Utente:Puxanto/Sandbox/Ius Quiritium

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Con la locuzione Ius quiritium (pron. ius quirizium) si parla del primo sistema giuridico arcaico romano, adatto ad una società ristretta ovvero quella dei soggetti qualificati Quiriti, elaborato da una serie di organismi "politici" quali la civitas, le gentes e le familiae era incentrato soprattutto nel diritto familiare e dominicale e era elaborato con regole giuridico-religiose[1].

Storia[modifica | modifica wikitesto]

Primo sviluppo: dall'epoca più arcaica sino alla prima metà del VIII secolo a.C.[modifica | modifica wikitesto]

Secondo gli storici Roma non si è formata da una vera fondazione ma da parte di varie gentes le quali abitavano nei territori circostanti; perciò le usanze di questi prime popolazioni e le usanze (mores), tramandate e rivelate al popolo dalla casta sacerdotale, di queste prime popolazioni vengono a creare il primo nucleo del diritto del ius Quiritium. Il fondamento iniziale è magico-religiose poichè le prime popolazioni riteneva che nella realtà della vità quotidiana c'era il costante intervento di forze soprannaturali.

Piena attività del Ius Quiritium: seconda metà dell'VIII secolo a.C. al VI secolo a.C.[modifica | modifica wikitesto]

Nel periodo regio il diritto quirito ha piena attività, secondo il Guarino dal VII al VI secolo a.C.. Secondo la tradizione portata dalle fonti (tutte successive di parecchi secoli: Plutarco, Cicerone, Pomponio, Gaio e altri) lo ius Quiritium si forma completamente in poco meno di un cinquantennio grazie all'azione di emanazione di Romolo (a cui si attribuisce il nome Quirino e perciò il termine ius Quiritium) e Numa Pompilio, ma gli studiosi sono più propensi nel ritenere che abbiano origini dalle usanze arcaiche e siano sfociati nel ius Quiritium.All'azione legislativa dei sacerdoti si affianca come ausilio e rafforzatore la figura del rex.

Crisi e scomparsa del Ius Quiritium: Dal V secolo a.C. al basso impero[modifica | modifica wikitesto]

Nascono vari contrasti tra i patrizi e plebei raccontati da Livio e Dionigi d'Alicarnasso, poichè i plebei si erano accorti che i pontefici (a quel tempo solo di origine patrizia) rivelavano dei mores che erano a favore dei soli patrizi. La plebe ormai esasperata chiede e ottiene, dopo vari tumulti, una legge scritta nel 450 a.C. con l'emanazione delle XII Tavole. Da questo evento inizia un processo di laicizzazione del diritto: i laici vengono a conoscenza del funzionamento del calendario e dei sistemi processuali che indeboliscono i mores e perciò il ius Quiritium. Il diritto antico dall'altra viene affiancato dalla lex: le varie lex rogata, lex data, plebisciti plebei e i senaconsulti. Tutti questi fattori fanno indebolire sempre di più il ius Quiritium ,che era un diritto a cui potevano usufruire solo i Quiriti (i patrizi), mentre le altre lex potevano essere usati da un più amplio nucleo di soggetti. La fine del ius Quiritium si ha nel 367 a.C. (data simbolica) quando vengono emanate le leges liciniae sextiae che danno la parità tra patrizi e plebei su molti aspetti della vita politica e sul diritto. Il ius Quiritium viene a contatto con il primo nucleo del ius Civile dove nel IV secolo a.C. i termini ius Quiritium e ius Civile diventano sinonimi[2] , infatti, vari residui del ius Quiritium si riscontrano nel ius Civile (diritto derivato dalle XII tavole a opera della giurisprudenza laica) e nelle legis actiones dove troviamo nominato il termine ex iure Quiritium in alcuni atti formali. Infine la scomparsa degli atti formali quiriti compresenti nel ius Civile è stata favorita dalla necessità degli scambi commerciali con le popolazioni conquistate e da un sentimento di sfiducia nei confronti delle religione pagana. La diffusione del Cristianesimo ha accelerato ulteriormente questo fenomeno.

Analisi del Ius Quiritium[modifica | modifica wikitesto]

Da dove deriva il termine Quiritium[modifica | modifica wikitesto]

Le fonti ci tramandano due tradizioni della derivazione del termine Quiritium. La prima ci dice che è l'antica accezione con cui si identificavano i Romani e che poi con cui viene divinizzato Romolo primo re di Roma e trasposto nel termine di Quirino che significherebbe dio dei romani dove Quirino rappresenterebbe prorpio l'essenza romana. La seconda tradizione invece tramandati ci raccota che il termine Quirites deriverebbe dal termine più arcaico co-iurites che significherebbe letteralmente: coloro che godono degli stessi diritti; proprio questa accezione sarebbe di aiuto a comprendere che questo sarebbe il diritto dei patrizi pater familia che si trovano a avere lo stesso status e gli stessi diritti.

