Patente di guida
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La patente di guida (in Svizzera licenza di condurre) civile è una autorizzazione amministrativa necessaria per la conduzione su strade pubbliche di un veicolo a motore, che viene rilasciata dopo che siano stati accertati i requisiti psicofisici, morali ed attitudinali della persona.
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[modifica] Storia
Francia e Prussia furono i primi Paesi, sul finire del XIX secolo, a richiedere una patente di guida per i conducenti di veicoli a motore. In Francia venne rilasciato il primo permis de conduire a Léon Serpollet, nel 1883, il quale fu così autorizzato a condurre il triciclo a vapore da lui costruito, oltre che diffidato dal superare la velocità di 16 km/h. In Prussia, nel 1888, una delle primissime patenti di guida venne rilasciata a Karl Benz.
È solamente nel 1901 che in Italia viene promulgato il primo regolamento che fa riferimento alla patente di guida, e recita: "Gli automobilisti che devono circolare sulle strade ordinarie saranno sottoposti alle opportune prove". Tale disposto, contenuto nel regio decreto 28 luglio 1901 n. 416, prevedeva anche il rilascio di un "libretto", sul quale dovevano essere annotate le eventuali contravvenzioni. Il primo italiano cui fu rilasciata la "patente", nel 1901, di cui si abbia notizia, fu il torinese Bartolomeo Tonietto, detto Alberto, celebre chauffeur di casa Savoia. La prima donna, invece, fu Francesca Mancusio, nata a Caronia il 10 novembre 1893, cui fu rilasciato il "certificato di idoneità a condurre automobili con motore a scoppio", il 5 giugno 1913, dalla prefettura di Palermo, dopo aver conseguito il certificato di abilitazione presso il locale "Circolo Ferroviario d'Ispezione".
Nel Nord America, con l'aumentare delle vittime coinvolte in incidenti automobilistici, la pressione pubblica portò i legislatori ad usare il modello francese e tedesco con l'istituzione della patente di guida. Nella maggior parte degli Stati Uniti, essa può comunque essere conseguita a partire dai sedici anni di età.
La prima legge concernente la patente di guida entrò in vigore nel Nord America il 1° agosto 1910, nello stato di New York, anche se inizialmente era prevista solo per gli autisti di mestiere. Nel luglio del 1913 lo stato del New Jersey fu il primo a richiedere a tutti gli automobilisti il superamento di un test per poter ottenere la patente.
In Italia la disciplina sulle patenti di guida è contenuta nell'art. 116 del codice della strada. L'attuale normativa ha avuto l'ultima modifica con il Decreto Ministeriale del 29/03/1999, con il quale l'Italia si allinea alle direttiva comunitaria n° 91/439/CEE. Con il decreto del 1999 sono state abolite le sottocategorie di patente B1, C1 e D1. Inoltre è stato introdotto un nuovo tipo di patente definita formato tessera, secondo gli standard comuni in tutta l'Unione Europea, che sostituisce le patenti formato cartaceo. Dal 1959, anno di entrata in vigore del nuovo codice della strada, in Italia sono stati stampati 10 modelli di patenti. I modelli stampati negli anni precedenti rimanevano ancora validi per essere poi gradualmente sostituti con i nuovi. Tutte le patenti, indipentemente dal loro formato, sono documenti considerati equipollenti alla carta d'identità e quindi validi al fine dell'identificazione personale, in base al DPR n. 245 del 2000.
Tuttavia, il codice della strada, ai sensi dell'art. 180, relativo al "Possesso dei documenti di circolazione e di guida" ancora afferma l'obbligo di avere un documento di riconoscimento, oltre a quello di una patente valida, potendosi ciò interpretare o come una ripetizione se si intende la patente un documento d'identità ai sensi della 245/2000, ovvero come l'obbligo di avere un ulteriore documento.[1]
- Modelli di patente validi ma non più rilasciati:
Modello MC 701. Dal 1959 al 1974. Stampata su un supporto cartaceo-telato, di forma a "libretto" con sei pagine: la prima contiene il frontespizio, la seconda i dati del conducente e la foto, la terza la categoria della patente, la quarta i cambiamenti di residenza, la quinta gli spazi per le marche da bollo e la sesta i provvedimenti sulla patente. Rilasciato dal Prefetto, prevedeva sei tipi di patente e le diciture relative al conducente erano prevalentemente scritte a mano. Il documento è tuttora in circolazione, mantiene la sua validità e non necessita di essere sostituito.
Modello MC 701/MEC. Dal 1974 al 1989. Modello nato a seguito della abolizione delle Patenti ad uso pubblico o privato. Ne esistono tre versioni differenti e quasi tutti sono stati redatti con stampanti meccanizzate. Il supporto rimane sempre quello cartaceo-telato ed è composta sempre da sei pagine la cui disposizione rimane la stessa rispetto al modello precedente. Documento rilasciato dal Prefetto e tuttora valido.
