Legislazione italiana dei beni culturali

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La legislazione italiana dei beni culturali è quella parte del diritto italiano che disciplina la valorizzazione, conservazione, tutela e fruizione dei beni culturali.

L'evoluzione normativa è risultata intensa in questo settore, soprattutto negli ultimi anni, con diversi interventi che hanno modificato la legislazione in precedenza vigente, risalente alla fine degli anni trenta del XX secolo, in particolare riguardo alla definizione di "bene culturale" e all'attribuzione alle regioni e agli enti locali di alcune competenze precedentemente riservate allo Stato.

Origini[modifica | modifica wikitesto]

La sensibilità al tema della conservazione dei beni culturali si sviluppò in Europa, specialmente in Francia, nel corso del XIX secolo, nell'ambito della tutela dell'immagine nazionale. Il problema di limitare l'esportazione delle opere d'arte era particolarmente sentito a Roma sin dal Rinascimento, per cui i Papi cinquecenteschi furono pionieri delle prime norme di tutela e conservazione del patrimonio artistico.[1]

Evoluzione normativa[modifica | modifica wikitesto]

Regno d'Italia[modifica | modifica wikitesto]

Con l'Unità d'Italia, le belle arti, i musei e gli scavi, con il r.d. 11 agosto 1861, n. 202, furono assegnati al ministero della pubblica istruzione. Con la legge 27 luglio 1907, n. 386 viene istituito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e con il r.d.l. 3 ottobre 1919, n. 1792, fu costituito un Sottosegretariato di Stato per le antichità e belle arti, poi soppresso con r.d. 29 aprile 1923, n. 953. Quello stesso anno, in attuazione della riforma Gentile, fu approvato, con r.d. 16 luglio, n. 1753, un nuovo ordinamento in base al quale veniva istituita la direzione generale per le antichità e belle arti, all'interno del ministero della Pubblica istruzione, che nel 1929 divenne Ministero dell'educazione nazionale. Con il r.d. 22 dicembre 1932, n. 1735, veniva istituita la Consulta per la tutela delle bellezze naturali.[2]

Il 1º giugno 1939 venne emanata dal ministro dell'educazione nazionale Giuseppe Bottai la legge n. 1089/1939 "per la tutela delle cose di interesse artistico e storico" (legge Bottai), la prima legge organica volta a disciplinare la tutela dei beni culturali, e il 29 giugno quella "per la tutela delle bellezze paesistiche" (l. n. 1497/1939).

Viene tutelato il patrimonio storico-artistico mirando alla conservazione del concetto di "bello" ottocentesco. Si tratta di una concezione puramente estetica e meramente conservativa, ma segna una grande svolta nella concezione di patrimonio e tutela della cultura.
Venne inserita tra i primi dodici articoli, quindi tra i principi fondamentali del nostro ordinamento perché promuovere la tutela della cultura significa promuovere l'autocoscienza dei cittadini e la loro storia culturale.

La novità più significativa, rispetto alla precedente normativa vincolistica, è il divieto di esportazione di determinati beni[3], nonché il termine bimestrale per l’esercizio della prelazione statale per i beni oggetto di notifica ministeriale in quanto rientranti nella categoria dei beni culturali.

Adempimento della Costituzione repubblicana[modifica | modifica wikitesto]

Secondo l'articolo 9 della Costituzione italiana, "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali". Nell'articolo 117 si precisa la competenza dello Stato e delle Regioni in materia di tutela e legislazione dei "beni culturali".

Dagli anni cinquanta, vari atti internazionali italiani usarono il termine "beni culturali". Con la costituzione del "Ministero per i beni culturali e ambientali", avvenuta con d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in l.29 gennaio 1975, n. 5, la direzione generale delle antichità e belle arti e la direzione generale accademie, biblioteche e diffusione della cultura sono passate dalla Pubblica istruzione al nuovo ministero, il cui ordinamento è stato approvato con d.p.r. 3 dicembre 1975, n. 805.