Sfera di applicazione del ius Quiritium[modifica | modifica wikitesto]

Il ius Quiritium è il diritto privato arcaico e i riti sacri delle prime comunità romane. Essendo composto da usanze arcaiche ha caratteristiche più magico-religiose che tipicamente giuridiche. La comunità romana utilizzava questo diritto per la giustizia privata poichè la forza dello Stato soprattutto nel regnum risulta molto debole. Il diritto di quell'epoca stabiliva infatti che erano i patres familiae o eventualmente le gentes a decidere le pene nella comunità, poichè il rex non si intromise mai in maniera incisiva, nemmeno quando la sua posizione diventò più forte. Compito del re e dei magistrati era infatti punire solo alcuni delitti quelli relativi a tradimento e a sovversione interna, i delitti militari e, forse, gli omicidi, con l'attiva partecipazione dei figli e degli altri stretti parenti dell'ucciso. Per lo più il rex si occupò di controllare la regolarità degli atti compiuti dalle gentes e dai patres familiae, demandado loro l'attuazione delle sanzioni previste. In poche parole a quel tempo, tranne che per i mores,i capi delle familiae e delle gentes detenevano il quasi un potere assoluto nella comunità.[3]

Le fonti normative del Ius Quiritium[modifica | modifica wikitesto]

Da in pratica tutti gli studiosi viene sottolineato il lineare collegamento tra mores e Ius Quiritium dove il primo sarebbe il nucleo fondamentale di composizione del diritto dei Quiriti. Questo è vero però le stessse fonti sottolineano prima di tutto l'esistenza di leges regiae relative proprio ai poteri del pater familias o al rapporto tra pater familias e i suoi alieni iuris oppure il potere di foedera con cui il re poteva stabilire delle privilegi a alcuni soggetti che sono esterni alla città di Roma. Ma vediamo tutti queste fonti normative in dettaglio:

  • mores: Costituisce la fonte di diritto più arcaico e senza dubbio da questi che nasce la struttura del Ius Quiritium divenendo senza dubbio il nucleo fondamentale almeno nell'epoca più arcaica.
  • lex regia: Costituisce la radice del potere di emanazione da parte del rex, da molti studiosi viene sottolineato un profondo collegamento tra mores e leges regia, quelle di ambito privato, risultano essere riaffermazioni pubbliche di più antichi mores davanti alle curie (non sempre però perchè ci sono anche delle leges regiae che si distaccano dai mores). In questo ambito però la tradizione ci racconta anche di leges regiae che riguardano il potere patriarcale dei pater familia che in alcuni casi ne definiscono i limiti oppure che definiscono vari rapporti tra pater e filii familias e i vari riti religiosi riconucibili a tale atto normativo è plausibile pensare che erano entrati all'interno del Ius Quiritium.
  • foedera: Questi sono dei patti fatti tra i Romani e i popoli vicini per vivere in pace o per conseguire dei risultati economici, appunto tra questi risulta che il rex poteva concedere una cittadina romana minore (successivamente nell'età repubblicana chiamata latium minor e latium maior, dipendeva tutto da quanti diritti tipici del cittadino romano venivano concessi). Secondo Dionigi d'Alicarnasso in un primo tempo questi foedera erano temporanei poi verso la fine dell'età regia dovevano essere diventati dei veri e propri regole speciali da rispettare sempre. Appunto poichè il Ius Quiritium era il diritto del cittadino romano oltre che del pater familias è possibile che tramite queste fonti si sia allargata la sfera di persone che potevano usufruire del Ius Quiritium(Es:foedus Cassianum ma la tradizione di storici antichi ci parla anche di rapporti tra romani e sabini in cui questi secondi sarebbero entrati addirittura nel senato di Roma).

I soggetti del ius Quiritium[modifica | modifica wikitesto]

Pater e latini[modifica | modifica wikitesto]

Grazie anche all'opera delle Istituzioni di Gaio possiamo sapere che c'era una categoria o una classe di cittadini della Città denominati Quiriti. Questi Quiriti, che non erano atro che i patrizi, godevano di una situazione di parità gli uni con gli altri. Per avere la piena capacità giuridica bisogna avere che caratteristiche essere avere la cittadinanza romana, essere liberi e avere lo status di pater familias; Dall'altra i pater gens o i singoli gentiles. C'erano però delle eccezioni infatti alcune volte per concessione del rex o dai consoli tramite foedus poteva essere concessi alcuni diritti a popoli esterni vicini denominati latini si consentiva: il ius migranti, diritto di potersi trasferire a Roma, ius suffragi, diritto di voto, ius commercium, diritto di poter compiere atti transitivi, connubium, poter contrarre matrimonio valido con un romano.

