Diritto di prelazione
Il diritto di prelazione (in latino ius praeferendi), secondo la legge italiana, è quel diritto in capo ad un soggetto ad essere preferito, rispetto ad un altro a parità di condizioni, nella costituzione di un negozio giuridico. La prelazione può essere volontaria, oppure legale.[1] La prelazione non è altro che la preferenza di un soggetto rispetto ad un altro.
Tipologie[modifica | modifica wikitesto]
Prelazione legale[modifica | modifica wikitesto]
La prelazione legale si caratterizza per avere come fonte la legge stessa.
Prelazione volontaria[modifica | modifica wikitesto]
La prelazione volontaria ha come fonte l'accordo delle parti. Oggetto di tale accordo è l'impegno, in capo ad una parte, a concedere un diritto di prelazione alla controparte. Questo in ossequio alla libertà contrattuale disciplinata dall'art. 1322 c.c. La prelazione volontaria non è opponibile ai terzi.[1]
Ambito di applicazione[modifica | modifica wikitesto]
Nel diritto successorio[modifica | modifica wikitesto]
Nel diritto successorio, il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione (art. 732 c.c.). Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali. Parte della dottrina ammette l'applicazione dell'art. 732 c.c. anche alla comunione non ereditaria[2].
Nel diritto di locazione[modifica | modifica wikitesto]
Nelle locazioni, l'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, prevede un diritto di prelazione a favore del conduttore per l'immobile concesso in locazione qualora questo sia alienato. Il diritto di riscatto per le case popolari è previsto dal D.P.R. n. 2 del 17 gennaio 1959 in materia di cessione di alloggi pubblici, e in generale, per beni ad uso abitativo dall'art. 39 della legge n. 392 del 27 luglio 1978 e dall'art. 3 lettera g della legge 431/1998.
Il proprietario che volesse vendere l'immobile dovrà notificare al conduttore, a mezzo ufficiale giudiziario, l'importo e le modalità di pagamento richieste, il tutto ai sensi degli artt. 35 - 39 della legge 392/78 (equo canone) ancora valida per gli ambiti non residenziali. Il termine per eseguire la prelazione è di 60 giorni dalla notifica. La regola non opera nel caso di vendita in blocco, con ciò intendendosi l'alienazione da parte del proprietario di un compendio immobiliare più ampio, in cui è compreso il bene locato [3].
Cause di prelazione tra creditori[modifica | modifica wikitesto]
In materia processuale, affine all'istituto in esame è quello delle cause di prelazione tra creditori. In tale disciplina, i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione, così come disciplinato dall'art. 2741 del c.c. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno (2784 e seguenti) e le ipoteche (2808 e seguenti).
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ a b Andrea Torrente e Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, p. 472.
- ^ Arianna Alpini, La prelazione nelle comunioni, Napoli, 2010.
- ^ Francesco Salerno, Diritto di prelazione nelle locazioni immobiliari ad uso non abitativo e requisiti della c.d. vendita “in blocco”, in Giurisprudenza Italiana, n. 2, 2011. URL consultato il 13 gennaio 2022.
Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]
- Andrea Torrente e Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè editore, 1995. ISBN 88-14-04488-0.
- Arianna Alpini, La prelazione nelle comunioni, Napoli, ESI, 2010. ISBN 978-88-495-2035-4.
Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]
Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]
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Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]
- La trasmissibilità del diritto di prelazione nella successione legittima e testamentaria, su studiocataldi.it.