Falso in bilancio

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Il falso in bilancio è un reato, contemplato in Italia agli articoli 2621 e 2622 (e, in passato, anche il 2623, poi abrogato) del codice civile (Libro quinto, Titolo XI, Capo I).

Consiste nelle cosiddette "false comunicazioni sociali" ovvero una rendicontazione non veritiera e corretta dei fatti aziendali accaduti e che dovrebbero essere espressi nel bilancio.

Spesso i dati monetari, ovvero le determinazioni quantitative d'azienda non sono sufficienti di per sé a qualificare l'andamento aziendale, necessitando di nota integrativa (parte integrante il Bilancio d'esercizio) ed il rendiconto finanziario.

Ciò nonostante è ancora troppo facile e conveniente alterare i contenuti "quantitativi" di un bilancio trasmettendo false informazioni agli stakeholder.

Il governo Berlusconi, con una riforma del 2002, ha inserito alcuni limiti di punibilità: al di sotto di una certa soglia, il reato viene derubricato a illecito amministrativo.

È punito:

a) Con l'arresto fino a due anni, ma la punibilità è esclusa se non altera in maniera sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o se le falsità determinano una variazione del risultato economico non superiore al 5% o una variazione del patrimonio non superiore all'1%. In quest'ultimo caso, scatta una sanzione amministrativa e l'interdizione dai pubblici uffici da sei mesi a tre anni.

b) Con la reclusione da 6 mesi a 3 anni se il fatto è commesso in danno dei soci o dei creditori (è necessaria la querela della parte offesa). Per le società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico del 24 febbraio 1998 (ovvero le società quotate), la sanzione prevista va da uno a quattro anni, ed è perseguibile d'ufficio. La punibilità è esclusa se non altera in maniera sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o se le falsità determinano una variazione del risultato economico non superiore al 5% o una variazione del patrimonio non superiore all'1%. In quest'ultimo caso, scatta una sanzione amministrativa e l'interdizione dai pubblici uffici da sei mesi a tre anni.

c) Con la reclusione da due a sei anni, se il falso in bilancio cagiona grave nocumento ai risparmiatori. Per grave si intende il caso in cui abbia colpito lo 0,1 per mille della popolazione, basandosi sull'ultimo censimento ISTAT, ovvero se il valore dei titoli si è ridotto in misura superiore allo 0,1 per mille del PIL.

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