Beatificazione: differenze tra le versioni

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La '''beatificazione''' è, nel [[Chiesa cattolica|cattolicesimo]], l'atto mediante il quale la [[Chiesa cattolica|Chiesa]] riconosce l'ascensione di una persona defunta al [[Paradiso]] e la conseguente capacità di [[intercessione|intercedere]] a favore di fedeli che rivolgono [[Preghiera|preghiere]] al suo indirizzo. Il titolo autorizza il culto pubblico del "beato" nell'ambito di una [[Chiesa particolare]] e, frequentemente, anche di un ente ecclesiastico ([[istituto religioso]], ecc.).
La '''beatificazione''' è, nel [[Chiesa cattolica|cattolicesimo]], l'atto mediante il quale la [[Chiesa cattolica|Chiesa]] riconosce l'ascensione di una persona defunta al [[Paradiso]] e la conseguente capacità di [[intercessione|intercedere]] a favore di fedeli che rivolgono [[Preghiera|preghiere]] al suo indirizzo. Il titolo autorizza il culto pubblico del "beato" nell'ambito di una [[Chiesa particolare]] e, frequentemente, anche di un ente ecclesiastico ([[istituto religioso]], ecc.).


La beatificazione è una tappa obbligata del processo di [[canonizzazione]], al solo termine del quale un [[servo di Dio]] è riconosciuto [[santo]]<ref>{{Cita web|url=https://www.causesanti.va/it/i-passi-del-cammino-verso-la-santita/approfondimenti.html|titolo=Approfondimenti|sito=www.causesanti.va|lingua=it|accesso=2023-06-21}}</ref>.
La beatificazione è una tappa obbligata del processo di [[canonizzazione]], al solo termine del quale un beato è riconosciuto [[santo]]<ref>{{Cita web|url=https://www.causesanti.va/it/i-passi-del-cammino-verso-la-santita/approfondimenti.html|titolo=Approfondimenti|sito=www.causesanti.va|lingua=it|accesso=2023-06-21}}</ref>.


== Evoluzione storica ==
== Evoluzione storica ==

Versione delle 19:46, 21 giu 2023

Disambiguazione – "Beato" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Beato (disambigua).
Disambiguazione – "Beata" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Beata (disambigua).
Bozzetto per il ciclo di affreschi in San Bernardino alle Ossa a Milano. Scena: Apoteosi di un beato, 1693-1694, Collezione Molinari Pradelli, Bologna

La beatificazione è, nel cattolicesimo, l'atto mediante il quale la Chiesa riconosce l'ascensione di una persona defunta al Paradiso e la conseguente capacità di intercedere a favore di fedeli che rivolgono preghiere al suo indirizzo. Il titolo autorizza il culto pubblico del "beato" nell'ambito di una Chiesa particolare e, frequentemente, anche di un ente ecclesiastico (istituto religioso, ecc.).

La beatificazione è una tappa obbligata del processo di canonizzazione, al solo termine del quale un beato è riconosciuto santo[1].

Evoluzione storica

Nel primo millennio e fino al XII secolo i vescovi potevano autorizzare il culto di un cristiano defunto nella loro diocesi o in una sua parte. Tuttavia, frequenti abusi e disparità da parte dei vescovi già alla fine dell'XI secolo convinsero i papi a limitare il potere dei vescovi e raccomandarono l'esame di miracoli e virtù a un concilio. In particolare questa linea fu seguita dai papi Urbano II, Callisto II ed Eugenio III. A rivendicare la giurisdizione papale sulle beatificazioni fu per primo papa Alessandro III a metà del XII secolo, sebbene sia dibattuta l'importanza e l'applicazione del suo decretale che proibiva il culto di persone non autorizzato dalla Sede Apostolica. Lo stesso Alessandro III non solo permise, ma ordinò il culto del beato Guglielmo di Malavalle nella diocesi di Grosseto.

Nel XIV secolo, il Papa[non chiaro] cominciò ad autorizzare il culto di alcuni santi solo in ambito locale prima che fosse completato il processo di canonizzazione. Tale pratica è all'origine della procedura di beatificazione, in cui una persona è detta beata. Il culto pubblico del beato è universale nella recita del martirologio[2], mentre le altre celebrazioni liturgiche, l'Eucaristia e la liturgia delle ore, sono approvate in ambiti più ristretti (singole diocesi o famiglie religiose).