Modello MC 701/N. Dal 1989 al 1990. Abolita la patente di categoria F. Rispetta la conformazione prevista dalle direttive comunitarie. Rimane comunque molto simile alle precedenti, sempre stampata su supporto cartaceo-telato. Sulla prima pagina compaiono la traduzione del termine "patente di guida" in tutte le lingue della comunità europea.
Modello MC 701/C. Dal 1990 al 1995. In sostanza identico al precedente, sempre stampato su supporto cartaceo-telato rosa, con la differenza dal modello MC 701/N di avere la pagina 5 invertita con la pagina 6. sulla prima pagina scompare la dicitura del ministero, rimane solo la scritta "Repubblica italiana".
Modello MC 701/D. dal giugno 1995 al settembre 1995. Prima patente italiana prodotta con carta filigranata e contenente alcuni requisiti di sicurezza. Ultima patente rilasciata dal Prefetto.
Modello MC 701/E. Dall'ottobre 1995 al giugno 1996. Rispetto al modello precedente sono stati aggiunti altri requisiti di sicurezza. È la prima patente ad avere sulla prima pagina la stampa del circolo di stelle simbolo della comunità europea. Modello rilasciato dalla motorizzazione civile.
Modello MC 701/F. Dal luglio 1996 al giugno 1997. Patente nata a seguito della nuova disciplina sulle patenti della comunità europea.
Modello MC 701/F. Dal luglio 1996 all'ottobre 1999. Patente identica all'altra con l'unica differenza nell'impaginazione delle ultime due pagine.
Modello MC 720 F. Dall'ottobre 1999 all'ottobre 2000. Di formato tessera tipo carta di credito, modello adottato da tutti i paesi membri della comunità europea. Ha 2 pagine, sulla prima contiene il simbolo dello stato e il simbolo della comunità europea. Sempre sulla prima pagina sono impressi la foto, i dati del titolare, il numero, il periodo di validità e la categoria della patente. Sulla seconda pagina è specificata la categoria per cui e valida la patente, è presente lo spazio per eventuali cambi di residenza. In basso a sinistra della seconda pagina sono inseriti le cifre del cosiddetto "codice armonizzato" (identico per tutta l'Europa), la cui lettura consente di avere precise informazioni. In questo modello di patente le date di validità della patente venivano riportate a mano sullo spazio apposito (spazio 4a e spazio 4b). Il documento era rilasciato dalla motorizzazione civile ed è valido.
- Modello rilasciato attualmente:
Modello MC 720 F. Dall'ottobre 2000. Praticamente identico al modello precedente, di cui mantiene il nome. L'unica differenza sta nella zona non plastificata che viene ridotta allo spazio per la firma del titolare. È rilasciata dalla motorizzazione civile.
[modifica] Categorie delle patenti
[modifica] Patentino
Il cosiddetto "patentino" è un certificato di idoneità alla guida introdotto il 1° luglio 2004 che abilita alla conduzione dei ciclomotori dei tricicli leggeri (come l'Ape) e dei quadricicli leggeri e si consegue a 14 anni con il solo esame scritto. Dal 1° luglio 2005, è obbligatorio anche per i maggiorenni che vogliano condurre i suddetti veicoli se non in possesso di altra patente.
Il certificato di idoneità alla guida non è una patente per questo motivo non può essere sottoposto agli stessi procedimenti amministrativi previsti per queste ultime; per il patentino, quindi, non sono previsti la sospensione e ritiro. Ha una validità di dieci anni.
[modifica] Patenti italiane
Quanto segue vale solo per le patenti conseguite nei paesi dell'Unione europea e più specificatamente in Italia. Altrove valgono regolamenti differenti, anche se le patenti di molti paesi sono convertibili in patenti europee previa la revoca della patente precedente. Con la patente italiana si può circolare liberamente in tutta l'Unione Europea senza certificati aggiuntivi specifici e le patenti di tutti gli stati comunitari sono conformi ed ammesse in Italia. Per i conducenti muniti di patente non comunitaria, se questa non è conforme al modello ufficiale stabilito dalla convenzione di Vienna, è necessario che essa sia accompagnata da una traduzione ufficiale in lingua italiana. I cittadini extracomunitari, con patente estera non conforme, hanno l'obbligo di conseguire la patente italiana se risiedono in Italia da più di 1 anno.