Nel 1977 le competenze sui beni culturali in Sicilia, così come previsto dalla legge costituzionale n.2/1948, passano alla Regione Siciliana, attuate con i decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.635 e n. 637 e con la legge regionale n.80 del 1º agosto 1977[4] con il trasferimento dei musei nazionali, delle soprintendenze e del relativo personale alla Regione.

Nel 1998 cambia denominazione in "Ministero per i Beni e le Attività Culturali". Una delle principali vicende storiche che portò all'evoluzione del concetto di bene culturale fu la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954, accompagnata da un Regolamento e da un Protocollo Aggiuntivo (I Protocollo), alla quale ha fatto seguito un ulteriore Protocollo Aggiuntivo (II Protocollo) del 26 marzo 1999. Questi strumenti di diritto internazionale costituiscono l'attuale fondamento della protezione dei beni culturali.

Gli anni '90[modifica | modifica wikitesto]

Nel Decreto legislativo 1998, n. 112 (in attuazione della legge n.59 del 1997, detta "legge Bassanini"), al capo V, intitolato "Beni e attività culturali", per la prima volta viene data una precisa definizione dei beni culturali (art.148 "Definizioni", comma 1, lettera a): ""quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà". Nel medesimo articolo di legge vengono inoltre definiti i termini di "beni ambientali", "tutela", "gestione", "valorizzazione" e "attività culturali". Con questo testo legislativo si allarga dunque la definizione tradizionale di "bene culturale", che comprende ora anche fotografie, audiovisivi, spartiti musicali, strumenti scientifici e tecnici.

Con il Decreto legislativo 1998, n. 368, sempre in attuazione della medesima legge, veniva inoltre istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, al quale erano devolute le attribuzioni del precedente "Ministero per i beni culturali e ambientali" e quelle su spettacolo, sport e impianti sportivi che precedentemente spettavano alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Un elenco di categorie di beni culturali era stato inoltre inserito nell'Allegato A ("Categorie di beni") della legge n.88 del 1998, riguardante le "Norme sulla circolazione dei beni culturali".

La legge n.352 del 1997 ("Disposizioni sui beni culturali") delegava il governo a raccogliere in un decreto legislativo il testo unico delle disposizioni legislative vigenti per i beni culturali e ambientali. Nel decreto legislativo in attuazione di tale legge (n.490 del 1999, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", articoli 2, 3 e 4) la definizione di bene culturale ricalca quelle offerte dai precedenti provvedimenti.

La codificazione del 2004[modifica | modifica wikitesto]

Dopo un settantennio di attività amministrativa regolata dalle leggi Bottai del 1939[5], il 22 gennaio 2004 venne emanato il codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) che porta la firma del ministro pro tempore Giuliano Urbani. Il provvedimento sostituisce la precedente normativa e in questo codice confluiscono i provvedimenti che si sono succeduti dalla fine degli anni novanta e che hanno ridisegnato la materia, semplificandola[6]. Secondo l'art. 10 del succitato codice sono sempre beni culturali[7]:

«le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.»

Sono inoltre beni culturali altri tipi di documenti e raccolte[8] nonché i beni posseduti da privati se dichiarati tali dalle locali soprintendenze con apposita dichiarazione e non esclusi esplicitamente mediante l'apposita procedura[9] mentre tale dichiarazione non è necessaria per i beni prima elencati[10]. Per legge è costituito il catalogo nazionale dei beni culturali (in diverse articolazioni), dove dovrebbero confluire tutte le informazioni sui beni culturali: il catalogo non è pubblicamente accessibile a tutti; l'accesso a tali informazioni è disciplinato dalla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi[11].

Il codice dei beni culturali e del paesaggio è servito a disciplinare lo sfruttamento commerciale dei beni culturali, riservandolo alle soprintendenze e ai privati da esse autorizzati dietro pagamento di appositi corrispettivi. Tale sistema dovrebbe servire a finanziare la conservazione e gestione dei beni culturali e fa sì che in Italia siano presenti restrizioni ignote in altri paesi, come ad esempio il sostanziale annullamento della libertà di panorama.