Il 25 gennaio 1525, papa Clemente VII concesse un indulto ai domenicani del Convento di Forlì per celebrare la Messa del beato Giacomo Salomoni ogni volta che, durante l'anno, la loro devozione li spingesse a farlo. Questo indulto è considerato importante nella storia delle celebrazioni liturgiche dedicate ad un beato, tanto da risultare come il più antico citato da papa Benedetto XIV nel documento De canonizatione[3].

Il Codice di diritto canonico del 1917 imponeva che per essere proclamati santi era necessario il riconoscimento di quattro miracoli, due per la beatificazione e due per la canonizzazione. Dal 1983 si richiedono solamente un miracolo per la beatificazione e un altro per la canonizzazione[4].

Per il papa è possibile operare una beatificazione equipollente: il papa approva, con un semplice decreto, un culto spontaneo ed esistente da vario tempo, senza indagini specifiche e senza attendere il verificarsi di un miracolo. Questa procedura è stata seguita ad esempio da Pio IX nel 1868 per il vescovo bresciano Guala de Roniis.

Riguardo al valore dell'atto pontificio, mentre la maggior parte dei teologi cattolici attribuisce alla canonizzazione il carattere dell'infallibilità, lo si esclude senz'altro per la beatificazione.

Prima della riforma del 1983

Beatificazione dei confessori

Prima della riforma del codice di diritto canonico del 1983, il processo di beatificazione dei confessori si articolava nelle seguenti fasi:

  1. il postulatore generale della causa selezionava un vice postulatore incaricato di promuovere tutte le inchieste giudiziarie necessarie nei luoghi fuori Roma. Tali inchieste venivano istituite dalle autorità episcopali del luogo.
  2. le preparazioni delle inchieste, dette processus, erano svolte dalle autorità episcopali. Esse erano di tre tipi: 1) le indagini informative inerenti la fama di santità e i miracoli dei Servi di Dio, non solo in generale, ma anche in casi particolari; qualora i testimoni da esaminare appartenessero a diocesi differenti, potevano essere aperte molteplici inchieste di questa tipologia. 2) i processi de non cultum, tesi a dimostrare l'osservanza dei decreti di papa Urbano VIII riguardanti il divieto di venerazione pubblica dei servi di Dio prima della loro beatificazione. Essi erano generalmente condotti dal vescovo del luogo nel quale erano conservate le reliquie del Servo di Dio; 3) altre inchieste che erano dette processiculi diligentiarum, ed avevano per oggetto gli scritti attribuiti al candidato alla beatificazione: variavano di numero a seconda delle diocesi nelle quali tali scritti erano stati rinvenuti o in cui si riteneva di poterli rinvenire. Questa fase non poteva essere eseguita giudizialmente primaché il Postulatore generale avesse trasmesso al Promotore della fede una istruzione specifica da inviarsi al vescovo diocesano;
  3. i risultati di tutte queste inchieste venivano inviati alla Congregazione dei Riti avente sede a Roma ad opera di un messaggero detto portitor, ovvero in un altro modo sicuro, qualora il rescritto della congregazione stessa avesse dispensato dall'obbligo di inviare un messaggero;
  4. i fascicoli venivano aperti, tradotti in lingua italiana se necessario, ne veniva fatta una copia pubblica e il Papa aveva cura di nominare un cardinale quale relatore della causa (detto ponens). Il cardinale si occupava di tutti quei passi per i quali erano necessari dei rescritti della congregazione confermati dal Papa;
  5. gli scritti del Servo di Dio erano riesaminati dai teologi nominati dallo stesso cardinale relatore, autorizzati allo scopo da un apposito rescritto. Nel frattempo, l'Avvocato e il Procuratore della causa, scelti dal Postulatore Generale, preparavano tutti gli atti che riguardavano l'introduzione della causa (la positio super introductione causae). Essi consistevano in una sintesi delle inchieste informative, in un'informativa di carattere generale e nelle risposte alle osservazioni o alle difficoltà teologiche trasmesse dal Promotore della fede al Postulatore.
  6. questa raccolta di documenti, detta positio, veniva stampata e distribuita ai cardinali della Congregazione dei Riti quaranta giorni prima della data fissata per la loro discussione.
  7. se negli scritti del Servo di Dio non si trovava nulla di contrario alla fede e alla morale, veniva pubblicato un decreto che autorizzava la prosecuzione del processo (quod in causa procedi possit ad ulteriora), cioè la discussione circa la nomina di una commissione per l'introduzione della causa;
  8. all'ora fissata dalla Congregazione dei Riti si teneva un'adunanza ordinaria durante la quale la nomina della commissione era discussa dai cardinali e dagli ufficiali, con l'eventuale partecipazione dei consultori (ai quali tale privilegio doveva sempre essere concesso);
  9. se i cardinali si pronunciavano a favore della nomina suddetta, veniva promulgato un decreto in tal senso, controfirmato dal Papa, che secondo l'uso lo siglava col proprio nome di battesimo e non con quello del suo pontificato. Da quel momento in poi, al Servo di Dio veniva giudizialmente attribuito il titolo di Venerabile;
  10. era quindi presentata una petizione che chiedeva l'invio delle lettere remissorie ai vescovi fuori Roma (in partibus), affinché fossero autorizzati ad avviare in base alla propria autorità apostolica l'inchiesta (processus) riguardo alla fama di santità e ai miracoli del Venerabile. Tale facoltà veniva concesss mediante un rescritto; le lettere remissorie erano predisposte e inviate ai vescovi dal Postulatore generale. Nel caso in cui i testimoni oculari fossero già di età avanzata, venivano solitamente concesse altre lettere remissorie allo scopo di aprire un processo, detto incoativo, inerente le particolari virtù dei miracoli della persona in questione. Ciò aveva luogo affinché le prove non andassero perdute (ne pereant probationes), al punto di far precedere il processo incoativo a quello dei miracoli e delle virtù in genere;
  11. mentre fuori Roma aveva luogo il processo apostolico sulla fama di santità, il Procuratore della causa predisponeva gli atti per la discussione de non cultu (o assenza di culto) e, all'ora fissata, si teneva un'adunanza ordinaria nella quale la questione era indagata; qualora si fosse constatato che il decreto di papa Urbano VIII era stato obbedito, un altro decreto stabiliva la possibilità di compiere ulteriori passi;
  12. pervenuta a Roma l'inchiesta sulla fama di santità (super fama), essa veniva aperta (come già descritto parlando dei processi ordinari e con le stesse modalità previste per i rescritti), poi tradotta in italiano, riassunta e dichiarata valida. I documenti super fama in genere erano preparati dall'Avvocato e discussi durante un'adunanza ordinaria dei cardinali della congregazione dei riti: qualora vi fossero state prove di una fama generale di santità e di miracoli da parte del Servo di Dio, veniva pubblicato un decreto relativo a tale risultato;