[modifica] Prova teorica
La prova teorica e' comune alle patenti A1, A2, A3 e B. Essa e' propedeutica alla prova pratica. Il suo superamento da diritto a sostenere la prova pratica per la categoria cui si e' candidati, entro una certa scadenza ed entro un certo numero di tentativi. A questo putno, se si supera anche la prova pratica, e quindi si ottiene una patente, essa e' valida anche per le altre categorie indicate (ovvero, non deve essere ripetuta). Se invece dopo aver superato la prova teorica non si supera la prova pratica entro la scadenza / numero di tentativi previsti (in definitiva, se non si ottiene una patente), essa deve essere ripetuta.
[modifica] Patente A1
Sottocategoria della patente A, che ha assunto tale nome il 1º luglio 1996, si può conseguire dai 16 anni di età, sostenendo una prova teorica a quiz e una prova pratica su motociclo di potenza non superiore agli 11 kW e cilindrata compresa tra 75 e 125 cm3.
Con l'ultima modifica del 1º ottobre 1999, abilita alla conduzione di motocicli leggeri (fino a 125 cm3 e con potenza non superiore agli 11 kW) conducibili, così come per tutti gli altri motoveicoli (motocarri, quadricicli e motocarrozzette), senza passeggero, il quale si potrà trasportare solo al compimento del 18º anno.
Prima di tale data (dal 1º luglio 1996 al 1º ottobre 1999) tale patente, al compimento del 18º anno, diventava A2 (A limitata), dopo altri due anni, quindi a 20 anni, diventava A3 (A senza limiti).
Prima di quest'ultima forma dal 30 settembre '93 al 30 giugno '96, si potevano guidare 125, con limitazioni di potenza e rapporto potenza peso pari alla patente A limitata, mentre il passeggero era trasportabile solo a partire dai 18 anni.
Prima ancora, dal 26 aprile '88 al 30 settembre '93, si potevano portare 125, senza limitazioni di alcun tipo, eccezion fatta per il passeggero, che poteva essere condotto solo a partire dei 18 anni.
[modifica] Patente A
Conseguibile a diverse età e con differenti modalità:
- Accesso graduale (A2), che comporta l'esistenza di un periodo (di due anni) durante il quale il patentato non può condurre motocicli di potenza superiore a 25 kW e con rapporto potenza/massa maggiore di 0,16 kW/kg; non vi è però il limite di cilindrata. Trascorso questo periodo, non esiste più limitazione di potenza massima.
- Accesso diretto (A3), che permette, sotto determinate condizioni (prova sostenuta ad almeno 21 anni di età e con un motociclo di potenza massima pari ad almeno 35 kW), di condurre da subito motoveicoli di qualsiasi potenza massima.
- Va inoltre ricordato che se la prova pratica è sostenuta con un motociclo senza marce o con cambio automatico, non è possibile in ogni caso condurre mezzi dotati di cambio meccanico. La Vespa classica, per la legge vigente, è considerata a cambio automatico nonostante è noto che abbia le marce. Rimane salva la possibilità di condurre qualsiasi motociclo fino a 125 cm3 di cilindrata per chi possiede anche la patente B (vedi oltre).
- La patente A abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente A1
Se si ha un'età compresa tra i 18 e i 21 anni la patente A è conseguibile con la sola modalità ad accesso graduale. In tal caso la prova va sostenuta con un motociclo di potenza massima di 25 kW e con un rapporto potenza/massa di 0,16 kW/kg massimo, di cilindrata uguale o superiore a 120 cm3 e che raggiunga la velocità di almeno 100 km/h, e si viene abilitati alla conduzione di tutti i motoveicoli (compresi tutti i motocicli fino a 25 kW e con un rapporto potenza peso di 0,16 kW/kg massimo) anche con passeggeri e di tutte le macchine agricole che rispettino i limiti di massa e di potenza valevoli per i motoveicoli. La limitazione di potenza a 25 kW decade dopo due anni.
Se si hanno almeno 21 anni è possibile, come detto, conseguire la patente ad accesso diretto. È però necessario sostenere la prova con un motociclo di potenza uguale o superiore a 35 kW. Con i motocicli che hanno una potenza > 25 kW e < 35 kW non è possibile sostenere la prova pratica di guida e per poter guidare tali motocicli è ugualmente necessaria la patente A ad accesso diretto.
La prova d'esame sia per la Patente A1, sia per la A2, sia per la A3, consta di due parti principali: La prima prevede una prova di circolazione su strada ove l'esaminando deve dimostrare abilità nel gestire il mezzo e dimostrare di conoscere le fondamentali regole del codice della strada, quindi rispettare i limiti di velocità, precedenze, saper usare gli indicatori di direzione e i dispositivi di arresto (freni).