Ulteriori soggetti del diritto antico[modifica | modifica wikitesto]

Altri soggetti che avevano poteri giuridici minori, ma solo per determinate situazioni di garanzia, erano: i nexi, il soggetto col nexum vincolava il proprio corpo o tamite lavoro a garanzia di una prestazione dovuta al creditore, i vades, garantivano la comparizione del convenuto nel processo (soprattutto quelli penali) e i praedes, garanti di restituzione della cosa nella legis actio sacramentum in rem o garanti del versamento dell'erario (summa sacramentum) o ancora garanti di prestazioni dovute al populus romanus. Nel processo in iure poi c'era la figura del vindex che interveniva in favore di chi stava subendo una manus iniectio assumendosi così l'onore del debito del soggetto e la sentenza del processo o nel sacramentum in rem la figura dell' adsertor in libertatis che affermava la libertà di un individuo presunto schiavo nelle causae liberales. Gli addicti legati da debito che per questo erano ridotti come schiavi, venduti o uccisi per addictus del magistrato. Gli auctorati che si legavano tramite auctoramentum per combattere come gladiatori e riceverne il compenso.

Il formalismo dello Ius Quiritium[modifica | modifica wikitesto]

Questo ius era caratterizzato da actus legitimi, riti imbevuti di sacralità e di formalismi, che proprio per questi motivi in genere non tolleravano l'apposizione clausole.
Le formule giuridiche, pronunciate davanti testimoni o magistrati, vincolavano chi le pronunciava nei confronti della controparte ma soprattutto nei confronti degli dei. In pratica, la violazione delle promesse avrebbe avuto effetti gravi sia sul piano religioso che civile.
I riti in questione avrebbero dovuto contenere formule (ex iure Quirites) ben precise che chiamassero in causa il "diritto dei Quiriti". Per acquistare la proprietà di un terreno agricolo, tramite mancipatio, ad esempio, un cittadino avrebbe dovuto pronunciare davanti ai testimoni e al magistrato la formula sacra:

(LA)

«hunc ego fundum ex iure Quiritium meum esse aio.»

(IT)

«dichiaro che questo fondo mi appartiene in base al diritto dei Quiriti»


se sbagliava nella pronuncia della formula l'atto non era valido. Se all'inizio però l'atto formale era condizione necessaria e sufficente per la validità dell'atto stesso, successivamente risulto solo necessario ma non pìù sufficente poichè si aggiunsero altri requisiti non formali (il pagamento del bene, ecc.)

Gli istituti probabili del ius Quiritium[modifica | modifica wikitesto]

Mancipatio: nasce come una sorta di compravendita-baratto nell'applicazione più arcaica, dove la res mancipi (infatti la mancipatio poteva essere utilizzata solo per alcuni beni non per tutti) veniva scambiata con un bronzo grezzo che si doveva pesare con la bilancia tenuta da un libripens oltre che con la presenza del venditore e compratore oltre che di cinque testimoni cittadini romani puberi, sostituito con lingotti di bronzo recanti il peso, successivamente con moneta coniata poi la mancipatio e la pesatura si separarono poichè la pesatura divenne solo atto simbolico. I pontefici poi decisero che si poteva trasferire anche gli alieni iuris senza effettivo prezzo ma simbolicomente di una moneta. Gaio ci dice alcune frasi formali che venivano pronunciate:

(LA)

«Hanc ego rem ex iure Quiritium meam esse aio...aeque mihi empta esto hoc aere aeneaque libra.»

(IT)

«Affermo che questo bene è mio secondo il diritto dei Quiriti...ed esso mi sia comprato con questo bronzo e con questa bilancia di bronzo»

Il problema sorge per le res nec mancipi che non potevano essere vendute e comprate col mancipio ma solo con l'istituto futuro della traditio perciò si ritiene che un istituto antecedente poi chiamato traditio sia esistito.