Tutela dell'arte, della storia e del paesaggio[modifica | modifica wikitesto]

L'amministrazione creata nel 1939 ed articolata sulle Soprintendenze - oggi alle dipendenze del Ministero per i beni e le attività culturali tutela, con gli strumenti apprestati dal codice Urbani del 2004, tutto ciò che ha un valore artistico, storico, archeologico, etnografico, paleontologico, numismatico o letterario.

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Uno dei primi obiettivi della tutela dei beni culturali è stato quello di identificarli, perché non sfuggissero alla tutela. La costruzione del catalogo generale dei beni culturali italiani è un processo in continuo divenire e a tutt'oggi non esiste un catalogo unico.

Negli anni 2010 sono apparsi numerosi applicativi e siti web per l'identificazione dei beni culturali (compresi quelli privati), fra cui SIGeCweb[12] e sigecSSU[13] (per i beni gestiti dal ministero[14]),[15] DBunico/luoghi della cultura,[16] VIR,[17][18] dati.beniculturali.it[19] e numerose banche dati regionali.[14]

La catalogazione dei beni culturali si è sviluppata anche come disciplina.

Tutela della testimonianza umana[modifica | modifica wikitesto]

I beni archivistici e bibliografici testimoniano un'attività umana, sia mediante supporti cartacei che elettronici, digitali, sonori, magnetici o di ogni altro tipo offerto dalla tecnologia.

L'amministrazione archivistica, istituita con DPR del 30 settembre 1963 n.1409, si occupa della conservazione del patrimonio archivistico italiano, nelle seguenti modalità:

  • Conservare: gli archivi degli stati preunitari; i documenti degli organi legislativi (Camera e Senato), amministrativi e giudiziari dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio; tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o altro titolo (archivi notarili, archivi privati di notevole interesse storico depositati o donati, archivi di enti pubblici soppressi, archivi di corporazioni religiose soppresse, ecc.)
  • Esercitare la vigilanza: sugli archivi degli enti pubblici; sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo i privati.

Inquadramento amministrativo[modifica | modifica wikitesto]

L'Amministrazione archivistica è parte integrante dell'amministrazione dei beni culturali in Italia a partire dalla fondazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (1975), istituito da Giovanni Spadolini con il compito di affidare unitariamente alla specifica competenza di un ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente, al fine di assicurare l'organica tutela di interesse di estrema rilevanza sul piano interno e nazionale raccogliendo le competenze e le funzioni in materia che erano prima competenza di:

Lo stesso argomento in dettaglio: Direzione generale Archivi.

Limiti[modifica | modifica wikitesto]

La disciplina archivistica appare arretrata sotto il profilo della libera consultazione e quindi del diritto alla conoscenza: «la proiezione dei fatti nelle carte – non solo in Italia, ma anche in Italia – soffre delle medesime forme di ipocrisia, con cui si sono raccontati i fatti nel loro divenire. Ecco perché occorre passare attraverso una revisione della disciplina archivistica, offrendo al documento storico un trattamento conforme alle altre testimonianze appartenenti al patrimonio culturale del Paese: obblighi di non dispersione, di custodia, di tutela e di messa a disposizione della pubblica fruizione, discendenti dal Codice Urbani e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 1º ottobre 2020, n. 133»[20].