La seconda prevede un percorso delimitato da comuni birilli formato da quattro parti: slalom tra 5 birilli, 2 giri su percorso a forma di 8, passaggio stretto (largo 60cm piu della larghezza della moto) da effettuare in 2a marcia, frenata di emergenza dopo accelerazione 1a e 2a marcia lungo 25 metri, con obbligo di fermarsi in un determinato spazio.
Solo per quanto riguarda l'esame per il conseguimento della Patente A3, nella prova su circuito, all'esaminando è consentito appoggiare il piede a terra 2 volte. Per la A1 ed A2 non c'è questa possibilità.
[modifica] Patente B
Età minima richiesta: 18 anni. Conseguibile sostenendo una prova a quiz ed una prova di guida su un'autovettura.
Abilita a condurre:
- gli autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e che abbiano un numero di posti a sedere non superiori a 8 escluso il conducente. È quindi consentita la conduzione di autocarri e di autocaravan (camper), purché non eccedenti la massa indicata e purché non siano veicoli eccezionali. È possibile trainare un rimorchio leggero, cioè che non superi nella massa complessiva i 750 kg.
- gli autoveicoli trainanti un rimorchio che supera i 750 kg nella massa complessiva, purché quest'ultimo non ecceda, a pieno carico, la massa a vuoto dell'autovettura e che il complesso non superi la massa di 3,5 tonnellate. La massa complessiva di 3,5 t può essere superata solo nel caso in cui il rimorchio non superi i 750 kg di PTT (peso totale a terra)
- tutte le macchine agricole, comprese quelle eccezionali.
- tutte le macchine operatrici (sgombraneve o spargisale) che abbiano massa inferiore a 3,5 tonnellate e purché non siano veicoli eccezionali.
- Si possono anche condurre motocicli leggeri fino a 125 cm3 e di potenza fino a 11 kW, ma solo in Italia. Le patenti rilasciate prima del 25 aprile 1988 abilitano alla conduzione di tutti i motocicli sul territorio nazionale (per la guida all'estero è necessario superare un esame pratico), quelle antecedenti il 1° gennaio 1986 valgono anche nel resto dell'Europa.
- tricicli e quadricicli (sul sito del Ministero dei Trasporti non si fa menzione a limiti massimi di cilindrata o potenza)
Il titolare di patente categoria B da meno di 3 anni viene definito come neopatentato. Ai sensi dell'art. 117 CDS può condurre tutti i veicoli indicati dal giorno del conseguimento della patente, ma ha l'obbligo di rispettare i limiti di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Superare i limiti (con una tolleranza del 5% a favore del neopatentato) comporta la sospensione della patente per un periodo che va dai 2 agli 8 mesi. L'applicazione dell'art. 117 si accompagna all'applicazione dell'art. 142 CDS.
La prova d'esame è effettuata su strada con la presenza a bordo dell'istruttore e dell'ingegnere della motorizzazione. Le principali manovre richieste sono il parcheggio in retromarcia, l'inversione in tre tempi e la regolare circolazione cittadina, con particolare attenzione al rispetto delle precedenze, agli STOP, alle strisce pedonali, ad una corretta impostazione della traiettoria nelle svolte a sinistra e a destra, all'utilizzo degli indicatori di direzione, del cambio, dei freni e degli specchietti.
Ai conducenti neopatentati vengono decurtati il doppio dei punti previsti per un conducente non neopatentato.
La posizione di neopatentato rimane valida nel periodo considerato anche se intanto il titolare consegue una patente C o superiore.
[modifica] Patente B+E
Conseguibile a 18 anni, abilita alla conduzione di autoveicoli conducibili con la patente B con agganciato un rimorchio con massa complessiva a pieno carico superiore a 750 kg oppure quando il rimorchio superi, come massa complessiva, la massa a vuoto del veicolo trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) sia superiore a 3,5 t. Essendo un'estensione della patente B, la patente B+E abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente B.
[modifica] Patente C
Conseguibile a 18 anni, abilita alla conduzione di tutti gli autoveicoli e tutte le macchine operatrici (sgombraneve o spargisale) fino a 7,5 tonnellate. Se la massa supera le 7,5 t il conducente deve avere 21 anni oppure anche di età minore ma in possesso del certificato di abilitazione professionale tipo KC. È quindi consentita la conduzione di grossi autocarri, trattori stradali, di mezzi d'opera. È inoltre consentita la conduzione di autoveicoli trainanti rimorchi di massa non superiore a 0,75 tonnellate.
[modifica] Patente C+E
Conseguibile a 18 anni, (con obbligo di aver conseguito la patente di categoria C) abilita alla conduzione di veicoli conducibili con la patente C con agganciato un rimorchio pesante. Consente di condurre quindi autotreni e autoarticolati, limitatamente a 7,5 t di massa a pieno carico sino al compimento del 21o anno di età, salvo il caso in cui il conducente sia in possesso di certificato di abilitazione professionale KC. La patente C+E abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente B+E.La patente di categoria C+E non consente di guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, ai conducenti che abbiano superato 65 anni di età. Se il titolare possiede anche la Patente D vale anche per la D+E.