  13. venivano poi inviate ulteriori lettere remissorie ai vescovi in partibus relative ai processi apostolici sulla fama di santità e sui miracoli particolari. Questi processi dovevano essere conclusi entro 18 mesi. Una volta pervenuti gli atti a Roma, i fascicoli venivano aperti e, in virtù di altrettanti rescritti del Cardinale prefetto, tradotti in italiano, mentre la loro sintesi veniva autenticata dal cancelliere della Congregazione dei Riti;
  14. l'Avvocato della causa preparava i documenti (positio), che facevano riferimento alla discussione della validità di tutti i processi apostolici precedentemente conclusi;
  15. la discussione si teneva nell'assemblea detta congregatio rotalis per via del fatto che a votare erano esclusivamente i giudici della Rota romana. Al termine di questa fase, curata dal Promotore della Fede, veniva pubblicato il decreto che stabiliva la validità delle inchieste e dei processi;
  16. nel frattempo, veniva predisposta tutta la documentazione necessaria per la discussione del cosiddetto dubium: esistono prove che il venerabile Servo di Dio abbia praticato le virtù sia teologali che cardinali, in grado eroico (An constet de virtutibus Ven. servi Dei, tam theologicis quam cardinalibus, in heroico gradu?). Nelle cause dei confessori questo passaggio era di primaria importanza. Era discusso nell'ambito di tre riunioni o congregazioni, chiamate rispettivamente antepreparatoria, preparatoria e generale. Il primo di questi incontri si teneva nel palazzo del cardinale relatore della causa, alla presenza dei soli consultori della Congregazione dei Sacri Riti, ed era presieduto dal loro prefetto; il terzo si teneva anch'esso nella Città del Vaticano, era presieduto dal Papa e in esso votavano sia i cardinali che i consultori. Per ognuna di queste congregazioni, l'Avvocato della causa preparava e dava alle stampe dei rapporti ufficiali (le positiones), chiamati rispettivamente "rapporto", "rapporto nuovo", "rapporto finale". "rapporto sulle virtù", eccetera (positio, positio novissima, super virtutibus, etc.). In ogni caso, prima di procedere alla fase successiva, la maggioranza dei consultori si doveva esprimere con voto favorevole;
  17. quando la Congregazione dei Sacri Riti nella suddetta assemblea generale deliberava favorevolmente, al Papa veniva domandato di firmare il decreto solenne che affermava che esistevano prove delle virtù eroiche del Servo di Dio. Questo decreto non era pubblicato se non dopoché il Papa, dopo aver affidato la questione a Dio nella preghiera, dava un definitivo consenso e confermava con la sua sentenza suprema la decisione presa dalla congregazione.
  18. restavano da provare i miracoli, nel caso in cui fosse stata provata la pratica delle virtù in grado eroico. Essi dovevano essere provati sia nei processi ordinari che in quello apostolico, alla presenza di testimoni: tre miracoli se i testimoni erano stati presenti solamente nei processi ordinari; quattro miracoli nel caso in cui le virtù fossero state provate da parte di testimoni uditivi (de auditu). Se i miracoli erano stati sufficientemente provati nei processi apostolici (super virtutibus) già dichiarati validi, una sola volta era richiesto l'ulteriore passaggio di predisporre i documenti relativi ai suddetti miracoli (super miraculis), senza la necessità di produrre ulteriori testimonianze. Se nei processi apostolici era stata fatta una menzione dei miracoli soltanto di carattere generale, dovevano essere aperti i nuovi processi apostolici e condotti nella maniera sopra descritta al fine di dimostrare la pratica delle virtù in un grado eroico;
  19. la discussione dei miracoli particolari procedeva esattamente nello stesso modo e nello stesso ordine di quella relativa alle virtù. Se le decisioni erano favorevoli, l'incontro generale della congregazione era seguito da un decreto, confermato dal Papa, nel quale era annunciato che esisteva la prova dei miracoli. Nella positio per la congregazione antepreparatoria venivano richieste e stampate le opinioni di due medici, uno dei quali era nominato dal Postulatore, mentre l'altro dalla Congregazione dei riti. Dei tre rapporti precedentemente menzionati e che venivano acquisiti agli atti, il primo era preparato nel modo consueto; il secondo consisteva di un'esposizione delle virtù eroiche del Servo di Dio, di un'informativa e di una replica alle osservazioni del Promotore della Fede; il terzo consisteva di una risposta alle sue osservazioni finali;
  20. provati i miracoli, aveva luogo un'altra adunanza della Congregazione dei Riti in cui si dibatteva per una sola volta il fatto che, data l’approvazione delle virtù eroiche e dei miracoli, si potesse pacificamente procedere alla solennità della beatificazione. Se la maggioranza dei consultori era favorevole, il Pontefice emanava un decreto in tal senso e, all'ora da lui è stabilita, avveniva la celebrazione nella Basilica di San Pietro per il culto e la venerazione di colui che a quel punto era detto beato.

