Ad abolendam
Ad abolendam Bolla pontificia | |
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Pontefice | Lucio III |
Data | 4 novembre 1184 |
Anno di pontificato | III |
Traduzione del titolo | Per abolire |
Argomenti trattati | Procedure per estirpare l’eresia |
Ad abolendam [1] (detta anche "bolla di Ruscigli", antica residenza estiva del papa nel comune di Gavignano[2]) è una bolla promulgata da papa Lucio III, in occasione del sinodo di Verona del 1184.
Contesto
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Il decreto fu emanato per rendere più efficiente la lotta contro le eresie, nello specifico quelle di catari e patarini ed umiliati[3]. La norma venne poi ribadita nel 1215 dal Concilio Lateranense IV.
Lotta all'eresia
[modifica | modifica wikitesto]Un semplice sospetto o una delazione bastava per iniziare il processo, anche in assenza di testimoni attendibili[4], al contrario di quanto previsto dal diritto romano. L’onere della prova ricadeva così sull’accusato, che doveva quindi dimostrare ai giudici la propria innocenza[5]. L' "anatema" previsto per l'eresia veniva inoltre esteso ai semplici sostettati di essere a conoscenza di una eresia o presunta tale senza averla denunciata, o a chiunque, accusato, si fosse rifiutato di prestare giuramento[6].
Nel decreto, si aggiungeva:
Il testo mostra chiaramente, e diversamente da quanto la Chiesa aveva fatto finora, che spetta al vescovo, o ad un suo delegato, "andare in cerca" degli eretici per processarli[8], stabilendo la frequenza delle visite, ove fosse necessario, in almeno due volte l'anno. Da qui il termine di "inquisire", ossia ricercare i colpevoli. Questa svolta verso la centralizzazione della ricerca e della soppressione delle eresie è stata letta come la premessa della futura istituzione dell'Inquisizione[9], che avverrà ufficialmente nel 1542.
Diritto di predicazione
[modifica | modifica wikitesto]Il diritto della predicazione fu riservato dalla bolla esclusivamente all'autorità ecclesiastica: i trasgressori, ossia coloro i quali fossero stati trovati colpevoli di predicazione (pubblica o privata che fosse) non autorizzata, anche con pretesto della religione, vennero vincolati ad "anatema" e furono dichiarati passibili di scomunica.[10][3]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Dalle prime due parole della bolla o per indicare anche l'oggetto : Ad abolendam diversam haeresium pravitatem
- ^ 27 febbraio 1227 – Il podestà di Rimini vuole bruciare le eretiche ma rischia lui di essere ammazzato, su chiamamicitta.it, 27 febbraio 2025. URL consultato il 3 marzo 2025.
- ^ a b G.G, Merlo, Dizionario storico dell'Inquisizione (PDF), I, Ed. della Normale, 2010, pp. 20-21, ISBN 978-88-7642-323-9. URL consultato il 3 marzo 2025.
- ^ Storia dell’Inquisizione tra storia e luoghi comuni, su connessioniculturali.com. URL consultato il 3 marzo 2025.
- ^ Inquisizioni e inquisitori, su natiperlastoria.home.blog, 10 giugno 2023. URL consultato il 3 marzo 2025.
- ^ G.G. Merlo, LUCIO III, papa, su treccani.it. URL consultato il 3 marzo 2025.
- ^ Massimo Melani, Dottrine generali di storia del diritto medievale - Diritto medievale e cenni di diritto moderno, Lulu.com, 2008, p. 163, ISBN 978-1-4092-3958-1.
- ^ A. Piazza, Inquisizione, su treccani.it. URL consultato il 3 marzo 2025.
- ^ L'Inquisizione - un'esplorazione dettagliata della sua storia, dei suoi metodi e del suo impatto, su relics.es, 20 novembre 2023. URL consultato il 3 marzo 2025.
- ^ P. Hünermann (a cura di), Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Bologna, 2001.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Giuseppe Alberigo, Giuseppe L. Dossetti, Perikles-P. Joannou, Claudio Leonardi e Paolo Prodi, Conciliorum oecumenicorum decreta, Bologna, 1991, p. 224.
- Andrea M. Erba e Pier Luigi Guiducci, La Chiesa nella storia. Duemila anni di cristianesimo, Torino, Elledici, 2003, ISBN 9788801021868.
- Maria Giuseppina Muzzarelli, Riferire all’autorità, Roma, Viella, 2020, ISBN 9788833133201.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Testo latino del decreto, su digilander.libero.it.