[modifica] Patente D
Abilita alla conduzione di tutti gli autoveicoli per il trasporto di persone con più di 9 posti compreso il conducente. Consente quindi la guida di autobus e minibus. Fino a 60 anni ci si deve sottoporre a visita medica quinquennale per il rinnovo, dopo i 60 anni diventa annuale. La patente non è più rinnovabile oltre i 65 anni. La patente D abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente B. Le patenti D conferite fino al 31 dicembre 2004 abilitano alla conduzione dei veicoli utilizzabili con patente C.La patente D permette di guidare solamente veicoli intestati a ditte, associazioni, parrocchie, squadre sportive, club, associazioni e circoli vari. Chi sale deve essere munito di cartellino di riconoscimento. Per guidare autobus di linea o gli NCC è necessaria la CQC, che abilita alla guida degli autobus in servizio pubblico di linea, degli scuolabus e di tutti gli autobus immatricolati per conto terzi.
[modifica] Patente D+E
Conseguibile a 21 anni, abilita alla conduzione di autosnodati (autobus costituiti da una motrice e da un rimorchio, la cui connessione e disgiunzione sono possibili soltanto in officina). 'La patente D+E abilita anche alla conduzione dei veicoli conducibili con patente D e quelli per cui è necessaria la patente B+E. Invece se il titolare possiede anche la patente C, non vale anche per la C+E che dovrà essere conseguita a parte.
[modifica] Patenti Speciali
I minorati fisici possono conseguire le patenti A, B, C Speciali con revisione di norma ogni 5 anni salvo indicazione diversa della Commissione medica locale.
I Titolari di Patente Speciale devono rivolgersi alla Commissione Medica Locale
Tale commissione deve comporsi di:
- Asl territorialmente competente
- servizi del distretto sanitario
- 1 medico del Ministero della Salute
- 1 medico delle Ferrovie dello Stato
- 1 medico in Servizio Militare Permanente Effettivo
- 1 medico della Polizia di Stato
- 1 medico del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
- 1 ispettore medico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Dipartimento dei trasporti riceverà poi la documentazione
La visita ha un costo diverso a seconda della struttura a cui ci si rivolge. In taluni casi viene richiesto il Codice Fiscale, oltre al pagamento tramite conto corrente delle imposte relative.
Il Dipartimento riceverà tutta la documentazione e il certificato direttamente dal medico e provvederà a spedire a domicilio il tagliando adesivo con la nuova data di scadenza da applicare sulla Patente di Guida. Nell'attesa del tagliando si può condurre solo in Italia e solo se in possesso di copia del certificato medico.
[modifica] Conseguimento della patente
Il conseguimento della patente prevede un esame teorico ed un esame pratico. Per avere ogni tipo di patente è necessario un certificato medico in bollo, dal costo leggermente inferiore ai 50 euro, e il pagamento di tre bollettini postali per un totale di circa 45 euro (circa 50 euro, incluse le commissioni).
[modifica] Esame teorico
L'esame teorico per il conseguimento delle patenti A1, A, B consiste in una prova quiz a risposte multiple. Dal settembre 2006 è stata introdotta, presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, la modalità del quiz informatico multilingue. Il candidato ha la possibilità di scegliere la lingua tra italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, arabo e cinese con o senza il supporto audio. Pertanto è stata eliminata, se non per i sordomuti, la tipologia dell'esame di teoria orale per questi tipi di patente. Una volta sostenuto l'esame teorico per una di queste categorie, esso è valido anche per le altre, quindi se si possiede la patente A, A1 o B, per averne un'altra tra queste categorie è necessario il solo esame pratico.
Per le patenti C, C+E, D, D+E e B+E l'esame teorico è comunque solo orale.
[modifica] Prova pratica
Per le esercitazioni su strada tese al superamento della prova pratica si deve richiedere il "foglio rosa", che ha 6 mesi di validità: ma essendo disponibile dopo qualche settimana, nel frattempo viene rilasciato il "foglio bianco" che ha validità 1 mese.
Per le patenti di categoria A il foglio rosa consente di esercitarsi sulle categorie di veicoli previste dalla patente richiesta in luoghi poco frequentati e l'esame può essere sostenuto presso la motorizzazione civile con il proprio mezzo. La definizione di "luoghi poco frequentati" e' arbitraria, in quanto al riguardo non sono stati fissati criteri oggettivi. Da notare che per sostenere la prova pratica con il proprio mezzo ("da privatista") e' necessario avere a disposizione, il giorno dell'esame:
- nel caso di patente B (automobile): una macchina con doppi comandi e un istruttore autorizzato.
