prevedevano tutti una lena minima da sei a otto anni, e massima da dodici a sedici) ; per guida in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro (sopra i 2.5 è probabile il rischio di coma etilico), o sotto effetto di droghe, la pena varia da 8 a 12 anni di carcere; e da 5 a 10 anni se il tasso alcolemico supera gli 0,8 g/l e, unitamente alla condizione precedente, se l'incidente è causato dalle condotte pericolose dette in precedenza. La pena aumenta della metà se muore più di una persona, fino a 18 anni;
  • la pena è diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell'azione (o omissione) del colpevole.
  • revoca della patente: la nuova patente è revocata e non può essere conseguita prima di 15anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). In caso di fuga o nelle altre ipotesi più gravi, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

Aspetti controversi

  • Le sanzioni pecuniarie rimangono a livelli "simbolici", anche rispetto alle legislazioni di altri Paesi;
  • non è previsto i lsequestro cautelare o la confisca del veicolo, sanzioneche il codice della Strada prevede in casi non puniti con la reclusione;
  • Le pene per l'omicidio stradale sono paragonabili a quelle previste per l'omicidio preterintenzionale, che possono variare da 10 a 18 anni di reclusione.

La norma è stata oggetto di critica perchè non prevede una attenuante importante per chi presta soccorso, salvo il solo fatto di escludere l'arresto in flagranza di reato, non differenziando nettamente le pene fra chi fugge e chi si ferma per prestare assistenza. La fuga è punita con ulteriori 5 anni di reclusione. In secondo luogo, i ltasso alcolemico che è stato sempre una semplice agravante, determina invece un raddoppio (non proporzionale) delle pene minime e massime per lesioni gravi o gravissime:

  • da 0. 8 a 1.5 mg/litro: da 1.5 a 3 anni, e da 2 a 4 anni;
  • sopra 1.5 mg/l: da 3 a 5 anni, e da 4 a 7 per le gravissime.
  • Le lesioni dolose gravi, anche derivanti da incidente stradale, prevedono una pena detentiva inferiore a 5 anni, e fanno parte della lista dei reati non punibili e che vengono archiviati per "tenuità" del fatto. Vengono pertanto puniti soltanto le lesioni stradali colpose gravissime, e l'omicidio stradale.
  • La norma non incrementa la dotazione di sicurezza obbligatoria a bordo dei veicoli, con la previsione di estintore di sicurezza, lampadine per fari da sostituire, kit di primo soccorso, da anni obbligatori in altri Paesi dell'Unione Europea.
  • Non sono previste aggravanti in caso di recidiva del reato, o per la guida a bordo di veicoli modificati illegalmente, e durante lo svolgimento di competizioni e corse automobilistiche non autorizzate nei centri abitati,
  • ovvero una sanzione penale pecuniari ad hoc per il risarcimento del danno biologico ed esistenziale per lesioni o in caso di omicidio, per cui i famigliari devono avviare una causa civile dagli esiti indipendenti dal procedimento penale.

Nel mondo

Francia

Le pene variano da un minimo di 3 anni di reclusione e 45mila euro di multa, ai 5anni ed a 75mila euro nel caso in cui la condotta dell’imputato sia manifestamente irrispettosa di leggi, regolamenti o di normale prudenza (sommando le aggravanti si arriva a 10 anni di reclusione, 150000€ di multa e 10 anni di sospensione della patente).

Stati Uniti

Ben identificato da circostanze di luogo e di tempo, condizioni psicofisiche del conducente o lo stato d’uso del veicolo. In alcuni Stati si arriva a pene fin oa 30 anni di carcere.

Paesi Bassi

La morte in violazione del codice stradale le pene variano fino a un massimodi 3 anni di carcere e 11mila euro di ammenda. Se c'è l'aggravante dell’ebbrezza o uso di droghe, un sorpasso vietato o il superamento dei limiti di velocità, si rischiano 9 anni di reclusione, il pagamento di 45mila euro e la sospensione della patente per almeno 5 anni.

Regno Unito

E' previsto u nreato specifico con la reclusione sino a 10 anni, sospensione della patente per almeno 2 anni, test psicoattitudinali al rinnovo e la segnalazione sul documento del reato commesso.

Spagna

Sono previste condanne da 1 a 5 anni con sospensioni della patente fino a 6 in caso di imprudenza grave; multe e pene molto basse in caso di imprudenza lieve.

Germania

Non esiste un reato specifico, e la mortalità stradale è punita come omicidio colposo (fino a 5 anni).

Belgio

L’articolo 419 del codice penale prevede una pena da tre mesi a due anni e un’ammenda da 250 a 5.000 euro, quale omicidio per imprudenza.

Danimarca

Il codice penale prevedeva da 4 mesi a 4 anni in casi gravissimi, recentemente aumentato nel 2002 a 8 anni (art. 241).

Voci correlate

Bibliografia

Collegamenti esterni

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