REACH

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regolamento (CE) n. 1907/2006
Titolo estesoRegolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio
StatoUnione europea
Tipo leggeRegolamento UE
Promulgazione18 dicembre 2006

Il REACH, ufficialmente regolamento (CE) n. 1907/2006, è un regolamento dell'Unione europea, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (in inglese Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals, da cui l'acronimo REACH).

Il regolamento istituisce l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), modifica la direttiva 1999/45/CE e abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. Lo scopo principale del regolamento è quello di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da sostanze chimiche già esistenti (introdotte sul mercato prima del settembre 1981) e nuove (dopo il settembre 1981) e al contempo mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell'industria chimica europea.

Struttura[modifica | modifica wikitesto]

È costituito da 15 Titoli suddivisi in 141 articoli e 17 allegati tecnici e, trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, non necessita di alcun atto di recepimento od attuazione ed è immediatamente applicato dagli stati membri con scadenze diverse per i vari titoli:

  • dal 1º giugno 2007 sono entrati in vigore:
    • Titolo IV (Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento, art. 31-36)
    • Titolo IX (Tariffe e oneri, art.74)
    • Titolo X (Agenzia, art.75-111)
    • Titolo XIII (Autorità competenti, art.121-124)
    • Titolo XIV (Applicazione, art.125-127)
    • Titolo XV (Disposizioni transitorie e finali, art.128-141, escluso art.136)
  • dal 1º giugno 2008 sono entrati in vigore:
    • Titolo II (Registrazione delle sostanze, art.5-24)
    • Titolo III (Condivisione dei dati, art.25-30) e registrazione preliminare delle sostanze “soggette a regime transitorio” (dal 1º giugno al 1º dicembre 2008, vedi art.28)
    • Titolo V (Utilizzatori a valle, art.37-39)
    • Titolo VI (Valutazione, art.40-54)
    • Titolo VII (Autorizzazione, art.55-66)
    • Titolo XI (Inventario delle classificazioni, art.112-116, escluso art.113 che entrerà in vigore il 1º dicembre 2010)
    • Titolo XII (Informazioni, art.117-120)
    • Articoli 128 (libera circolazione), 134 (preparativi per l'istituzione dell'Agenzia) e 136 (misure transitorie riguardanti le sostanze esistenti)
  • dal 1º giugno 2009 entra in vigore il Titolo VIII (Restrizioni, art.67-73 e connesso Allegato XVII)

Il Titolo X istituisce l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA - European Chemicals Agency) allo scopo di gestire e, in alcuni casi, di realizzare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del regolamento e di assicurare la coerenza a livello comunitario in relazione a tali aspetti.

Il Titolo XI è stato soppresso e sostituito dal Titolo V del regolamento 1272/2008 (CLP) a partire dall'entrata in vigore di quest'ultimo.

Il regolamento (CE) n.1907/2006 ha demandato agli Stati membri il compito di:

  1. definire il piano dei controlli, la sorveglianza e le sanzioni (art.126)
  2. stabilire le misure di accompagnamento/supporto alle imprese

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art.126, l'Italia è inadempiente, non avendo pubblicato, entro il 1º dicembre 2008, il decreto legislativo previsto, mentre è stato pubblicato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 marzo 2009 (G.U. n.82 dell'8 aprile 2009), concernente "programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche «estremamente preoccupanti», di cui all'articolo 57 del Regolamento CE 1907/2006 (REACH)", nel quale sono state fissate le agevolazioni alle attività di sviluppo sperimentale, eventualmente comprendenti anche attività non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche “estremamente preoccupanti”.

Allegato XIV[modifica | modifica wikitesto]

L'elenco delle sostanze la cui produzione, commercializzazione e utilizzo nel territorio dell'Unione europea deve essere soggetto ad autorizzazione è contenuto nell'allegato XIV del regolamento, modificato dal regolamento 143/2011 del 17 febbraio 2011[1], dal Regolamento 125/2012 del 14 febbraio 2012[2] e dal comunicato ED/87/2012 del 15/06/2012 dell'ECHA[3]

Le sostanze soggette ad autorizzazione sono le seguenti (salvo ulteriori aggiornamenti)