- nel caso di patente A (moto): una macchina con relativo conducente in grado di seguire (o precedere) la moto dell'esaminando, trasportando a bordo l'esaminatore; una moto sufficientemente "agile" da percorrere la prova "dell'otto" (cio' potrebbe essere fisicamente impossibile per certe moto); fotocopia del libretto della moto con cui si intende dare l'esame; se tale moto non e' di proprieta', specifica autorizzazione del proprietario su modulo apposito.
Per la patente B è consentito esercitarsi alla guida purché si abbia a fianco una persona con la patente da almeno 10 anni, oppure una patente di categoria superiore, e con al massimo 60 anni di età. Inoltre l'auto utilizzata deve avere il freno a mano e la chiave d'avviamento accessibili al passeggero. Le esercitazioni possono avvenire su tutto il territorio nazionale, autostrade incluse, ed è consentito il trasporto di terzi oltre al passeggero in qualità di istruttore.
Visite mediche, lezioni, pratiche ed esami possono essere effettuate anche in un'autoscuola, soluzione più semplice ma più costosa.
[modifica] Altri titoli
C.I.G.C.
Questo certificato d'idoneità guida ciclomotori abilita alla guida dei ciclomotori e dei tricicli leggeri (tipo l'Ape) e dei quadricicli leggeri e si consegue all'età di 14 anni con il solo esame scritto e, dal 1 luglio 2005, deve essere conseguito anche dai maggiorenni che vogliano condurre i suddetti veicoli se non sono in possesso di un'altra patente. Il certificato d'idoneità guida ciclomotori non è una patente e per questo motivo non può essere sottoposto agli stessi procedimenti amministrativi previsti per le patenti di guida. Non sono quindi previsti la sospensione e ritiro. Ha una validità di dieci anni.
C.A.P.
- KA: conseguibile a 21 anni, abilita alla conduzione di motocarrozzette di massa non superiore a 1,3 tonnellate in servizio di noleggio con conducente (per esempio le "Ape" utilizzate come taxi a Ischia)
- KB: conseguibile a 21 anni, abilita alla conduzione di autovetture in servizio di piazza (taxi) e in servizio di noleggio con conducente (NCC). Il C.A.P. KB vale anche per i veicoli cui abilita il C.A.P. KA.
La Carta di Qualificazione del Conducente serve per attività di trasporto di cose e persone in modo professionale, cioè per conto terzi.
Categorie di C.Q.C. e sua obbligatorietà
- C.Q.C. per trasporto PERSONE (in vigore a partire dal 10/09/2008)
- C.Q.C. per trasporto MERCI (in vigore a partire dal 10/09/2009)
La C.Q.C. sostituisce:
- C.A.P. KC: permette la guida di autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, e gli autoarticolati , autotreni, autosnodati con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t., se il conducente non ha ancora compiuto 21 anni;
- C.A.P. KD: permetteva la guida di autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente per il trasporto di persone.
Categorie di conducenti esentate dall'obbligo di qualificazione iniziale: a) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
b) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C, CE;
c) in altri Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o CE;
d) in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE.”.
La C.Q.C. non è richiesta ai conducenti:
a) dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
C.F.P.
per poter condurre veicoli in regime A.D.R.
- Il Certificato di Formazione Professionale A.D.R. deve essere conseguito per il trasporto di merci pericolose (p.es. benzina) in aggiunta alla patente necessaria per il mezzo e vale 5 anni.
[modifica] Durata della Patente
La validità della Patente di guida dipende dal tipo di patente e dall'età del titolare e dura:
- 10 anni: per chi rinnova le patenti A e B fino al 50° anno di età.
- 5 anni: per chi rinnova le patenti A e B, C e D e le patenti A, B, C e D Speciali oltre il 50° anno di età e non oltre il 70°.
- 3 anni: per chi rinnova le patenti A, B, C e A, B, C Speciali oltre il 70° anno di età.
[modifica] Limitazioni alla Guida
Le limitazioni alla guida sono descritte all'articolo 117 del codice della strada
- Per i primi tre anni dal conseguimento della patente B è vietato il superamento del limite di 100 km/h nelle autostrade e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali.
- Per il primo anno dal conseguimento della patente B (rilasciata a partire dal 1° gennaio 2010) è vietato condurre autoveicoli, con un rapporto potenza peso (tara) superiore a 50Kw/t.
- Per i primi due anni dal conseguimento della patente A (ad accesso graduale) è vietata la conduzione di motocicli con potenza specifica superiore a 25 kW e/o 0,16 kW/kg riferita alla tara. La norma decade sostenendo la prova pratica su motociclo adatto, oltre il 21° anno di età.
