REACH

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, cerca
bussola Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Reach.

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, ha lo scopo principale di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da sostanze chimiche già esistenti (introdotte sul mercato prima del settembre 1981) e nuove (dopo il settembre 1981) e al contempo mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea.

È costituito da XV Titoli suddivisi in 141 articoli e 17 allegati tecnici e, trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, non necessita di alcun atto di recepimento od attuazione ed è immediatamente applicato dagli stati membri con scadenze diverse per i vari titoli:

  • dal 1º giugno 2007 sono entrati in vigore:
    • Titolo IV (Informazioni all’interno della catena di approvvigionamento, art. 31-36)
    • Titolo IX (Tariffe e oneri, art.74)
    • Titolo X (Agenzia, art.75-111)
    • Titolo XIII (Autorità competenti, art.121-124)
    • Titolo XIV (Applicazione, art.125-127)
    • Titolo XV (Disposizioni transitorie e finali, art.128-141, escluso art.136)
  • dal 1º giugno 2008 sono entrati in vigore:
    • Titolo II (Registrazione delle sostanze, art.5-24)
    • Titolo III (Condivisione dei dati, art.25-30) e registrazione preliminare delle sostanze “soggette a regime transitorio” (dal 1º giugno al 1º dicembre 2008, vedi art.28)
    • Titolo V (Utilizzatori a valle, art.37-39)
    • Titolo VI (Valutazione, art.40-54)
    • Titolo VII (Autorizzazione, art.55-66)
    • Titolo XI (Inventario delle classificazioni, art.112-116, escluso art.113 che entrerà in vigore il 1º dicembre 2010)
    • Titolo XII (Informazioni, art.117-120)
    • Articoli 128 (libera circolazione), 134 (preparativi per l’istituzione dell’Agenzia) e 136 (misure transitorie riguardanti le sostanze esistenti)
  • dal 1º giugno 2009 entra in vigore il Titolo VIII (Restrizioni, art.67-73 e connesso Allegato XVII)

Il Titolo X istituisce l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA - European Chemicals Agency) allo scopo di gestire e, in alcuni casi, di realizzare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del regolamento e di assicurare la coerenza a livello comunitario in relazione a tali aspetti.

Il Titolo XI è stato soppresso e sostituito dal Titolo V del Regolamento 1272/2008 (CLP) a partire dall'entrata in vigore di quest'ultimo.

Il Regolamento (CE) n.1907/2006 ha demandato agli Stati membri il compito di:

  1. definire il piano dei controlli, la sorveglianza e le sanzioni (art.126)
  2. stabilire le misure di accompagnamento/supporto alle imprese

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art.126, l'Italia è inadempiente, non avendo pubblicato, entro il 1º dicembre 2008, il Decreto Legislativo previsto, mentre è stato pubblicato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2009 (G.U. n.82 dell’8 aprile 2009), concernente programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche «estremamente preoccupanti», di cui all'articolo 57 del Regolamento CE 1907/2006 (REACH), nel quale sono state fissate le agevolazioni alle attività di sviluppo sperimentale, eventualmente comprendenti anche attività non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche “estremamente preoccupanti”.

[modifica] Differenze

Rispetto alla passata legislazione in materia, la novità introdotta è l'inversione dell'onere della prova. In altri termini, sarà l'industria chimica a garantire, attraverso una particolare serie di test sulle materie prime, la non dannosità dei prodotti che produce e/o commercializza, e non sarà più lo Stato membro a dover legiferare per consentire la circolazione dei prodotti chimici.

Vi è anche una revisione delle schede di sicurezza (SDS o MSDS). A partire dal 1 giugno 2007 le schede di sicurezza devono essere aggiornate conformemente all'allegato II del regolamento; tuttavia, è stato precisato dall'Unione europea che tale revisione va resa non a partire dall'entrata in vigore del regolamento ma solo alla prima occasione utile (ad esempio se si introducono cambiamenti nel prodotto che si commercializza o se cambiano le sue frasi di rischio).

[modifica] Collegamenti esterni

Strumenti personali
Namespace
Varianti
Azioni
Navigazione
Comunità
Stampa/esporta
Strumenti
Altre lingue