Postulatore

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Nella Chiesa cattolica romana il postulatore è la persona che si occupa degli adempimenti giudiziari e giuridici richiesti nell'ambito delle cause di beatificazione e di canonizzazione. I requisiti, il ruolo e le funzioni del postulatore sono precisati nel documento del 1983 intitolato Normae servandae in inquisitionibus ab episcopis faciendis in causis sanctorum (nella versione in italiano: Norme da osservarsi nelle inchieste diocesane nelle cause dei santi).

Requisiti[modifica | modifica wikitesto]

Il promotore della causa di beatificazione può nominare postulatore sia un chierico che un laico esperto in materie teologiche, storiche o canoniche, nonché nelle pratiche della Congregazione per le Cause dei Santi, previa approvazione del vescovo diocesano. I principali ordini religiosi, come i Francescani, i Domenicani e i Gesuiti nominano al loro interno dei postulatori generali che sono chiamati nelle cause di beatificazione e di canonizzazione dei rispettivi ordini di appartenenza.[1] La fase successiva a quella diocesana richiede che il postulatore risieda a Roma: tale fatto favorisce la nomina dei postulatori generali, in quanto gli ordini religiosi hanno la propria sede nella capitale italiana.

Doveri[modifica | modifica wikitesto]

Il primo compito del postulatore è quello di condurre indagini approfondite sulla vita del candidato alla beatificazione.[2] Inoltre, il postulatore ha il compito di amministrare i fondi raccolti per la causa.[3] Come tutti gli ufficiali che partecipano ad una causa, anche il postulatore è tenuto a prestare giuramento di adempiere proprio dovere e di mantenere il più stretto riserbo.[4]

Ruolo[modifica | modifica wikitesto]

Il postulatore incaricato della causa presenta al vescovo della diocesi in cui è deceduto il candidato alla beatificazione una petizione scritta corredata da documentazione a supporto. La documentazione deve includere:

  1. una biografia del candidato, o, quanto meno, una cronologia della sua vita, indicando la pratica delle virtù in grado eroico e la santità di vita o il martirio che giustificano la beatificazione;
  2. le copie autentiche di tutti gli scritti del candidato;
  3. in casi recenti, un elenco di quelle persone che possono contribuire a "portare alla luce la verità sulle virtù o sul martirio del [candidato], e sulla sua reputazione di santità o relativa a segni [cioè miracoli]".[5]

Il vescovo decide se accettare la petizione. La causa di beatificazione deve essere pubblicizzata nelle diocesi vicine in modo che qualsiasi persona informata dei fatti o che possa contribuire positivamente alla causa, possa farsi presente. Vengono quindi esaminati gli scritti del candidato per verificare se essi presentino delle difficoltà teologiche.[6] In casa affermativo, al postulatore è data la possibilità di risolverle.[7] Dato il via libera alla causa, il vescovo darà luogo alla fase diocesana di inchiesta: un'inchiesta sulle virtù eroiche o sul martirio[8]; un'inchiesta sui segni o ”miracoli attribuiti all'intercessione del candidato.[9]

Il postulatore identifica quindi i testimoni rilevanti. La carica di postulatore non è compatibile con quella di testimone.[10] Dichiarato il termine delle indagini da parte del vescovo o di un suo delegato, il postulatore ha il diritto di esaminare l'atto ufficiale ed eventualmente di integrarlo.[11] Il verbale dell'inchiesta è inviato alla Congregazione per le cause dei Santi. Al postulatore è richiesto di risiedere fisicamente a Roma per l'ulteriore esame della causa.[12]

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Per esempio, padre Paolo Molinari SJ postulatore generale dei Gesuiti per 50 anni fino al suo ritiro nel 2008 "New Postulator General Archiviato il 26 settembre 2010 in Internet Archive.", Jesuit USA News, 23 gennaio 2009. Si focalizzò principalmente sui candidati gesuiti, sebbene la sua opera non si fosse limitata ad essi: A Beautiful Mission Archiviato il 23 novembre 2010 in Internet Archive.", George Kearney, Company Magazine, 29 gennaio 2005
  2. ^ Norme, Norma 3b.
  3. ^ Norme, Norma 3c.
  4. ^ Norme, Norma 6c.
  5. ^ Norme, Norma 10 §3.
  6. ^ Norme, Norma 11.
  7. ^ Norme, Norma 13.
  8. ^ Norme, Norme 14-21, 23-27.
  9. ^ Norme, Norme 16-27, 33-34.
  10. ^ Norme, Norme 16a., 20 §3.
  11. ^ Norme, Norma 27c.
  12. ^ Norme, Norma 2b.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

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