Sul retro delle patenti formato tessera c'è una tabella che riporta la validità della patente per le diverse categorie; l'ultima riga invece è riservata alle eventuali limitazioni alla guida o alla conversione o duplicazione del documento. Esse vengono inserite con dei codici a due cifre, che sono:[2]
- 01: correzione e/o protezione della vista (obbligo lenti)
- 02: protesi uditiva o aiuto alla comunicazione
- 03: protesi/ortesi per gli arti
- 10: cambio di velocità adattato
- 15: frizione adattata
- 20: sistema di frenatura adattato
- 25: sistema di accelerazione adattato
- 30: sistemi combinati di frenatura e d'accelerazione adattati
- 35: dispositivi di comando adattati
- 40: sistema di direzione adattato
- 42: retrovisore/i adattato/i
- 43: sedile del conduttore modificato
- 44: adattamenti del motociclo (utilizzazione dei subcodici obbligatorio)
- 45: motocicli solo con side-car
- 70: conversione della patente n. ... rilasciata da ... (simbolo UE/ONU in caso di Paese terzo, ad esempio: 70.0123456789.NL)
- 71: duplicati della patente n. ... (simbolo UE/ONU in caso di Paese terzo, ad esempio: 71.987654321.HR)
[modifica] Sanzioni accessorie riguardanti la patente
La patente di guida può essere ritirata, sospesa o revocata, come sanzione accessoria in aggiunta alle sanzioni amministrative. La revisione può essere disposta nel dubbio di mancanza o perdita dei requisiti fisici, psichici e tecnici necessari alla guida.
Dal 1° luglio 2003 è inoltre in vigore la "patente a punti", ovvero la perdita di punti (fino a un massimo di 20) ad ogni infrazione stradale accertata. L'esaurimento di tali punti comporta l'obbligo di revisione della patente.
[modifica] Ritiro della patente
Per particolari tipi di infrazioni a norme non gravi, la patente è immediatamente ritirata durante la circolazione dagli agenti di polizia che accertano la violazione. In tali casi la patente viene subito restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa. Questo avviene in caso di:
- Guida con patente scaduta di validità
- Guida senza essersi sottoposti all'esame di revisione nei termini prescritti
- Dichiarazione di non idoneità temporanea alla guida, a seguito di accertamento sanitario
- Sistemazione errata del carico sull'autoveicolo e mancata correzione su invito degli organi di polizia o comunque secondo le modalità previste dal codice.
La patente è inoltre ritirata ad ogni violazione che ne comporti la sospensione a tempo determinato o la revoca permanente.
[modifica] Sospensione della patente
La sospensione temporanea della patente è disposta dal prefetto, dalla Motorizzazione Civile e dall'autorità giudiziaria (giudice) nella maggior parte delle violazioni gravi del codice stradale e in certe violazioni del codice civile e penale. Il periodo di sospensione può variare da un minimo di 15 giorni per le infrazioni meno gravi (guida in stato di ebbrezza) a un massimo di 5 anni (omissione di soccorso). La sospensione è richiesta in caso di:
- Guida con patente diversa da quella necessaria per il veicolo condotto (ad esempio, guida di autobus con patente B) (da 1 a 6 mesi)
- Guida con adattamenti diversi a quelli prescritti (per individui mutilati o menomati fisicamente) (da 1 a 6 mesi)
- Perdita temporanea dei requisiti fisici e psichici (fino al recupero dei requisiti)
- Superamento di oltre 40 km/h, ma non oltre i 60 km/h del limite massimo di velocità (sospensione da 1 a 3 mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Da 8 a 18 mesi in caso di recidiva in un biennio)
- Superamento di oltre 60 km/h del limite massimo di velocità (sospensione da 6 a 12 mesi. Revoca della patente in caso di recidiva in un biennio)
- Circolazione contromano in corrispondenza di curve e dossi o nella carreggiata di una strada a carreggiate separate (da 1 a 3 mesi; da 2 a 6 mesi in caso di recidiva)
- Inversione del senso di marcia o guida contromano in autostrada (da 6 a 24 mesi)
- Guida in stato di ebbrezza da alcool (da tre mesi a due anni, a seconda della soglia nella quale rientra il tasso alcolico riscontrato)
- Guida sotto l'effetto di stupefacenti (da 6 mesi a un anno)
- In caso di investimento di persona, mancato soccorso dei feriti (da 1 anno e 6 mesi a 5 anni) o fuga senza prestare assistenza alla persona investita ( da 1 a 3 anni; da 15 giorni a due mesi se si tratta solo di gravi danni causati ai veicoli)
- Circolazione abusiva con mezzo sequestrato (da 1 a 3 mesi)
- Fuga in seguito a incidente con soli danni a cose e grave danno ai veicoli coinvolti (da 15 giorni a due mesi)