Manus: è la potestas sulla moglie e le mogli dei figli e nipoti. Questo istituto in antico era strettamente collegato col matrimonio poichè non esistevano l'uno senza l'altro anche se il marito se era alieni iuris non poteva detenere la manus della propria moglie ma la deteneva il proprio pater familias (la moglie diventava così appartenente alla familias del marito e non apparteneva più alla propria familias di origine). Per ottenere la manus erano previsti due diversi atti:

  • confarreatio: atto solenne con la pronucia di determinate parole una sorta di vero e proprio matrimonio (con dieci testimoni, il flamen Dialis e con un sacrificio a Giove di pane e farro).
  • coemptio: finta compera mediante mancipatio in cui si acquistava la donnain qualità di moglie
  • usus: la manus si acquistava per usucapione dove il marito esercitava per un anno la manus senza però avere fatto nessun atto descritti tra quelli precedenti.

Patria potestas: era il diritto del pater di disporre degli alieni iuris(le persone sottoposte alla sua potestas tra cui i figli e ivari parenti). Nel periodo arcaico era un potere fortemente patrimoniale infatti i filii familias si trovavano nella condizione di mancipio ovvero potevano essere dati a un terzo tramite mancipatio di solito usati come garanzia per un debito che dopo la restituzione della prestazione ci sarebbe stata la restituzione dei figli, ma potevano essere anche venduti.

Dominica potestas: era il potere del pater familias sulla res tra cui erano compresi in questa gamma gli schiavi. All'inizio era fortemente potestativo e solo in un secono momento nel periodo classico assumera molto più carattere patrimoniale.

Nuncupatio: E' la prima clausola antica di cui si ha notizia derivata XII Tavole ma si pensa era gia presente nei mores utilizzata nel nexum e nella mancipatioe nel testamentum per eas et libram. Questa si utilizzava quando le parti nel momento di tacere invece facevano una dichiarazione a cui poi dovevano così da modificare un negozio formale. Secondo tale regola:

(LA)

«cum nexum faciet mancipiumque ,uti lingua nuncupassit, ita ius esto.»

(IT)

«Quando qualcuno fa un accordo o un trasferimento lo annuncia oralmente, gli sarà data ragione.»

Nexum, Vades, e praedes: il Nexum era un atto con cui il nexi vincolava il proprio corpo o il proprio lavoro come prestazione per il creditore, i vades, garantivano la comparizione del convenuto nel processo (soprattutto quelli penali) e i praedes, garanti di restituzione della cosa nella legis actio sacramentum in rem o garanti del versamento dell'erario (summa sacramentum) o ancora garanti di prestazioni dovute al populus romanus

Vindicatio si rivendicava la proprietà della res dal parte del proprietario dominus ma il legame tra bene e proprietario era talmente stretto che si usava: ex iure Quiritium meum esse aio cioè non si rivendicava la proprietà della res ma la res stessa come propria solo dal periodo preclassico comparirà il termine proprietà con dominium ex iure Quiritium utilizzato anche nel sacramentum in rem, che ha origini quirite e l' agere in rem per sponsionem,del periodo classico. Un esempio ci da Gaio è questo pronunciato dal giudice:

(LA)

«Si paret hominem ex iure Quiritium Aulii Agerii»

(IT)

«Se sembra che lo schiavo è di Aulo Agerio secondo il diritto dei Quiriti»

Una figura a parte è la vindicatio in servitutem mancipi fatta tramte mancipatio di cui alcuni studiosi tra cui il Guarino ipotizzano l'origine quirita.

Obligationes e delictus: Tra le figure obbligate c'erano i nexi, i vades, e i praedes che erano garanti poi il vindex (vedi Ius Quiritium#I soggetti del ius Quiritium), i soggetti legati da vincoli corporali nei riguari di un colpevole di reato minore nei riguardi di un pater familias o di un sua res (si pensi al furto in fragranza di reato) il quale poteva infliggere al vincolato un danno corporale con caratteristiche sacrali. Per i reati più gravi come l'uccisione di un pater familias o di un appartenente al gruppo parentale allora si uccideva il colpevole, la tradizione in riferimento dei more maiorum (secondo altri sarebbe secondo altri storici antichi sarebbe prevista da una lex regia di Numa Pompilio) ci parla anche dei parricidas distinti in uccisori di uomini liberi di cui non si sa la pena e di uccisione di un parente sii incorreva nella poena cullei per altri reati gravi nella sacertà come sacrificio a una divinità. La stessa comunità faceva in modo di rendere impossibile al colpevole di difendersi e al pater familias di poter riceve giustizia. Da un altra parte esistevano anche la fiducia cum creditore e il pignus datum che nel periodo più arcaico si basavano su un rapporto fiduciario etico-sociale forse derivato dalle usanze antiche e solo poi diventato giuridico.

Sponsio: si ritiene che all'inizio questo istituto era un atto sacrale che generava solo vincoli etico-religiosi ma molto velocemete anche natura giuridica il quale gravava su chi era soggetto alla manus iniectio, si ritiene che sia la prima obligatio dove il debitore si legava con creditore con una promessa formale vincolante da cui si sviluperà la stipulatio o la legis actio per iudicis postulationem o la adpromissio nei periodi successivi.

