Minoranza nazionale
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Minoranza nazionale indica una porzione di popolazione che si differenzia da quella maggioritaria di uno stato per alcune caratteristiche sociali, culturali, linguistiche, etniche, religiose ecc. A causa della grande variabilità del fenomeno, in effetti non esiste una definizione legale di "minoranza nazionale" internazionalmente unitaria stabilita ma le soluzioni introdotte nella legislazione dei diversi stati nazionali sono a volte estremamente variegate.[1]
Le minoranze nazionali sono legalmente protette nel sistema europeo del Consiglio d'Europa dalla apposita "Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali", sistema a cui anche l'Unione europea ha aderito, mentre la Dichiarazione dell'Assemblea ONU "Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche"[2] ha diverso valore legale.
Le incertezze sulla definizione del termine[modifica | modifica wikitesto]
Il concetto di minoranza nazionale viene utilizzato in vari documenti internazionali, compresa la convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 1º febbraio 1995, entrata in vigore il 1º febbraio 1998 e sottoscritta e ratificata anche dall'Italia) e nella convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Data la complessità ed eterogeneità dei gruppi sociali ricompresi, gli estensori della norma europea hanno lasciando spazio ad ogni Stato di definire a proprio modo cosa considerano "minoranza nazionale". Infatti, tutti i tentativi di formulare una definizione universalmente accettata del concetto hanno determinato un fallimento sul piano politico. Le minoranze nazionali non sono necessariamente minoranze linguistiche: in diversi casi le minoranze nazionali si distinguono dalla maggioranza per differenze su basi religiose[3] o etniche, non esclusivamente per la lingua.[4]
Vi è una definizione abbastanza diffusa e che, nonostante la sua informalità negli affari internazionali, sembra aver acquisito autorità. Questa è quella contenuta nella raccomandazione 1201, adottato il 1º febbraio 1993, dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che ha richiesto agli Stati membri di adottare un protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo sui diritti delle minoranze nazionali.
L'articolo 1° del protocollo allegata alla proposta sopra citata raccomandazione contiene una definizione precisa, che è basata in gran parte su quella proposta nel 1979 dal professor Francesco Capotorti in una relazione a nome della sottocommissione per le minoranze l'ONU:
«L'espressione "minoranza nazionale" si riferisce a un gruppo di persone in uno Stato che:
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Ad esempio, la comunità slovena e croata parlante dialetti istroveneti ha chiesto e ottenuto, in base ad accordi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, di essere riconosciuta e tutelata come "minoranza nazionale di lingua italiana": in forza di accordi internazionali, l'idioma istroveneto è dunque giuridicamente considerato un dialetto della lingua italiana. In questo specifico caso è stata la popolazione stessa a definire la propria identità storico-linguistica e a considerare la sua storica parlata familiare come appartenente al sistema linguistico italiano[5][6].
Consiglio d'Europa[modifica | modifica wikitesto]
Le minoranze nazionali vengono definite da ciascuna legislazione in conformità ai propri principi. Negli stati aderenti al Consiglio d'Europa[7] sono attualmente riconosciute circa 40 minoranze nazionali.
Il Consiglio d'Europa ha due strumenti al livello di diritto vigente, uno ad hoc per le minoranze linguistiche (la "carta europea delle lingue regionali o minoritarie") e uno per le minoranze nazionali (la già menzionata convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali). La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, (all'art. 3 punto 1) precisa: "Ciascun Stato contraente deve specificare nel suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ogni lingua regionale e minoritaria o ogni lingua ufficiale meno diffusa su tutto o solo una parte del suo territorio, alla quale si applicano i paragrafi scelti conformemente al comma 2 dell'articolo 2.". Spetta dunque agli Stati che hanno ratificato la Carta determinare a quali comunità linguistiche-nazionali (i termini sono equivalenti per il Consiglio d'Europa) applicare i vari livelli di tutela previsti dalla Carta stessa. Per la convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, il termine giuridico "minoranza nazionale" è comunque equivalente a quello di "minoranza linguistica": rappresentano entrambi la medesima fattispecie giuridica. Ogni cinque anni il Comitato del Consiglio d'Europa, cui è demandato il compito di vigilare sull'applicazione di questo trattato internazionale, visita i singoli Stati che hanno ratificato il trattato stesso, tra cui anche l'Italia. Relativamente allo stato italiano, il Comitato visita le minoranze linguistiche riconosciute dalla legge 482/99, incluse le comunità "senza Stato" sarde[8][9][10], friulane[11], occitane, ladine etc., considerate sul piano istituzionale e formale "minoranze nazionali" al pari di quelle slovene, germanofone o francofone "con Stato" che vivono in Italia. Nella L.r. 18 dicembre 2007 nr. 29 della regione Friuli-Vg, norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana, all'art. 2 (principi) lettera “e bis” si fa espressamente richiamo alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa[12]. È da ricordare che, per il sistema giuridico italiano, ogni cittadino italiano è di nazionalità italiana.[senza fonte]
Italia[modifica | modifica wikitesto]
L'articolo 6 della Costituzione italiana stabilisce che "la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche". Alcuni statuti delle regioni a statuto speciale hanno espressamente regolato la materia[13].