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Salvatore Settis, Le radici romane della tutela del patrimonio culturale (PDF), su chiesadinapoli.it, 2009.
  2. ^ acs.beniculturali.it
  3. ^ Giampiero Buonomo, La richiesta di pubblicità dell'udienza sull'appartenenza dell'Atleta di Fano, in Diritto penale e processo, 9/2005, p. 1181, nota 49.
  4. ^ www.regione.sicilia.it
  5. ^ * Sabino Cassese, I beni culturali da Bottai a Spadolini, in “Rassegna degli archivi di Stato”, 1975, n. 1-3, pp. 116-142.
  6. ^ Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed il relativo contenzioso, v. Giampiero Buonomo, Il contribuente paga il conto dell'adeguamento ai principi di legalità e buona amministrazione, Diritto e Giustizia: 29/5/2002.
  7. ^ Articolo 10[collegamento interrotto], comma 1.
  8. ^ Articolo 10 citato, comma 2: «2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
  9. ^ Articolo 10 citato.
  10. ^ Articolo 13[collegamento interrotto]. Vedi anche articolo 12[collegamento interrotto]
  11. ^ Articolo 17[collegamento interrotto]: «5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione. 6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza».
  12. ^ Sito non ufficiale Archiviato l'8 agosto 2017 in Internet Archive. che riproduce le informazioni agli utenti
  13. ^ Copia archiviata, su catalogo.beniculturali.it. URL consultato l'8 agosto 2017 (archiviato dall'url originale l'8 agosto 2017).
  14. ^ a b Cos'è il catalogo generale dei beni culturali, su catalogo.beniculturali.it. URL consultato l'8 agosto 2017 (archiviato dall'url originale l'8 agosto 2017).
  15. ^ Sistema Informativo Generale del Catalogo, su iccd.beniculturali.it.
  16. ^ Copia archiviata, su beniculturali.it. URL consultato l'8 agosto 2017 (archiviato dall'url originale il 7 agosto 2017).
  17. ^ http://vincoliinrete.beniculturali.it/
  18. ^ http://www.cartadelrischio.it/
  19. ^ Piattaforma sperimentale di pubblicazione di linked open data, su dati.beniculturali.it.
  20. ^ Così la relazione al DISEGNO DI LEGGE n. 2018 d'iniziativa dei senatori MARILOTTI, CASTIELLO, CERNO, DI NICOLA, RUOTOLO, BUCCARELLA, FENU, CRUCIOLI, LANIECE e FERRARA, Norme per la limitazione del segreto nelle amministrazioni pubbliche, 11 NOVEMBRE 2020.

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Amedeo Benedetti, "Si è uccisa la gallina dalle uova d'oro!": La campagna anti-tutela artistica nel periodo 1880-1910, in "Intersezioni", Bologna, Il Mulino, XXX, n. 3, dicembre 2010, pp. 465–471.
  • Alfredo Cantone, Ordinamento dell'amministrazione delle antichità e Belle Arti, Roma, Dopolavoro AA. e BB. AA., 1963.
  • Alfredo Cantone, Difesa dei monumenti e delle bellezze naturali, Napoli, Fiorentino, s.d.
  • Alessandro Conti, Storia del restauro e della conservazione delle opere d'arte, Milano, Electa, 1988.
  • Roberto Di Stefano, La tutela dei beni culturali in Italia, Napoli, E.S.I., 1972.
  • Andrea Emiliani, Una politica dei beni culturali, Torino, Einaudi, 1974.
  • Mario Grisolia, La tutela delle cose d'arte, Roma, Soc. Ed. del Foro Italiano, 1952.
  • Salvatore Italia, La tutela dei beni culturali nell'ambito internazionale, Udine, Del Bianco, 1988.
  • Francesco Negri Arnoldi, Il catalogo dei beni culturali e ambientali, Firenze, Nuova Italia, 1981.
  • Francesco Sisinni, I miei beni, Roma, Palombi, 1990.
  • Giovanni Spadolini, Una politica dei beni culturali, Roma, Colombo, 1975.
  • AA.VV., Il Convegno del Paesaggio, copia anastatica degli Atti del Convegno tenutosi a Capri nel 1922, pubblicati a napoli nel '23,corredato dagli interventi di Giuseppe Galasso, Alberto G. White, Valeria Mazzarelli, Napoli, La Conchiglia, 1993.
  • Mario Ursino, Profilo storico di legislazione artistica, Roma, Nuova Cultura, 2008, ISBN 978-88-6134-162-3.
  • Legge 1 giugno 1939, n. 1089, in materia di "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico"
  • Legge 29 gennaio 1975, n. 5, in materia di "Istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali"
  • Legge 7 agosto 1982, n. 512, in materia di "Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale"
  • Legge 30 marzo 1998, n. 88, in materia di "Norme sulla circolazione dei beni culturali"
  • Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
  • Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, in materia di "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"
  • Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352"
  • Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"


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