Adrogatio: Era un istituto che consentiva di sottomettere un pater familias (arrogato) e le sue res al potere potestativo di un secondo pater familias (arrogante) facendolo diventare il primo alieni iuris rispetto al secondo, forse utilizzato anche nelle gentes dal pater gens.

Usucapio: Era un istituto tramite il cui si asumeva la proprietà di un bene avendo usufruito per un certo periodo di quel bene. Nel periodo antico era un pò diverso rispetto a quello previsto per iuris civilis, che distingueva in acquisti derivati e a titolo orginale distinzione che ab antiquo sicuramente non c'era come anche il dover dimostrare la proprietà in giudizio dimostrando a quali proprietari era appartenuto in precendenza (in pratica tutti i precedenti proprietari sino a risalire al titolo originario). Invece secondo una consuetudine poi ripresa dalle XII Tavole si acquistava il bene immobile dopo due anni di usus per acquistare invece i ceterae res(beni mobili e la donna convivente con l'uomo come se fosse moglie) l' usus era di un anno. Non serviva ne giustificazione dell'usus ne bonae fidei.

Patronato e clientela: Secondo la tradizione tramandataci da alcune fonti questo istituto sarebbe parecchio antico addirittura sarebbe stato istituito da Romolo con lex regia. Questo istituto prevedeva che singole persone o intere famiglie (clientes) erano sottoposte all'autorià di un gentiles o un pater familias (patronus) a cui dovevano prestareservizi in cambio di protezione il loro legame era vincolato da regole di fides e se il cliens danneggiava il patronus in maniera ingiusta incorreva nella sacertà.

testamenti e eredità:Il testamnto più antico che ci è pervenuto di origine quirita è il testamentum calatis comitiis che veniva pronuciato davanti al collegio dei calatis comitiis in maniera solenne e poteva essere fatto solo due volte l'anno secondo Gaio. Il testamentum in procinctu derivato dal primo e mlto simile per questo veniva fatto davanti all'esecito schierato per una battaglia. Siccome però con questi testamenti non si esignava la successore di un pater familias per questo invece veniva usata la mancipatio familiae. Riguardo all'eredità c'era anche una particolare figura di sui herditas in societas chiamata consortium ercto non cito dove la proprietà intera era singolarmente di ciascun appartenente alla societas solo in futuro ci saranno le varie divisioni ereditarie di questa societas predisposte sia iuris civilis che dal pretore. Un altra figura è l'actio dell'hereditas petitio (che assume tale nome solo nel classico), sempre su ipotesi poichè risalente a antico, dove un preteso erede impossibilitato a esercitare la potestas su res al momento posseduti da altro soggetto tramite tale azione ne rivendicava l'appartenenza.

Tutela: Le persone che non erano ab antiquo sottoposte a manus, mancipium erano sottoposte a tutela. Questi soggetti erano gli impuberi, bambini senza maturità sessuale che doveva essere accertata caso per caso solo alla fine el periodo antico le donne venivano considerate mature a 12 anni. A partire dalle XII Tavole risultano solo due tutele quella legittima (dell' adgnatus proximus) e testamentaria (ammesso qualsiasi tutore cittadino romanoanche non erede) non si sa se riconducibili a qualche mores. Questa prima tutela era all'inizio non nell'interesse del tutelato ma del pater che deteneva la tutela poichè poteva gestire i beni della persona incapace come meglio credeva. Rappresentanza:Nell'antica Roma non risulta nessuna rappresentanza in linea massima poichè solo il titolare del diritto poteva porre in essere un negozio valido sopprattutto nel ius Quiritium, conosciamo però un rincipio molto antico secondo cui schiavi e alieni iuris potevano migliorare lo status nel loro dominus o pater familias. Una figura a parte che però non è considerata una rappresentanza è il nuntium che era un messaggero che riferiva la volonta di un pater familias.

