Farmacia: differenze tra le versioni

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* [https://www.bravafarmacia.it farmacia on line] autorizzata dal Ministero della Salute


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Una "farmacia" trecentesca (miniatura dal Theatrum sanitatis conservato alla Biblioteca Casanatense di Roma).

La farmacia (dal greco φάρμακον, medicamento) è la scienza studiata (principi teorici) e la tecnica (procedimenti pratici) della preparazione e distribuzione dei prodotti farmaceutici. Il concetto di "preparazione" di un farmaco (riferito al lavoro del farmacista) comprende la corretta interpretazione delle prescrizioni mediche, le appropriate competenze scientifiche, chimiche e tecniche, nonché la specifica padronanza delle norme della farmacopea ufficiale. Il concetto di "distribuzione" si riferisce principalmente alla erogazione dei medicinali, oltre agli aspetti tecnici del consiglio sulla posologia, effetti collaterali, alimentazione, implica anche un'ampia conoscenza delle caratteristiche dei prodotti, la capacità di fornire consigli sul loro uso corretto, la tutela della serenità di ogni paziente di fronte ai medicamenti e alla malattia.

Estensioni del concetto

Farmacia conventuale al Museo della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

Il termine farmacia ha comunque assunto nel tempo anche altre valenze che ne hanno alterato il significato. Così, con riferimento al concetto di "preparazione", la farmacia può indicare sia la facoltà universitaria in cui si studia questa disciplina scientifica sia la bottega-laboratorio in cui il farmacista prepara i medicinali. Tuttavia, in seguito al notevole sviluppo ed espansione dell'industria farmaceutica nel XX secolo, questo seconda accezione è caduta rapidamente in disuso a tutto vantaggio del concetto di "distribuzione", per cui oggi il termine farmacia viene normalmente utilizzato per indicare il locale in cui avviene la erogazione del farmaco con tutte le avvertenze pertinenti, effetti collaterali e posologia. Tipica, in questo senso, è l'espressione "farmacia di turno", cioè quel presidio di guardia farmaceutica che, avvicendandosi di volta in volta con quelli di una determinata zona geografica, presta servizio anche di notte e nei festivi secondo un calendario predefinito.

Va comunque ricordato che in farmacia vengono comunque svolte attività di laboratorio (preparazione di farmaci galenici), anche se oggigiorno relativamente limitate dal progredire dell'industria farmaceutica. Con l'avvento della farmacia dei servizi in essa possono essere svolte indagini emato-umorali di laboratorio clinico, consulenza nutrizionale e coordinamento di professionisti nell'ambito sanitario e di epidemiologia e farmacovigilanza. In un ospedale, per esempio, la farmacia (detta talora farmacia ospedaliera, con riferimento ad azienda ospedaliera) può essere sia il servizio che si occupa di assicurare il rifornimento di medicinali e di altri dispositivi medici per l'ospedale stesso, sia il luogo fisico dove si effettuano tutte le preparazioni per via parenterale dal punto di vista sia nutrizionale che farmacogico. Il farmacista ospedaliero (come specialista), detto anche farmacista clinico, coordina la commissione per la terapia farmacologica ospedaliera e di presidi medico chirurgici e dietetici, interessandosi della erogazione presso i reparti.

Normativa italiana sulle farmacie

Napoli, farmacia degli "Incurabili"

In Italia, sebbene la farmacia sia istituzionalmente unica e a essa si applichi un'identica normativa, sotto il profilo strettamente amministrativo è possibile distinguere: Farmacia urbana, Farmacia rurale, Farmacia privata uninominale o in gestione societaria, Farmacia pubblica, Farmacia succursale, Farmacia ospedaliera.

Farmacia urbana e rurale

La farmacia è definita urbana quando è situata in Comuni o centri abitati con popolazione superiore ai 5000 abitanti. In tutti gli altri casi la farmacia è denominata rurale.

Il numero di sedi è stabilito in:

  • una ogni 3300 abitanti
  • oppure in aeroporti, grandi stazioni ferroviarie o marittime, in centri commerciali purché distanti almeno 1.500 metri dalla farmacia più vicina

Le farmacie rurali possono a loro volta distinguersi in:

  • ordinarie, se situate in centri con più di 3300 abitanti,
  • sussidiate, se la popolazione residente non supera questo limite. Il sussidio è stabilito dalla legge nazionale ed integrato dalla legge regionale.

Vengono considerate rurali anche le farmacie istituite in Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, purché ubicate in un centro abitato (capoluogo, frazione o borgata) con un numero di abitanti inferiore a tale cifra, distinto e separato dal resto del comune.

Farmacia privata

La farmacia privata è quella il cui titolare è una persona fisica o una società di persone.

  • Viene conseguita per concorso, o per atto di vendita, o per successione;
  • Può essere trasferita.

Nel caso della farmacia privata uninominale, ovvero il cui titolare è un singolo farmacista, la titolarità della farmacia e proprietà dell'azienda sono inseparabili. Di conseguenza non è consentito il trasferimento della titolarità senza la contemporanea cessione della proprietà.

Inoltre la titolarità di una farmacia privata può essere riservata a:

  • società di persone tra farmacisti
  • società cooperative tra farmacisti.

Ciascuna società può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.

Ciascun farmacista può partecipare anche a più società, con un massimo di quattro.[1]

La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a uno dei soci che ne è responsabile ed ha l'obbligo di risiedere in permanenza nella farmacia. Ciascun socio può essere responsabile di una sola farmacia e qualora la società assume la titolarità di più di una farmacia, il numero dei soci dovrà essere pari o superiore al numero delle farmacie di cui la società stessa è titolare.

