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Testo unico delle imposte sui redditi

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TUIR
Titolo estesoApprovazione del testo unico delle imposte sui redditi
StatoItaliano
Tipo leggeDecreto del presidente della Repubblica
LegislaturaIX Legislatura
Promulgazione22 dicembre 1986
A firma diFrancesco Cossiga
Testo
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi su normattiva.it

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (t.u.i.r.) è il principale strumento normativo dell'ordinamento giuridico italiano che disciplina il sistema di imposizione sui redditi. È stato approvato con il D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.[1]

Il t.u.i.r. è suddiviso in quattro titoli:[1]

Capo I - Disposizioni generali;
Capo II - Redditi fondiari;
Capo III - Redditi di capitale;
Capo IV - Redditi di lavoro dipendente;
Capo V - Redditi di lavoro autonomo;
Capo VI - Redditi di impresa;
Capo VII - Redditi diversi.

Capo I - Soggetti passivi e disposizioni generali;
Capo II - Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti;
Capo III - Enti non commerciali residenti;
Capo IV - Società ed enti commerciali non residenti;
Capo V - Enti non commerciali non residenti;
Capo VI - Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime.

  • Titolo III - Disposizioni comuni (articoli da 162 a 184):

Capo I - Disposizioni generali;
Capo II - Disposizioni relative ai redditi prodotti all'estero ed ai rapporti internazionali;
Capo III - Operazioni straordinarie;
Capo IV - Operazioni straordinarie fra soggetti residenti in stati membri diversi dell'unione europea;
Capo V - Liquidazione volontaria e procedure concorsuali.

  • Titolo IV - Disposizioni varie, transitorie e finali (articoli da 185 a 191)

Il t.u.i.r. disciplina l'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'Imposta sul reddito delle società (IRES) individuandone per entrambe il presupposto, i soggetti passivi, la base imponibile e il metodo di calcolo dell'imposta.

A seguito della riforma attuata con il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 è stato novato il Titolo II del t.u.i.r., riguardante l'Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), introducendo l'Imposta sul reddito delle società (IRES).[2]

L'IRPEF e l'IRES costituiscono la base del sistema di imposizione sui redditi dell'ordinamento tributario italiano. La normativa contenuta nel t.u.i.r. è coordinata al fine di evitare il rischio che il medesimo reddito sia assoggettato a doppia imposizione, vietata dall'articolo 163 dello stesso Testo Unico.

L'articolo 1 t.u.i.r.[3], relativo all’IRPEF e l'articolo 72 t.u.i.r.[4], relativo all’IRES definiscono il presupposto delle rispettive imposte. Il legislatore ha adottato un criterio formale che considera quali presupposti il possesso dei redditi in denaro o in natura e la riconducibilità dei medesimi redditi ad una delle categorie di cui all’articolo 6 t.u.i.r.

L’articolo 6 comma 1 prevede che: “I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale;
c) redditi di lavoro dipendente;
d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi di impresa;
f) redditi diversi.[5]

Il concetto di reddito imponibile è ricostruito dal Testo Unico mediante un’elencazione analitica di fattispecie. In primo luogo, si individua l’atto di sfruttamento di un cespite o l’attività economica da cui il reddito trae origine; successivamente, ulteriori situazioni riconducibili alla medesima categoria si esemplificano o sono ad essa assimilate. L'elencazione delle categorie è tassativa.

L'articolo 80 del previgente D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 597[6], istitutivo dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, rubricato “Altri redditi”, prevedeva che “alla formazione del reddito complessivo concorre ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati”. Tale decreto è stato sostituito dal t.u.i.r., che non contiene un’analoga norma di chiusura per i redditi residuali. Quindi, sono tassabili solo i redditi che rientrano in una delle categorie enumerate dall'articolo 6[5].

La legge del 24 dicembre 1993, n. 537[7] prevede, invece, una clausola di chiusura residuale per i proventi di fonte illecita: "Nelle categorie di reddito devono intendersi ricompresi, se in essi classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale". Inoltre, qualora non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 6[5], i redditi derivanti da attività illecite sono comunque considerati "redditi diversi".

  1. 1 2 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di "Testo Unico delle Imposte sui Redditi"
  2. 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società"
  3. 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 1, in materia di "Testo unico delle imposte sui redditi"
  4. 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 72, in materia di "Testo unico delle imposte sui redditi"
  5. 1 2 3 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 6, in materia di "Testo unico delle imposte sui redditi"
  6. 29 settembre 1973, n. 597, articolo 80, in materia di "Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"
  7. 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 14, in materia di "Interventi correttivi di finanza pubblica"
  • Alessandro Vicini Ronchetti , Nozione di reddito: spunti di carattere sistematico e considerazioni de iure condendo, in Rivista trimestrale di diritto tributario, fasc. 2, 2023.
  • Angelo Contrino, Le imposte dirette, in Fondamenti di diritto tributario, 3ª ed., Wolters Kluwer-CEDAM, Assago, 2024, pp. 63-78.
  • Pietro Boria, La nozione di reddito ed il regime dei proventi illeciti nel sistema delle imposte dirette, in Rivista di Diritto Tributario, fasc. 1, 2015, pp. 3-30.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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