Religione:E' possibile che il ius Quiritium regolasse la religione dei familias e delle gentes poichè sappiamo che i singoli gruppi avevano un dio a cui erano particolarmente devoti e a cui dovevano rispettare dei determinati riti viene in luce questo sopprattutto per le famiglie più importanti del tempo

legis actiones: Sono atti esperiti da un pater familias che rivendica una potestas in iure. La procedura processuale generale è molto antica ma ci sono in particolare delle actio che hanno origine quiritaria:

  • Sacramentum in rem: serviva per far valere la potestas el pater familias o rivendiare una eredità o lo status di qualcuno come libero o schiavo e nel secondo perioo antico anche per alcuni diritti sui beni. L'attore doveva prendere la persona o la cosa che gli apparteneva anche con la forza oppore portare il magistrato o il rex la controparte doveva solo venire in iure per far in modo che il rex o il magistrato non autorizzasse la possessione dell'attore (in un secondo momento presentataa con l'in ius vocatio). Così avveniva che l'attore facesse la vindicatio sulla res:
(LA)

«Hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio secundum suam causam.Sicut dixi ecce tibi vindictam imposuit»

(IT)

«Affermo che questo schiavo è mio secondo il diritto dei Quiriti e in conformità della sua condizione giuridica. Come detto ecco che vi pongo sopra la vindicta»

e così dicendo poneva la festuca sullo schiavo o presunto tale. Il convenuto doveva allora porre in essere la controvindicatio per fare in modo che l'attore non si approriasse ella res e afferravano l'oggetto o la persona come per strapparselo, secondo erò alcuni studiosi la conteva nell'età più arcaica avveniva davvero e non era solo simbolica. Da qui si lasciava in custodia al magistrato e fare il sacramentum promettendo in nome di Giove prima l'attore e poi il convenuto (soprattutto in età arcaica doveva essere molto sentita e chi non era il proprietario per paura della divinità rinunciava e non faceva il sacramentum). Il sacramentum consisteva all'atto pratico di depositare 5 pecore o buoi e la parte vincene che avesse fatto il sacramentum iustum poteva ritirare le sue mentre gli altri venivano sacrificati come espiazione poi fu modificata con la lex Aternia Tarpeia.

  • manus iniectio:Era un atto esecutivo, antico quasi quanto la legis actio sacramentum in rem esperibile più recentemente solo nei casi previsti dalle disposizioni legislative nell'accezione più antica prima delle XII Tavole era probabilmente esperibile senza confessio o giudizio precedente ovvero sena iudicatus come previsto anche dopo le XII Tavole.
  • Sacramentum in personam:questa più recente del sacramentum iin rem e derivato dall'intervento del vindex nella manus iniecto, perciò fatto senza in ius vocatio poichè il vindex era già presente in tribunale.
  • pignoris capio: Non era esattamente una legis actio poichè non partecipavano ne il rex ne il magistrato e alcune volte non c'era nemmeno un convenuto, tramite questa actio l'attore che doveva comunque pronunciare parole precise prendeva la cosa in pegno. Gaio che ci parla di questa actio fa riferimenro anche ai mores oltre che alle XII Tavole e alcune leges.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Istituzioni di diritto romano sintesi pag 45
  2. ^ secondo quanto dice il testo giustinianeo I 1,22
  3. ^ Errore nelle note: Errore nell'uso del marcatore <ref>: non è stato indicato alcun testo per il marcatore Istituzioni

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

  • Mos maiorum
  • Lex regia
  • Diritto romano arcaico

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • Sesto Pomponio, Pomponii de origine juris fragmentum, recogn. et adnotatione critica instruxit F. Osannus, 1848, ISBN.
  • Riccardo Orestano, I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica, Torino, 1967, pp. 280 p, ISBN.
  • Talamanca Mario, Istituzioni di diritto romano, Giuffré, 1989, ISBN.
  • De Francisci, Primordia civitatis, ISBN.
  • Bernhard Linke et Michael Stemmler, Mos maiorum : Untersuchungen zu den Formen der Identitätsstiftung und Stabilisierung in der Römischen Republik, Stuttgart : F. Steiner, 2000, 219 pages, ISBN 3-515-07660-3 (br.) ;
  • Hans Rech, Mos maiorum. Wesen und Wirkg der Tradition in Rom, Lengerich i. W., 1936.
  • Carla Fayer, Aspetti di vita quotidiana nella Roma arcaica: dalle origini all'eta monarchica - Roma: L'Erma di Bretschneider, 1982. - 317 p.
  • Roma arcaica e le recenti scoperte archeologiche: giornate di studio in onore di U. Coli, Firenze, 29-30 maggio 1979. - Milano: Giuffre, 1980. - VIII,
  • Gennaro Franciosi, Famiglia e persone in Roma antica: dall'eta arcaica al principato - 3. ed. - Torino: G. Giappichelli, 1995!. - 256 p
  • Federico D'Ippolito, Giuristi e sapienti in Roma arcaica - Roma [ecc.] : Laterza, 1986. - 121 p.
  • Francesco Sini, Documenti sacerdotali di Roma antica - Sassari: Libreria Dessì editrice.
  • La religione romana arcaica / Georges Dumezil; con una appendice su La religione degli etruschi; edizione italiana e traduzione a cura di Furio Jesi. - Milano: Rizzoli, c1977. - 614 p. ;
  • Diritto e costume nella societa primitiva / Bronislaw Malinowski; introduzione di Antonio Colajanni. - Roma: Newton Compton, 1972. - 166 p. : ill. ;
  • Michele Strina e Livia Rizzo, Le istituzioni di Gaio;a tradotto . - Roma : Quinti, 1952. - XV, 266 p.
  • Giuseppe Falcone, Appunti sul 4° commentario delle Istituzioni di Gaio - Torino : G. Giappichelli, °2003!. - 192 p.

