Bene (diritto)

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In diritto, è bene in senso giuridico qualsiasi entità materiale o immateriale giuridicamente rilevante e giuridicamente tutelata.

Indice

[modifica] Concetto di bene

La nozione di bene in senso giuridico va distinta dalla nozione di bene in senso economico; il primo concetto è infatti più ampio e ricomprende non solo i beni in senso economico ma tutti i beni che sono tutelati giuridicamente.

Per avere rilevanza giuridica i beni devono essere:

  • utili, cioè idonei a soddisfare un bisogno e capaci di arrecare utilità all'uomo;
  • accessibili, cioè suscettibili di appropriazione da parte dell'uomo con i normali mezzi a disposizione;
  • limitati, cioè disponibili in natura in quantità limitata rispetto ai bisogni dell'uomo.

Ci sono cose che la natura offre in quantità, se non illimitata, certamente superiore ai bisogni dell'uomo (la luce del sole, l'aria, l'acqua del mare), le res communes omnium: sono cose che appartengono a tutti o, ciò che è lo stesso, a nessuno, dal momento che nessuno ha interesse a stabilire con esse un rapporto di appartenenza, che ne riservi a sé l'uso con esclusione dell'uso degli altri.
Il diritto, il quale regola rapporti fra gli uomini, nelle molteplici manifestazioni della vita sociale, si occupa delle cose solo in quanto esse siano materia di possibile conflitto fra gli uomini.
Sono beni, per il codice civile italiano, soltanto “le cose che possono formare oggetto di diritti” (art. 810 c.c.). La nozione giuridica di bene è, in questo modo, reso interdipendente con il concetto di proprietà: sono beni le cose che l'uomo ha interesse a fare proprie, a fare oggetto di un proprio diritto, che escluda gli altri dalla loro utilizzazione.

La norma esclude anche che siano beni le cose che la legge vieti possano formare oggetto di diritti: le cose in relazione alle quali è legislativamente valutato come non degno di tutela l'interesse a stabilire un rapporto di appartenenza (come, ad esempio, le parti del corpo umano o le specie vegetali protette).

Sono beni, e in particolare beni mobili, le energie naturali, se “hanno un valore economico” (art. 814 c.c.). Il che vale a dire che esse sono beni se rese attive dall'uomo e cedute per un dato prezzo dal produttore al consumatore.

Per l'art. 810 c.c. sono beni le “cose”. Non ogni entità suscettibile di formare oggetto di diritto dunque, ma solo gli oggetti materiali o “corporali”. Questa conclusione emerge per induzione dalla disciplina legislativa dei beni, che è disciplina delle cose suscettibili di apprensione fisica, di materiale impossessamento. Solo per gli oggetti materiali il possesso da parte di un soggetto esclude il possesso di altri, la sua dominazione sulla cosa risulta incompatibile con quella di ogni altro soggetto (le energie appaiono quali cose corporali alla stregua del concetto che di queste avevano i Romani, ossia di cose che digito tetigere possumus).

A questi beni, che sono trovati dal diritto, si aggiungono altri che sono creati dal diritto (es. titoli di credito: l'interesse a stabilire con essi un rapporto di appartenenza nasce dal valore che il diritto, e solo il diritto attribuisce loro, riconoscendo al proprietario la titolarità del diritto in essi menzionato).

Sono beni le cose che “possono formare oggetto di diritti”, che sono astrattamente suscettibili di esserlo: sono beni perciò anche le cose di nessuno (res nullius), se e in quanto possono in forza dell'occupazione diventare oggetto di diritto e di proprietà.

[modifica] Classificazioni

La nozione di bene in senso giuridico può essere distinta in differenti categorie:

[modifica] Beni immobili e beni mobili

Una prima distinzione (rappresentante la Summa Divisio) va posta tra beni mobili e beni immobili:

  • beni immobili sono il suolo e tutte le cose incorporate ad esso che se spostate modificherebbero la propria natura o utilità;

Ulteriore distinzione va fatta tra beni immobili per natura e beni immobili per determinazione di legge.

In una posizione intermedia tra mobili ed immobili si trovano i beni mobili iscritti in pubblici registri. La loro legge di circolazione presenta forti analogie con quella degli immobili (sono ad esempio capaci di ipoteca), ma per ciò che non dispongano le norme che li riguardano, essi sono sottoposti alle norme proprie dei beni mobili (art. 815 c.c.). Rientrano in questa categoria autoveicoli, navi, aeromobili.

[modifica] Beni materiali e beni immateriali

La seconda distinzione riguarda i beni in senso materiale e beni in senso immateriale.

[modifica] Beni fungibili e beni infungibili

la terza distinzione si rapporta a valutazioni economico-sociali, spesso contrastanti con i criteri delle scienze fisiche o naturali.

  • Sono beni fungibili quei beni che possono essere sostituiti indifferentemente con un altro, per qualità e quantità, in quanto non interessa avere proprio quel bene specifico (es. se acquisto un libro intitolato "Le meraviglie del mondo" non mi interessa averne uno in particolare, ma interessa che sia il libro che ho scelto e che rispecchi la quantità e la qualità che ho richiesto) .
  • Sono beni infungibili quei beni unici fra quelli del suo genere per una caratteristica particolare e che nn consente di averne altri simili (es. un quandro di Picasso, l'originale è unico).

[modifica] Bibliografia

  • Bianca, La proprietà, Milano, 2004
  • Biondi, I beni, Torino, 1956
  • Pugliatti, Beni (teoria generale), in Enc. dir. V, 164

[modifica] Voci correlate

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