Beatificazione dei martiri

La beatificazione dei martiri si articolava nelle seguenti fasi:

  1. per quanto riguarda i processi canonici, de non cultu e ad introductionem causae, essi si svolgevano allo stesso modo degli omologhi processi per i confessori. Tuttavia, una volta nominata la commissione deputata alla presentazione della causa, il procedimento avanzava molto più rapidamente.
  2. non venivano inviate ai vescovi lettere remissorie destinate a costituire processi apostolici volti ad accertare l'esistenza di una generica fama di santità o genericamente il compimento di alcuni miracoli. Al contrario, le lettere inviate chiedevano un'immediata indagine e circostanziata sul fatto del martirio, sul suo movente e sui presunti miracoli particolari. La discussione verteva direttamente su di essi, ed erano esclusi dal suo ambito l'esistenza di una generica fama di santità o di alcuni miracoli presunti non trattati specificamente.
  3. i miracoli non venivano più discussi in riunioni separate, bensì nelle stesse congregazioni nelle quali si discuteva del martirio e del suo movente
  4. erano sufficienti i miracoli (signa) detti di seconda classe per l'accertamento del martirio e il loro numero preciso non era specificato. In taluni casi, era prevista una dispensa che eliminava del tutto la fase di accertamento dei miracoli.
  5. abitualmente il Papa concedeva una dispensa che consentiva di discutere i miracoli e il martirio in un'unica adunanza pubblica anziché nelle tre ordinariamente previste, vale a dire l'antepreparatoria, la preparatoria e la generale. Tale adunanza unica era detta particularis o speciale. Ad essa presenziavano sei o sette cardinali della Congregazione dei Riti e 4 o 5 prelati nominati dal Papa. Esisteva un'unica positio preparata nel modo consueto. Se la maggioranza si esprimeva favorevolmente, veniva sottoscritto un decreto riguardante Il martirio e i miracoli del beato

(Constare de Martyrio , causâ Martyrii et signis).

  1. il procedimento si concludeva con una discussione relativa alla sicurezza e certezza di un eventuale beatificazione, dopodiché si procedeva alla cerimonia solenne, in modo analogo a quanto previsto per i confessori.

Iter conclusivo

Dopo l'autorizzazione al culto pubblico dei beati, era richiesto che fossero riconosciuti almeno due miracoli successivi a tale fase è attribuiti alla intercessione del beato. La discussione si svolgeva nel modo consueto, e al termine della congregazione super tuto, il Papa emanava una bolla di canonizzazione che non solo permetteva, ma anche comandava il culto e la venerazione pubblica del santo.

Secondo la costituzione interna della Congregazione dei Sacri Riti, non potevano avere luogo contemporaneamente due discussioni relative ai dubia maiora. Occorre ricordare che:

  1. in tutte le discussioni votavano gli stessi cardinali e consultori;
  2. c'era un solo Promotore della fede e un unico vicepromotore, che aveva il compito di formulare tutte le osservazioni relative ai dubia;
  3. oltre ai processi di beatificazione di canonizzazione, i cardinali e consultori dovevano anche discutere delle questioni dei riti liturgici.

Per sbrigare tutti questi affari, c'era a disposizione un'unica riunione settimanale, detta congressus, alla quale prendevano parte il cardinale prefetto e i più importanti preposti. Durante questa riunione, venivano risolti a questioni di minore entità relative ai riti e alle cause e venivano formulati dei rescritti che poi il Papa approvava verbalmente.

Le altre adunanze della congregazione (ordinarie, rotali e sulle virtù e sui miracoli) potevano essere soltanto 16 ogni anno. Piuttosto che la mancanza di buona volontà o una presunta scarsa attività della congregazione, questa mole di lavoro, concentrata in un numero ristretto di adunanze, è stata storicamente la principale causa della lentezza dei processi di canonizzazione di beatificazione prima della riforma del codice di diritto canonico del 1983.

Il postulatore

Il postulatore è una delle figure-chiave del processo di beatificazione. Egli ha il compito di ricercare la verità, riconoscendo l'Imitazione di Cristo nella vita terrena dei santi, e proponendola alla Chiesa con serietà scientifica e maturità spirituale.

Inoltre, è tenuto a promuovere la causa di beatificazione in ambito diocesano ed ecclesiale mediante una "conoscenza sempre più diffusa e partecipata delle virtù o del martirio del servo di Dio", incoraggiando laici e congregazioni religiose a pregare Dio e coloro che sono già stati proclamati santi di intercedere a favore dell'accertamento della verità nel procedimento canonico in essere[5].
Il postulatore non può occultare "eventuali ritrovamenti contrari alla fama di santità o di martirio", ma deve evidenziare eventuali difficoltà e consegnare ai periti tutto il materiale storico e archivistico in suo possesso.