l mondo nuovo : la costituzione romana nella Storia di Roma arcaica di Dionigi d'Alicarnasso / Lorenzo Fascione. - Napoli : Jovene.2 volumi: 1° volume pagg 222, 1988; 2° volume pagg 197, 1993

Con la locuzione Ius quiritium (pron. ius quirizium) si intende il diritto più antico dei cittadini romani: un insieme di riti e regole giuridici e religiosi [1] che erano attinenti soprattutto ai riti sacri e alla condotta personale dei cittadini. La locuzione trae origine dal fatto che Quiriti era il nome con cui venivano chiamati i discendenti di Quirino, cioè di Romolo, il cofondatore di Roma secondo la tradizione.

Storia[modifica | modifica wikitesto]

Lo Ius Quiritium si basava sui mores, (in italiano costumi religiosi) stabiliti secondo il volere del collegio sacerdotale, tramandati oralmente e non ancora codificati in leggi né presenti in elenchi.[1] I mores erano relativi all'ambito religioso, ed, in particolare, regolamentavano i riti sacri e la condotta [2]. In età successiva, iniziò a diffondersi il bisogno di regole certe ed i re attestati dalla tradizione iniziarono a emanare leggi scritte, forse col supporto del veto della curia, (secondo alcuni anche del senato) a quanto attestano le fonti [3]. Gli studiosi invece, ritengono che solo il rex, col supporto del solo pontifex maximus emanasse le leges regiae (solo alcune di queste leggi rientrano nello Ius Quiritium). Successivamente, con la fine dell'età regia, con l'emanazione della legge delle XII tavole, (voluta fortemente dalla plebe in rivolta che chiedeva una legge che eliminasse gli arbitrii del pontefice) e con l'avvento dell'età repubblicana, si ritornò ai mores questa volta però desunti dall'interpretatio delle XII tavole ad opera del pontefice massimo. In sostanza non ci furono grossi mutamenti poichè le XII tavole non erano pubbliche e tanto meno l'azione dell'interpretatio [4] che era ad arbitrio del pontefice.

Ius Quiritium come legge delle gentes[modifica | modifica wikitesto]

Il compito dello Ius Quiritium era quello di regolare l'attività di tutti i giorni e i riti sacri, soprattutto nell'età più arcaica. Infatti all'inizio la fondazione di Roma era derivata dall'immigrazione di un numero considerevole di gentes venute dai territori vicini[1]. Questo determinò il bisogno di un complesso legislativo che regolasse la vita a Roma, appunto lo Ius Quiritium. In questo periodo si fecero derivare dalle pratiche magiche i gesti e le parole che servivano per convalidare e rendere efficaci gli atti negoziali che rientravano nello Ius Quiritium [1]. Tra i vari istituti che fanno parte dello Ius Quiritium possiamo nominare:

  • mores, soprattutto quelli più antichi ovvero i mores maiorum, usanze e costumi di quell'epoca;
  • foedera, patti che servivano a mantenere la pace fra le varie gentes;
  • leges regiae (ma non tutte in quanto lo Ius Quiritium riguarda soprattutto il diritto interno), emanazioni del re, attestati dalla tradizione che erano per la maggior parte rielaborazioni dei mores sacerdotali nel periodo in cui si richiedeva uno ius certum[1].

Gruppi sociali di Roma Antica[modifica | modifica wikitesto]