Nel testo originariamente proposto si parlava di "minoranze etnico-linguistiche", ma nel testo poi approvato dalla Costituente si fa riferimento solo alle minoranze linguistiche[14]. Secondo altri studiosi poiché ad ogni etnia corrisponde una lingua la dizione "minoranza linguistica" è comprensiva anche dell'elemento etnico per cui è sufficiente a tutelare qualsiasi gruppo etnico allofono[15]
L'art. 2 della legge 482/1999[16] riconosce l'esistenza di dodici minoranze linguistiche definite "storiche" e ne ammette a tutela le rispettive lingue e culture:
«In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princípi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.» |
Questa legge tuttavia non riconosce alla minoranze linguistiche i diritti delle minoranze nazionali, dimostrando che le due questioni sono differenti nella sostanza.[senza fonte]
La Corte Costituzionale italiana ha stabilito nelle sue sentenze che non ci può essere discriminazione tra le dodici minoranze linguistiche storiche elencate nell'articolo 2 della L. 482/99: questa legge non distingue tra minoranze linguistiche "con Stato" e minoranze linguistiche "senza stato": sono tutte destinatarie in ugual misura delle norme di tutela previste da questa legge, con la quale la Repubblica italiana ha dato per la prima volta attuazione all'art. 6 della Costituzione italiana[17][18].
Il Consiglio d'Europa ha rilevato che la legislazione italiana, laddove accorda tutela alle minoranze linguistiche storiche avente una base territoriale, non ne tributa alcuna a quelle prive di un riferimento a un territorio determinato, quali i Sinti e Rom[19][20].
Nelle sue relazioni ufficiali, il Consiglio d'Europa ha più volte lamentato la non sufficiente tutela dello Stato italiano nei confronti delle minoranze linguistiche riconosciute e tutelate con la legge 482/99, con riferimento in particolare a quelle non tutelate anche da accordi internazionali, e la scarsità di fondi loro assegnati[21][22][23].
I Rom e i Sinti sono poi una minoranza linguistica storica a cui il Parlamento italiano, non avendoli inseriti nell'elenco dell'art. 2 della L. 482/99, aveva promesso nel 1999 un'apposita legge di riconoscimento e tutela, stante l'assenza del criterio della territorialità: il fatto che tale legge non sia stata ancora presentata è oggetto di denuncia da parte del Comitato del Consiglio d'Europa in ogni sua relazione.[24][25]
La Corte costituzionale, con sentenza nr. 81/2018, ha dichiarato incostituzionale la l.r. Regione Veneto nr. 28 del 13.12.2016, che definiva “minoranza nazionale” i residenti nella regione stessa[26]
Note[modifica | modifica wikitesto]
- ^ In uno studi croato Archiviato il 2 febbraio 2017 in Internet Archive. si contrappone il modello canadese multinazionale con quello francese di integrazione, nel confronto tra stati con sistemi giuridici democratici.
- ^ ONU
- ^ In passato ci sono stati molti esempi di riconoscimento di minoranze nazionali sulla base della religione professata, ad esempio le capitolazioni ottomane
- ^ A partire dal secolo XIX con il diffondersi del concetto della laicità dello stato, le differenze su base religiosa non sono state più avvertite, mentre il legislatore nei singoli paesi ha accordato tutele alle minoranze linguistiche. Ad esempio in Italia l'art. 2 della legge 482/1999 riconosce l'esistenza di dodici minoranze linguistiche definite "storiche" e ne ammette a tutela le rispettive lingue.
- ^ Minoranza autoctona italiana in Croazia, Farnesina, su esteri.it.
- ^ Richiesta d’iscrizione dell’istroveneto nel registro del patrimonio culturale immateriale della Slovenia (PDF), su unione-italiana.eu.