Farmacia pubblica

La farmacia pubblica è quella il cui titolare è una persona giuridica, cioè il Comune rappresentato dal Sindaco. Questa farmacia trae origine dal diritto di prelazione esercitabile dal Comune nel 50% delle farmacie resesi vacanti o di nuova istituzione. La farmacia pubblica può essere gestita dal Comune:

  • direttamente (servizio in economia);
  • tramite delega all'Azienda municipalizzata;
  • a mezzo consorzi tra comuni di cui questi ultimi siano i soli titolari;
  • a mezzo di società di capitali (prevalenza di partecipazione pubblica) fra il Comune e i farmacisti che prestano servizio presso farmacie di cui sono titolari i Comuni stessi;
  • a mezzo di società di capitali, anche non con prevalenza di partecipazione pubblica.

Ciascuna farmacia pubblica ha un direttore farmacista, responsabile della gestione professionale della stessa nei confronti dell'Autorità sanitaria. La farmacia pubblica è legata da rapporto convenzionale al servizio sanitario pubblico, in maniera del tutto identica alla farmacia privata, ed è soggetta all'azione di vigilanza e controllo da parte dell'ASS. I farmacisti addetti alle farmacie pubbliche vengono assunti per pubblico concorso. La farmacia comunale può essere venduta purché:

  • siano previste norme a tutela del personale dipendente;
  • sia assicurato ai dipendenti il diritto di prelazione;
  • i dipendenti possano costituire una società.

Farmacia succursale

La farmacia succursale è istituita nei centri abitati dove si verificano significative fluttuazioni annuali della popolazione residente. È gestita dal titolare di altra farmacia sita nel Comune o nella provincia, con l'obbligo di nominare un farmacista direttore responsabile.

È aperta e funzionante per periodi limitati dell'anno, e viene assegnata nei comuni con più di una farmacia, per concorso riservato ai soli titolari di farmacia di quel comune.

Nei comuni con una sola farmacia la succursale può essere affidata direttamente al titolare della medesima, o tramite concorso fra tutti i titolari della provincia. La farmacia succursale, anche se funzionante per periodi limitati dell'anno, deve essere diretta in modo continuativo da un direttore responsabile, iscritto all'Albo professionale, ed espressamente nominato con apposita comunicazione alla ASS competente da parte del titolare della farmacia principale. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno.

La farmacia ospedaliera

La farmacia interna di un ospedale costituisce parte integrante della struttura sanitaria in quanto necessaria all'organizzazione e all'espletamento dei compiti istituzionali. È prevista come obbligatoria negli ospedali generali o specializzati, sia provinciali che regionali. L'atto istitutivo dell'ospedale comprende l'attivazione del Servizio di farmacia interna, alla stregua di ogni altro servizio di diagnosi e cura. L'attivazione del servizio di farmacia interna non richiede alcun atto deliberativo autonomo e distinto da quello relativo all'istituzione del presidio ospedaliero.

Non è prevista come obbligatoria nell'ospedale zonale.

Tale servizio svolge i seguenti compiti:

  • Predisposizione documentazione tecnica per acquisto di medicinali e loro approvvigionamento
  • Distribuzione delle specialità medicinali e dei diagnostici.
  • Vigilanza e controllo sulla gestione dei farmaci nei reparti
  • Distribuzione dei materiali sterili e non sterili, di medicazione, delle siringhe e dei presidi sanitari.
  • Preparazioni galeniche magistrali
  • Controllo analitico, secondo le norme della Farmacopea Ufficiale, delle sostanze medicamentose usate e del materiale di medicazione.
  • Controllo bromatologico e merceologico inerente al servizio ospedaliero.
  • Informazione al Corpo Sanitario delle caratteristiche dei farmaci e nell'uso dei disinfettanti.
  • Rilevazione periodiche dei consumi di medicinali

Le assunzioni e le promozioni avvengono per pubblico concorso. Il titolo di ammissione è la specializzazione in farmacia ospedaliera.

Gestione societaria della farmacia privata

La legge n. 362/1991 come modificata con legge 248/2006 (di conversione del Decreto legge 223/2006, noto come decreto “Bersani”) prevede che la titolarità di una farmacia privata sia riservata a:

  • persone fisiche (farmacisti)
  • società di persone tra farmacisti
  • società cooperative tra farmacisti.

Ciascuna società può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.

Ciascun farmacista può partecipare anche a più società.[senza fonte]

Per i titolari di farmacia e i soci delle società permane il vincolo di iscriversi all'Ordine della provincia ove risiedono o a quello nella cui circoscrizione esercitano la professione.

La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a uno dei soci che ne è responsabile. Ciascun socio può essere responsabile di una sola farmacia e qualora la società assume la titolarità di più di una farmacia, il numero dei soci dovrà essere pari al numero delle farmacie di cui la società stessa è titolare: quest'ultima tuttavia è un'elaborazione dottrinale non una previsione di legge.

La gestione societaria della farmacia deve essere autorizzata dalla ASL e lo statuto della società e ogni successiva variazione devono essere comunicati alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, all'Assessore regionale della sanità, all'Ordine provinciale dei farmacisti e alla ASL competente per territorio.

Note

  1. ^ Compendio di Legislazione Farmaceutica, Maurizio Cini- Patrizia Rampinelli, Edizione Minerva Medica

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

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