Abilitazione

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Per abilitazione si intende un termine generico che identifica differenti tipi di autorizzazioni all'esercizio di alcune professioni regolamentate. Tale autorizzazione solitamente è un requisito necessario ma non sufficiente all'effettivo esercizio della professione stessa.

Indice

Situazione italiana [modifica]

Nell'ordinamento italiano, vengono definite genericamente "abilitazioni" differenti tipologie di atti e di autorizzazioni.

Nel campo delle libere professioni regolamentate, tutelate da un ordine professionale (avvocati, giornalisti, ingegneri, medici, farmacisti, etc.), si identifica con l'esame di stato, più propriamente detto "esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni" [1]. Molti esami di stato prevedono tra i requisiti il possesso di un determinato titolo di studio. Tuttavia per poter effettivamente esercitare la professione è necessaria l'iscrizione all'Ordine professionale di riferimento e, se la professione viene esercitata autonomamente, è necessario il possesso di una partita IVA. Questi esami sono solitamente organizzati dagli ordini professionali con la collaborazione degli Atenei della zona.

In altri casi, soprattutto nel caso delle professioni sanitarie o di operatore dell'infanzia, non tutelate da ordine professionale, la laurea stessa è titolo abilitante [2].

Infine, alcune abilitazioni, in quanto prevedono che l'attività non possa essere svolta in autonomia, necessitano dell'assunzione in una idonea struttura al fine di poter effettivamente svolgere la professione per la quale si è abilitati. È ad esempio il caso del settore dell'istruzione: superato l'esame di abilitazione, occorre vincere un concorso pubblico per l'assunzione in una scuola secondaria superiore o inferiore.

La cosiddetta Riforma Gelmini dell'ordinamento universitario (ovvero la legge 240/2010) ha in ultimo istituito l'abilitazione nazionale per le chiamate in ruolo di professore associato. Ciò significa che, prerequisito per poter essere selezionati da parte di una commissione universitaria per ricoprire tale ruolo, occorre essere aver conseguito l'abilitazione (valutazione titoli). Tale esame di abilitazione, il cui svolgimento sarà con cadenza annuale, allo stato attuale non è ancora dotato di regolamento attuativo.

La libera docenza era un titolo abilitativo, non più vigente nell'ordinamento universitario italiano dal 1970, il cui conseguimento autorizzava il titolare (libero docente) all'insegnamento, a titolo privato, in università e istituti di istruzione superiori[3] (analogo alla Habilitation vigente nel sistema tedesco e austriaco).

Situazione all'estero [modifica]

All'estero il termine abilitazione spesso indica il maggior titolo accademico possibile, in genere ottenuto scrivendo, pubblicando e dissertando una tesi di abilitazione post-dottorato, e ottenendo dunque la venia legendi (in latino indica il "permesso all'insegnamento").

  • In Germania e in Austria l'abilitazione è la prova accademica più alta ed abilita l’accesso al massimo grado della docenza accademica. L'abilitazione (Habilitation, con relativa dissertazione, chiamata, in lingua tedesca, Habilitationsschrift) qualifica come libero docente (Privatdozent, PD) e autorizza l'insegnamento e la ricerca autonoma nella materia dell'abilitazione. I docenti liberi (Privatdozent, PD) sono obbligati a tenere dei corsi nell'università nella quale sono stati abilitati. Il procedimento di abilitazione è equivalente ad una vocazione regolare come professore universitario, però non è legata ad una cattedra oppure a un posto di ruolo. L'abilitazione si basa su un lavoro scientifico (Habilitationsarbeit). Questo viene esaminato e valutato "ad personam" da una commissione di professori abilitati oppure periziato dai professori ordinari. La commissione di abilitazione consiste di almeno cinque professori abilitati o professori ordinari equiparati della facoltà oltre ad altri eventuali professori esterni abilitati o professori ordinari equiparati.
L'elaborato scientifico (Habilitationsschrift) funge come prova della capacità di rappresentare in modo autonomo una materia scientifica (Habilitationsfach) nella ricerca e nell'insegnamento.
I requisiti sono:
  1. Un dottorato di ricerca (chiamata in lingua tedesca “Promotion”).
  2. La stesura di un'ampia monografia (Habilitationsschrift), la quale deve dare un contributo scientifico significativo e scientificamente più completo di quello prodotto nella dissertazione di un dottorato di ricerca. È possibile anche riassumere risultati di ricerche pubblicate in passato, purché l'insieme equivalga all’importanza scientifica di un saggio per l'abilitazione cumulativa (chiamata in lingua tedesca “kumulative Habilitation”).
  3. Una relazione pubblica scientifica (Disputation), inclusiva di un confronto pubblico su una tematica diversa dall'elaborato scientifico.
  4. L’attestazione di una pluriennale attività didattica nel relativo ambito disciplinare.
  5. Accertamento dell'idoneità pedagogica.
L'abilitante riceve la “venia legendi” cioè l'abilitazione all'insegnamento (Lehrbefähigung) nell’ambito disciplinare dell'abilitazione. Il candidato è autorizzato all'insegnamento indipendente e a presiedere gli esami.
La facoltà può conferire agli abilitati, liberi docenti (Privatdozent , PD), il titolo di professore straordinario (außerplanmäßiger Professor, apl. Prof.) dopo il trascorrere di un determinato periodo.
  • In Francia si ha l'Habilitation à diriger des recherches, e abilitazioni analoghe esistono in molti altri paesi.

Note [modifica]

  1. ^ Legge 1378 del 8/12/1956 art. 1
  2. ^ Si riporta ad esempio il decreto ministeriale che rende abilitante il diploma di laurea di logopedista
  3. ^ docènza, Vocabolario Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia italiana

Voci correlate [modifica]

Collegamenti esterni [modifica]