- ^ Implementazione della Convenzione quadro
- ^ Lingua Sarda, Legislazione Internazionale, Sardegna Cultura, su sardegnacultura.it.
- ^ Coordinamentu sardu ufitziale, lettera a Consiglio d’Europa: “Rispettare impegni”, su sardiniapost.it.
- ^ Il Consiglio d'Europa: «Lingua sarda discriminata, norme non rispettate», su unionesarda.it.
- ^ Dalla Relazione del Comitato (Consiglio d'Europa) del 30 maggio 2011, paragrafo 144 pubblicato sul sito internet del Comitato482: "144. With regard to Friulian, it has been reported that, despite the agreement concluded between the region and RAI in this connection, the resources needed to implement it have still not been made available by the central government. This has resulted in considerable delays in implementing the guarantees laid down in the legislation on radio and television broadcasting in this language. The Advisory Committee welcomes the fact that the region has used special subsidies to support radio and television broadcasts in Friulian by RAI/private broadcasters. It nevertheless notes that, for television in particular, these are irregular broadcasts at off-peak times. Greater central- government support for the Friulian print media is also expected...)".
- ^ http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2007&legge=29
- ^ Art. 38ss. l.cost. 26 febbraio 1948, n. 4 Val d'Aosta, artt 84 ss l. cost 26 febbraio 1948 n.5 Trentino-Alto Adige, art 3 l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 Friuli Venezia Giulia
- ^ Lattanzi, p.4 e seguente
- ^ Daniele Bonamore – Lingue minoritarie Lingue nazionali Lingue ufficiali nella legge 482/1999 editore FRANCO ANGELI Milano 2008, pagina 21
- ^ Legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", su parlamento.it, www.parlamento.it. URL consultato il 12 maggio 2012.
- ^ Sentenza della Consulta nr. 215 del 2013 (PDF), su com482.altervista.org.. “La norma impugnata attribuisce alla definizione di «aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche» una portata indiscutibilmente limitativa […] infatti, nel conferire a tale previsione il significato di aree «nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera», il legislatore statale determina una rilevante contrazione dell’ambito applicativo della precedente disposizione […] la qual cosa determina una non giustificata discriminazione della lingua e della comunità friulana.”
- ^ Sentenza Corte costituzionale nr. 215 del 3 luglio 2013, depositata il 18 luglio 2013 su ricorso della regione Friuli-VG, su giurcost.org.
- ^ Università Padova
- ^ Commento autorità italiane (PDF), su unipd-centrodirittiumani.it.
- ^ Comitato consultivo sulla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali – Terza opinione sull'Italia- “testo ufficiale” in lingua inglese pubblicato sul sito del comitato 482 (PDF), su com482.altervista.org.
- ^ 12 luglio 2016 – quarto parere Comitato Consiglio d'Europa Convention for the Protection of National Minorities (PDF), su unipd-centrodirittiumani.it.
- ^ Minoranza linguistica friulana - Lettera aperta sui diritti linguistici al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, del 29.5.2012 (PDF), su com482.altervista.org.. Lettera consegnata a mani al Presidente Napolitano in occasione della sua visita a Udine dal Comitato482, associazione referente presso il Ministero competente per la minoranza linguistica friulana
- ^ Comitato consultivo sulla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali – Terza opinione sull'Italia – Sinti e Rom – al punto 265 si sollecita una legge di tutela (PDF), su com482.altervista.org.
- ^ Senato della Repubblica – Commissione straordinaria per la tutela dei diritti umani – XVI Legislatura – Documento finale pagina 3 (PDF), su minori.it. “(…) La seconda riguarda il Piano Nazionale sulla questione Rom e Sinti la cui mancanza è stata criticata da ultimo dai molti organismi internazionali (…)“
- ^ Sentenza costituzionale nr.81/2018, su cortecostituzionale.it.
Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]
- Enciclopedia Treccani voce: Minoranze
- Treccani voce: Minoranze diritto internazionale
- ONU Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche 18 dicembre 1992
- Uniroma F. Dal Passo Storia e diritti delle minoranze
- Università di Padova Il principio di autodeterminazione
- Matteo Nicolini L'influenza del fattore etnico-linguistico sull'organizzazione territoriale del potere politico. Lo Stato regionale asimmetrico, in Regionalismi ed integrazione europea, Roma, Istituto di studi politici S. Pio V, 2005, p. 183 e sgg.
- Daniele Bonamore - Lingue Minoritarie lingue nazionali lingue ufficiali nella legge 482/1999 - editore FRANCOANGELI Milano 2008
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