Norme ambientali
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[modifica] Fonti delle norme ambientali
Le norme ambientali dettate dal legislatore o da altre fonti di legislazioni sono norme giuridiche e quindi cogenti. La norma ambientale si dice cogente perché impone un comando ai soggetti che devono osservarla. Questi soggetti sono obbligati all'osservanza del precetto siano questi imprese (corretto smaltimento dei rifiuti industriali), privati (corretto smaltimento dei rifiuti urbani), o enti pubblici (corretto rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale).
[modifica] Norme volontarie o Norme tecniche
Accanto a queste norme cogenti sussistono altre norme ambientali che non hanno natura legislativa, non sono cioè emanate dal parlamento (camera dei deputati, Senato della Repubblica) o da altra fonte legislativa (ad esempio l'assemblea regionale); questa categoria di norme non cogenti si dicono norme volontarie. Le norme volontarie sono infatti norme tecniche che vengono emanate da organismi nazionali (UNI) o da organismi europei (Comitato Europeo di Normazione o CEN) o da organismi internazionali (ISO). Lo scopo delle norme emanate dai predetti organismi tecnici (UNI; ISO; CEN) è quello di creare la circolazione di merci capitali, persone e servizi in un libero spazio economico abbattendo le barriere tecniche che esistono di fatto fra Stato e Stato ed impediscono l'affermarsi del libero mercato.
[modifica] Regolamenti e direttive comunitarie nell'ambito europeo
Nell'ambito europeo, sussiste allo stato attuale della legislazione ambientale, la necessità di realizzare un mercato unico attraverso l'armonizzazione delle normative tecniche nazionali con conseguenze imposizioni di Standard tecnologici validi per tutti gli stati membri. Sul piano legislativo, questo scopo diretto a creare i limiti soglia (standard) uguali in tutti i paesi membri della comunità si realizza attraverso strumenti legislativi comunitari quali i regolamenti e le direttive comunitarie.
[modifica] Limiti Soglia
I limiti soglia cioè i limiti che stabiliti dagli standard tecnologici (cioè dalla tecnica) non si devono superare nelle attività di scarico dei reflui industriali, nelle emissioni dei reflui gassosi, nello smaltimento dei rifiuti, sono limiti che non impediscono l'inquinamento (ad esempio sotto i 100 mg/l di scarico dell'alluminio) l'inquinamento sussiste ma è tollerabile). I limiti soglia sono nella realtà delle cose:
- limiti di tollerabilità dell'inquinamento del nostro paese.
Le norme ambientali di regola sono costruite come norme giuridiche nei limiti soglia, esse cioè recepiscono gli standard tecnici (regole tecniche) forniti dalla scienza e ne rendono cogente la loro osservanza. Obbligano cioè i soggetti a cui si rivolgono (i destinatari) ad osservare e rispettare i predetti limiti e ne sanzionano l'inosservanza perfino con la sanzione amministrativa o penale. È evidente però che la politica legislativa dei limiti soglia non elimina l'inquinamento naturale. La società industriale e post-industriale si caratterizza per attività seriali che si ripetono cioè nel tempo. Le attività produttive, i beni dei consumatori (esempio gli autoveicoli) incidono lentamente ma continuamente sull'ambiente naturale. Anche se le imprese giornalmente rispettano i limiti soglia, anche se i consumatori giornalmente dotano i loro autoveicoli di benzina a basso tenore di inquinamento (metano) tuttavia l'effetto cumulativo di dette attività che pur rispettando singolarmente considerate i limiti soglia, cagiona l'inquinamento dell'ambiente naturale (acqua, aria, suolo). Nasce da ciò la necessità che la scienza scelga dei limiti soglia che siano protezionistici e cioè che prevengono l'inquinamento e non semplicemente la tollerino. La norma ambientale come norma protezionistica, dovrebbe imporre alla scienza la fissazione di limiti soglia molto rigorosi in modo tale che questi limiti evitino non solo un pericolo attuale dell'inquinamento ma anche un pericolo remoto per le generazioni future.
[modifica] Voci correlate
- direttiva 2002/95/CE (detta RoHS)
- AA.VV., "Codice della normativa ambientali" - Ed. AmbienteDiritto.it - ISSN 1974-9562 [1]
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