Controversie

Il sistema delle beatificazioni, e in particolare il ruolo svolto dai cosiddetti "postulatori", ha attirato l'attenzione dei media in occasione dello scandalo Vatileaks 2, ovvero la fuga di documenti riservati riguardanti gravi scandali finanziari all'interno della Chiesa cattolica. Dai documenti infatti emergerebbe l'esistenza di un sistema di versamenti in denaro, nei confronti anche di uomini di Chiesa e commissioni mediche, utili a pilotare determinati fascicoli.[6]

Rito di beatificazione

Il rito di beatificazione è inserito all'interno di una solenne celebrazione eucaristica presieduta o dal Santo Padre o da un suo delegato. Dopo i riti d'introduzione e l'atto penitenziale, il rito di beatificazione di uno o più venerabili servi di Dio si articola come segue:

  • se la celebrazione è presieduta dal pontefice, si avvicina alla sede di quest'ultimo, assieme ai postulatori, l'ordinario della diocesi dove è stata istituita la causa di beatificazione, e dice queste parole rivolgendosi al Santo Padre[7]:
(LA)

«Beatissime Pater, ego, Archiepiscopus [Episcopus] N. (nome della diocesi) humillime a Sanctitate Vestra peto, ut Venerabilis Servus/Serva Dei [Venerabiles Servi Dei] N.N. (nome del beato o del gruppo di beati), (titolo), in numerum Beatorum adscribere benignissime digneris.»

(IT)

«Beatissimo Padre, io, Arcivescovo [Vescovo] N. (nome della diocesi), domando umilmente alla Santità Vostra di voler iscrivere nel numero dei Beati il/la Venerabile Servo/Serva di Dio [Venerabili Servi di Dio] N.N. (nome del beato o del gruppo di beati), (titolo).»

  • il/i postulatore/i legge/ono il/i profilo/i biografico/i del/la/i Servo/a/i di Dio;
  • il papa, o il delegato pontificio, avendo indossato la mitra e impugnato la ferula o il pastorale, pronuncia, seduto sulla cattedra[8], la formula di beatificazione:
(LA)

«Nos, vota Fratris Nostri N.N. (nome e cognome), Archiepiscopi [Episcopi] N. (nome della diocesi), necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Dicasterii de Causis Sanctorum consulto, Auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus, ut Venerabilis Servus/Serva Dei [Venerabiles Servi Dei] N.N. (nome del beato o del gruppo di beati), (titolo), Beati [Beatorum] nomine in posterum appelletur [appellentur], atque die n. (numero ordinale) mensis n. (nome del mese) quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit [possint]. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen»

(IT)

«Noi, accogliendo il desiderio del Nostro Fratello N.N. (nome e cognome), Arcivescovo [Vescovo] N. (nome della diocesi), di molti altri Fratelli nell’Episcopato e di molti fedeli, dopo aver avuto il parere del Dicastero delle Cause dei Santi, con la Nostra Autorità Apostolica concediamo che il/la Venerabile Servo/Serva di Dio [Venerabili Servi di Dio] N.N. (nome del beato o del gruppo di beati), (titolo), d’ora in poi sia [siano] chiamato/chiamata [chiamati] Beato/Beata [Beati] e che sia [siano] celebrato/celebrata [celebrati] ogni anno nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto, il n. (numero ordinale) n. (nome del mese). Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen»

  • se la celebrazione è presieduta dal pontefice, si avvicina nuovamente alla sede di quest'ultimo l'ordinario della diocesi dove è stata istituita la causa di beatificazione, assieme ai postulatori, e dice, rivolgendosi al Santo Padre, codeste parole di ringraziamento[9]:
(LA)

«Beatissime Pater, ego, Archiepiscopus [Episcopus] N. (nome della diocesi), gratias ex animo Sanctitati Vestræ ago quod titulum Beati hodie Venerabilis Servus/Serva Dei [Venerabiles Servi Dei] N.N. (nome del beato o del gruppo di beati), (titolo), conferre dignatus es.»

(IT)

«Beatissimo Padre, io, Arcivescovo [Vescovo] N. (nome della diocesi), ringrazio la Santità Vostra per aver oggi proclamato Beato il/la Venerabile Servo/Serva di Dio [Venerabili Servi di Dio] N.N. (nome del beato o del gruppo di beati), (titolo).»

  • al termine della recita della formula di beatificazione viene offerto l’incenso per la venerazione delle reliquie e viene intonato un inno di lode e di ringraziamento a Dio per il dono del/la/i nuovo/a/i beato/a/i e, subito dopo, viene cantato il Gloria;

Da questo momento in avanti la celebrazione eucaristica procede come di consueto.

