Psicoanalista

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Lo psicoanalista è colui che esercita la psicoanalisi, con espresso riferimento a coloro che si definiscono freudiani o post-freudiani. Nell'uso comune è anche usato il termine "psicanalista", riferito prevalentemente ai professionisti di orientamento lacaniano. Tale paragrafia fonemica è andata consolidandosi nel corso del tempo, così come quella di "psicologo analitico" con riferimento a quegli psicoanalisti che si rifanno alle teorie junghiane.

Indice

[modifica] La professione

Lo psicoanalista è un professionista psicoterapeuta (medico o psicologo) che opera attraverso precise opzioni di setting, e con finalità tanto terapeutiche quanto conoscitive. Storicamente, dal punto di vista terapeutico, la psicoanalisi si costituisce come trattamento elettivo per disordini di tipo nevrotico (disturbi d'ansia, isteria, nevrosi ossessive, fobie, distorsioni del carattere, inibizioni e anomalie sessuali) tramite l'analisi sistematica delle difese e del transfert all'interno della cornice relazionale che si viene a costituire tra paziente e analista. L'analisi delle difese e del transfert permetterebbe al paziente di comprendere meglio la natura della propria esperienza psichica (e psicopatologica), consentendo al soggetto la "sostituzione di atti psichici inconsci con atti psichici coscienti" (Freud, 1925, p. 225). Una migliore padronanza degli aspetti della vita psichica inconscia costituirebbe di per sé il fattore terapeutico principale, promuovendo una migliore conoscenza della propria vita psichica.

Solitamente, lo psicoanalista pratica la propria professione di analista nel proprio studio privato, ed al paziente viene chiesto di rispettare alcune norme precise (setting) senza le quali non si potrebbe avviare un lavoro psicoanalitico: nell'ambito della psicoanalisi classica, la disponibilità ad un'alta frequenza di sedute settimanali (da due a quattro) e la loro durata (45-50 minuti), l'uso del lettino o chaise-longue su cui il paziente si sdraia mentre l'analista siede alle sue spalle, le modalità di pagamento, sono alcuni criteri funzionali tramite i quali si costruisce la cornice relazionale entro cui si dipanerà il rapporto analista-paziente.

Le regole del setting psicoanalitico classico (ad esempio, per quanto concerne il numero di 2-4 sedute settimanali) sono leggermente diverse da quelle della più diffusa psicoterapia psicoanalitica (che prevede solitamente due sedute settimanali).

Il training per divenire psicoanalisti è molto lungo, selettivo e complesso, ed è parallelo o successivo a quello, comunque necessario, per l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della psicoterapia; segue solitamente procedure di selezione e linee guida di formazione rigorosamente stabilite dalle diverse società psicoanalitiche nazionali ed internazionali, e prevede sempre per il candidato molti anni di "analisi personale", "analisi didattica" e supervisione clinica (oltre a tirocini, corsi e seminari teorico-clinici).

[modifica] Legislazione

Lo psicoanalista deve essere, per la regolamentazione italiana, uno psicoterapeuta abilitato. La pratica della psicoanalisi richiede quindi l'iscrizione all'albo professionale dei Medici o degli Psicologi e l'abilitazione all'esercizio della psicoterapia, di cui la psicoanalisi è un particolare tipo. L'esercizio della psicoanalisi in assenza di tali requisiti abilitanti, previsti a tutela deontologica e professionale degli analizzandi, configura esercizio abusivo di professione[1].

Negli anni '80, una parte della SPI - Società Psicoanalitica Italiana - aveva ipotizzato inizialmente di rifiutare, con apposite prese di posizione, che la psicoanalisi rientrasse nella Legge di Ordinamento della Professione di psicologo[2]. Tale scelta, voluta dalla dirigenza della SPI, non trovò un unanime riscontro tra la base degli associati: furono infatti molti gli psicoanalisti che, pur non avendo una laurea in psicologia, ma solo una formazione in psicoanalisi, cercarono una legittimazione attraverso le norme transitorie[3] chiedendo di iscriversi all'Ordine degli Psicologi.

Alcuni esponenti[4] del panorama psicoanalitico italiano criticarono all'epoca questa scelta, paventando che la stessa avrebbe portato a contenziosi giuridici e, soprattutto, a creare confusione negli utenti.

Alcuni sostenitori dell'ipotesi della psicoanalisi come disciplina a loro dire estranea alla Legge di Ordinamento della Professione di Psicologo (e che rappresentavano già a quei tempi solo una piccolissima minoranza nell'ambito della comunità scientifica degli psicologi e degli psichiatri) sostenevano che[5]:

  • gli insegnamenti impartiti dalle facoltà di Medicina e Psicologia non sarebbero stati a loro dire sufficienti per coprire tutto il ventaglio delle materie di studio poste da Freud alla base della formazione dello psicoanalista;
  • l'analisi personale è considerata da tutte le componenti del movimento psicoanalitico come un aspetto indispensabile di tale formazione;
  • alcuni dei primi protagonisti della storia pionieristica della psicoanalisi, nei primi decenni del secolo scorso, non provenivano da una formazione medica o psicologica, ed alcuni di loro non avevano mai conseguito alcuna laurea;

Tali posizioni, contradditorie nella sostanza (la formazione universitaria è infatti oggi molto più ampia e diversificata di quella disponibile per la formazione degli psicoanalisti all'inizio del XX secolo; l'analisi personale è sempre prevista e altamente strutturata anche nei percorsi formativi analitici attuali; i titoli di studio e abilitazione professionale di un secolo fa sono evoluti significativamente in tutte le professioni), non sono più supportate nemmeno dalle società analitiche stesse: questa vecchia prospettiva, con la sua assenza di garanzie formative e di controllo deontologico ordinistico, è infatti fortemente criticata sia dagli Ordini dei Medici che degli Psicologi, e, proprio per questo, attualmente tutte le principali società psicoanalitiche accettano di formare solo Medici e Psicologi già laureati ed abilitati all'esercizio della professione, equiparando così di fatto e di diritto la formazione psicoanalitica alla formazione psicoterapeutica specialistica post-lauream, normata dallo Stato.

È pertanto opportuno che la potenziale utenza si informi precedentemente sui titoli e sulle effettive competenze dello psicoanalista, della sua effettiva iscrizione all'Ordine dei Medici o degli Psicologi, e della sua regolare abilitazione di legge all'esercizio della Psicoterapia.

[modifica] Note

  1. ^ Cassazione n. 14408 dell'11/4/2011
  2. ^ Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 - Ordinamento della Professione di Psicologo
  3. ^ Artt. 32, 33 e 34 della Legge n. 56 del 18 febbraio 1989
  4. ^ Galli, P. F. (1989). Dal Caos all'Ordine, in: Giornale Italiano di Psicologia, vol. XVI, n. 2
  5. ^ Perrella, E. (1995) Psicanalisi e diritto. La formazione degli analisti e la regolamentazione giuridica delle psicoterapie, Biblioteca dell'Immagine, Pordenone

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[modifica] Collegamenti esterni

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