- Eccesso nei limiti di massa e di sagoma del veicolo con cui si circola (da 15 a 60 giorni; da 1 a 3 mesi se il conducente non provvede a mettersi in regola)
- Guida di veicoli non ammessi, nei primi due anni dal conseguimento della patente o se minori di 20 anni (da 2 a 8 mesi)
- Circolazione abusiva durante la sospensione della Carta di circolazione (da 3 a 12 mesi)
- Lesioni a persone in seguito a violazioni del codice della strada (da 15 giorni a 6 mesi, a seconda della gravità delle lesioni)
- Ipotesi di reato per danni a persone (fino a 1 anno)
- Partecipazione a gare di velocità clandestine (da 1 a 3 anni)
- Gravi infrazioni al divieto di sorpasso (da 1 a 3 mesi; da 3 a 6 mesi per i neopatentati)
- Impiego di veicolo come taxi o NCC senza autorizzazione (da 4 a 12 mesi)
- Reiterata detenzione di stupefacenti a uso personale o mancata osservazione del programma terapeutico per la disintossicazione
La patente è inoltre sospesa da 1 a 3 mesi in seguito alla duplice violazione in un biennio delle norme del codice della strada riguardanti precedenza, divieto di sorpasso(casi di minore gravità), passaggi a livello, distanza di sicurezza, incrocio tra veicoli e uso delle cinture di sicurezza.
[modifica] Revisione della patente
La revisione della patente può essere disposta, oltre alle normali revisioni periodiche, dal prefetto o dalla Motorizzazione Civile, in ogni caso in cui sorgano dubbi sul permanere dei requisiti minimi fisici e psichici richiesti e/o sulle conoscenze e capacità tecniche dell'individuo. Al patentato può essere prescritta una visita medica presso la Commissione medica locale e/o un esame di idoneità tecnica simile al normale esame teorico-pratico per il conseguimento della patente. L'esame di revisione è in particolar modo richiesto all'esaurirsi dei punti della patente..
[modifica] Revoca della patente
La revoca della patente è un annullamento permanente del valore della patente. Viene disposta da prefetto, Motorizzazione civile o autorità giudiziaria (giudice) quando il patentato non è più idoneo alla guida, quando si commettono infrazioni molto gravi o si è recidivi nel commettere alcune infrazioni. La patente viene revocata nel caso il titolare:
- non possieda più l'idoneità alla guida, per perdita permanente dei requisiti fisici e psichici o per mancanza dei requisiti morali richiesti (il giudice può, ad esempio, revocare la patente ad un accusato di omicidio o a chi abbia già utilizzato un'auto su strada in modo sconsiderato)
- all'esame di revisione risulti non più idoneo alla guida
- abbia ottenuto la sostituzione della propria patente italiana con un'altra di stato estero
- circoli durante il periodo di sospensione della patente
- guidi in stato di ebbrezza da alcool o sostanze stupefacenti un autobus, un autocarro o altro veicolo superiore come massa complessiva alle 3,5 t o un complesso di veicoli (qualsiasi veicolo trainante un rimorchio, una barca o simili è considerato complesso di veicoli)
- violi, in stato di ubriachezza (tasso alcolemico di 5 g/l o superiore) o di ebbrezza da droghe, una o più norme del Codice della strada, provocando un incidente comportante la morte di altre persone
- partecipi a gare di velocità clandestine dalle quali derivino gravi lesioni personali o la morte di persone
- adibisca un veicolo a taxi o NCC senza autorizzazione e venga sanzionato due volte in tre anni
- sia condannato per lesioni più o meno gravi a persona due volte in cinque anni
- sia un delinquente abituale, come professione o come tendenza.
Chi abbia avuto la propria patente revocata non può più riottenere la stessa, ma può risottoporsi dopo almeno un anno dalla revoca all'esame di guida per conseguirne una nuova.
[modifica] Note
- ^ Codice della Strada, art. 180: "Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo; c)l' autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera c), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria". - ^ Dal sito dell'Autoscuola Pozzi
[modifica] Altri progetti
Wikisource contiene il testo completo del Codice della Strada
[modifica] Voci correlate
[modifica] Collegamenti esterni
- Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
- Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, limitazioni nella guida
- Decreto Ministeriale 8 agosto 1994
- LEGGE 18 MARZO 1988, n. 111
- IAPB Italia onlus Requisiti visivi per il conseguimento della patente
- Moto: tabella riassuntiva delle patenti
- patente.it
- patente da privatista