  1. 5-terz-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene; CAS 81-15-2
  2. 4,4'-diamminodifenilmetano (MDA); CAS 101-77-9
  3. esabromociclododecano (HBCDD); CAS 3194-55-6, 25637-99-4, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8
  4. bis(2-etilesil)ftalato (DEHP); CAS 117-81-7
  5. benzilbutilftalato (BBP); CAS 85-68-7
  6. dibutilftalato (DBP); CAS 84-74-2[1]
  7. diisobutilftalato (DIBP); CAS 84-69-5
  8. triossido di diarsenico; CAS 1327-53-3
  9. pentossido di diarsenico; CAS 1303-28-2
  10. cromato di piombo; CAS 7758-97-6
  11. giallo solfocromato di piombo (Pigmento Giallo 34); CAS 1344-37-2
  12. rosso cromato molibdato solfato di piombo (Pigmento Rosso 104); CAS 12656-85-8
  13. tris(2-cloroetil)fosfato (TCEP); CAS 115-96-8
  14. 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT); CAS 121-14-2[2]
  15. 1,2-bis(2-metossietossi)etano (TEGDME; triglyme); CAS 203-977-3
  16. 1,2-dimetossietano (dimetiletere del glicol etilenico; EGDME); CAS 203-794-9
  17. triossido di diboro; CAS 215-125-8
  18. formammide; CAS 200-842-0
  19. bis(metansolfonato) di piombo(II); CAS 401-750-5
  20. 1,3,5-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (TGIC); CAS 219-514-3
  21. 1,3,5-tris((2S e 2R)-2,3-epossipropil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (α-TGIC); CAS 423-400-0
  22. 4,4'-bis(dimetilammino)benzofenone (chetone di Michler); CAS 202-027-5
  23. N,N,N',N'-tetrametil-4,4'-metilendianilina (base di Michler); CAS 202-959-2
  24. (4-((4-anilino-1-naftil)(4-(dimetilammino)fenil)metilen)cicloesa-2,5-dien-1-iliden)dimetilammonio cloruro (Blu basico 26) (con ≥ 0.1% di chetone di Michler o base di Michler); CAS 219-943-6
  25. (4-(4,4'-bis(dimetilammino)benzidriliden)cicloesa-2,5-dien-1-iliden)dimetilammonio cloruro (Violetto basico 3) (con ≥ 0.1% di chetone di Michler o base di Michler); CAS 208-953-6
  26. [[alcol 4,4'-bis(dimetilammino)-4''-(metilammino)tritilico]] (con ≥ 0.1% di chetone di Michler o base di Michler); CAS 209-218-2
  27. α,α-bis(4-(dimetilammino)fenil)-4-(fenilammino)naftalen-1-metanolo (Blu solvente 4) (con ≥ 0.1% di chetone di Michler o base di Michler)[3]

Allegato XVII[modifica | modifica wikitesto]

L'elenco delle "restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi" è contenuto nell'Allegato XVII del regolamento. Queste sostanze non sono soggette ad autorizzazione preventiva, ma importatori, utilizzatori e distributori sono soggetti alle restrizioni ivi elencate.

Differenze[modifica | modifica wikitesto]

Rispetto alla passata legislazione in materia, la novità introdotta è l'inversione dell'onere della prova. In altri termini, sarà l'industria chimica a garantire, attraverso una particolare serie di test sulle materie prime, la non dannosità dei prodotti che produce e/o commercializza, e non sarà più lo Stato membro a dover legiferare per consentire la circolazione dei prodotti chimici.

Vi è anche una revisione delle schede di sicurezza (SDS o MSDS). A partire dal 1º giugno 2015 le schede di sicurezza devono essere aggiornate conformemente all'allegato II del regolamento; tuttavia, è stato precisato dall'Unione europea che tale revisione va resa non a partire dall'entrata in vigore del regolamento ma solo alla prima occasione utile (ad esempio se si introducono cambiamenti nel prodotto che si commercializza o se cambiano le sue frasi di rischio).

Sviluppi[modifica | modifica wikitesto]

Nel Green Deal europeo del 2020 fu lanciato l'impegno a aggiornare il regolamento REACH per vietare fra le 7.000 e 12.000 sostanze tossiche in tutti i prodotti di consumo, eccetto i casi in cui fossero realmente essenziale. L'obbiettivo era tra le priorità della Commissione Europea, ma rischia di essere radicalmente rivisto a causa del lobbying dell'industria chimica e delle posizioni assunte dal Partito Popolare Europeo.[4]

Note[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

Controllo di autoritàGND (DE7562092-3