Note alla formula di beatificazione

  • Se il vescovo diocesano è un cardinale la formula iniziale sarà: «Nos, vota Venerabilis Fratris Nostri N. (nome) Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis N. (cognome)»;
  • Se il vescovo diocesano è un arcivescovo metropolita verrà specificato dopo il nome e il cognome: «Archiepiscopus Metropolitæ N. (nome della diocesi)»;
  • Se ci sono più beati, generalmente ci saranno più vescovi coinvolti. Perciò verranno elencati in questo modo:
    • per i vescovi: «Nos, vota Fratrum Nostrorum N.N., Arciepiscopus [oppure Episcopus] N. (nome della diocesi),
      N.N., Arciepiscopus [oppure Episcopus] N. (nome della diocesi), (...),
      et N.N., Arciepiscopus [oppure Episcopus] N. (nome della diocesi
    • per i beati: «ut Venerabiles Servi Dei N.N., (titolo),
      N.N. (nome del/la beato/a o del gruppo di beati), (titolo), (...)
      et N.N., (titolo),
      Beatorum nomine in posterum appellentur, eorumque festum: N.N. (nome del/la beato/a o del gruppo di beati), die n. (numero ordinale) mensis n. (nome del mese);
      N.N. (nome del/la beato/a o del gruppo di beati), die n. (numero ordinale) mensis n. (nome del mese); (...);
      et N.N.(nome del/la beato/a o del gruppo di beati), die n. (numero ordinale) mensis n. (nome del mese)
      in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit.»
  • Se la formula viene letta da un delegato pontificio aggiungerà le seguenti parole: «Datum Romæ, apud Sanctum Petrum, die n. (numero ordinale) mensis n. (nome del mese), Anno Domini (numero ordinale), Pontificatus nostri (numero ordinale dell'anno di pontificato), N. (nome del Pontefice).»

Note

  1. ^ Approfondimenti, su www.causesanti.va. URL consultato il 21 giugno 2023.
  2. ^ Conferenza Stampa di presentazione dellÂÂ’Editio typica del nuovo Martirologio Romano, su vatican.va. URL consultato l'8 febbraio 2022.
  3. ^ [1]
  4. ^ La procedura nei miracoli, su salesianfamily.net. URL consultato il 14 novembre 2021.
  5. ^ Angelo Amato, Importanza delle cause di beatificazione e di canonizzazione, su causesanti.va, 2011. URL consultato il 7 aprile 2019 (archiviato dall'url originale il 7 aprile 2019).
  6. ^ I soldi per le beatificazioni nei conti dello IOR. Nextquotidiano. Giovedì, 5 novembre 2015
  7. ^ Qualora la celebrazione non fosse presieduta dal papa, l'ordinario della diocesi dove è stata istituita la causa di beatificazione, assieme ai postulatori, si rivolge al celebrante leggendo quanto segue: "Eminentiam [Eccellentiam] Reverendissimam, Ecclesiae N (''nome della diocesi'') humillime a Summo Pontifice N (''nome del pontefice'') petivit, ut Venerabilis Servus/Serva Dei [Venerabiles Servi Dei] N (''nome del beato o del gruppo di beati''), (''titolo''), in numerum Beatorum adscribere benignissime digneris." La cui traduzione è: "Eminenza [Eccellenza] Reverendissima, la Chiesa di N (''nome della diocesi''), ha umilmente chiesto al Sommo Pontefice N (''nome del pontefice'') di voler iscrivere nel numero dei Beati il/la Venerabile Servo/Serva di Dio [Venerabili Servi di Dio] N (''nome del beato o del gruppo di beati''), (''titolo'')."
  8. ^ Qualora la formula di beatificazione fosse proclamata dal delegato pontificio, egli può stare in piedi.
  9. ^ Se la celebrazione non è presieduta dal papa, si omette il ringraziamento.

Bibliografia

  • André Vauchez, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge (1198-1431) [1], Roma, 1981 (BEFAR, 241) [tr. ing. Sainthood in the Later Middle Ages, Cambridge, 1987e tr. it. : La santità nel Medioevo, Bologna, 1989].
  • Herbermann, Charles, ed. (1913). "Beatification and Canonization". Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. (pubblico dominio)

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

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