La società di quell'epoca era divisa in gentes e familiae. Per quanto riguarda le gentes, nell'epoca più antica erano rilevanti, ma, coi re etruschi, cominciarono a decadere. Dopo un periodo in cui riuscirono a riprendere parte della primitiva importanza, nell'età repubblicana scomparvero pian piano. Per quanto riguarda le familiae, invece, mantennero sempre il loro potere, accentrato sul pater familias. Questa forza del pater familias, certificata dallo Ius Quiritium, era controbilanciata dalla debolezza iniziale del rex. Il diritto di quell'epoca stabiliva infatti che erano i patres familiae o eventualmente le gentes a decidere le pene nella comunità, poichè il rex non si intromise mai, nemmeno quando la sua posizione diventò più forte. Compito del re e dei magistrati era infatti punire solo alcuni delitti quelli relativi a tradimento e a sovversione interna, i delitti militari e, forse, gli omicidi, con l'attiva partecipazione dei figli e degli altri stretti parenti dell'ucciso. Per lo più il rex si occupò di controllare la regolarità degli atti compiuti dalle gentes e dai patres familiae, demandado loro l'attuazione delle sanzioni previste. In poche parole a quel tempo, tranne che per i mores, le familiae e le gentes detenevano il potere assoluto.[1]

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ a b c d e f Giovanni Pugliese, Istituzioni di diritto romano - sintesi, con la collaborazione di Francesco Sitzia e Letizia Vacca, Torino, G.Giappichelli Editore, pp. VIII - 567, ISBN.
  2. ^ sicuramente nei primi tempi i gesti religiosi a tal proposito erano legati alla magia e alle credenze di forze soprannaturali che intervenissero nella vità di tutti i giorni vedi Istituzioni di diritto romano-sintesi pag 10-11
  3. ^ Enchiridion di Pomponio riformulato nel Digesto D. 1, 2, 2, 2.
  4. ^ a tal proposito possiamo far riferimento all'opera di Sesto Elio, la Tripertita (Tripartita) che analizza i tre tipi di istituti più importanti di quel periodo le XII tavole, l'interpretatio (e la loro differenza che Elio afferma essere notevole) e legis actiones vedi Istituzioni di diritto romano - sintesi pag 34

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

Versione precedente[modifica | modifica wikitesto]

Lo Ius Quiritium era un sistema giuridico arcaico, adatto ad una società ristretta, a vita semplice e rustica, elaborato da una serie di organismi "politici" quali la civitas, le gentes e le familiae.
La struttura delle gentes era assimilabile a quella di un organismo politico a base parentale, per cui i membri delle stesse erano in primis tutti i discendenti maschili dei capostipite (assoggettati alla sua potestà) e, in secondo luogo coloro che, pur non essendo discendenti dal pater gentis, erano, comunque, entrati a far parte della sua sfera di potestà (e furono chiamati gentiles, nel senso di "aggiunti" al capostipite).

Le fonti normative arcaiche[modifica | modifica wikitesto]

Nel periodo arcaico del Diritto romano, la vita sociale dei cittadini era disciplinata da tre strutture normative:

  • i mores maiorum, cioè le consuetudini, risalenti alle origini, che regolavano la pacifica convivenza tra le famiglie.
  • i foedera (leggi: fèdera), cioè i trattati stipulati tra i capi delle tribus e delle gentes al momento della aggregazione nella civitas;
  • le leges regiae, cioè le deliberazioni del rex

Lo ius Quiritium rappresentò l'ordinamento giuridico dei Quirites o (diritto dei padri), capace di unificare i sommi principi e creare una direttiva unica, in particolare per quanto atteneva le attribuzioni del pater familias. Per i giuristi romani, la tradizione aveva enorme importanza: mai si discostarono, in nessuna epoca successiva, dai principi tracciati dai Quiriti, e tutto il lavoro dei giuristi classici si coagulò intorno all'adattamento della tradizione consuetudinaria ai cambiamenti economici e sociali sopravvenuti.

Le materie che non facevano parte del ius Quiritium (perché regolate dai mores) furono invece regolate dai "patti" (foedera) o delle leggi (leges) ed avevano come oggetto il governo della città, cioè i cosiddetti rapporti pubblici. Tali ordinamenti furono considerati, per lungo tempo, esterni e subordinati nel senso che non potevano modificare quanto stabilito dallo ius Quiritium.

I mores[modifica | modifica wikitesto]

Tra le citate fonti, entrò a far parte del cosiddetto Ius Quiritium il solo gruppo dei mores (consuetudini), se ed in quanto comuni a tutte le genti, tramandati a memoria dalla casta sacerdotale e messi a disposizione del popolo tramite una richiesta ufficiale a cui seguiva un "responso" dove era indicato il comportamento da tenere.
Tali usi e consuetudini sono sicuramente antecedenti alla fondazione della vera e propria città, ma restano la più alta ed ufficiale fonte del diritto nel periodo monarchico e gran parte del periodo repubblicano.
Proprio perché il responso e la memoria dello ius romano era di sola competenza dei Quiriti, cioè dei patres, i soli a poter accedere alle cariche sacerdotali, tale diritto era inevitabilmente a favore della nobilitas, provocando nel tempo non poche reazioni delle classi plebee.

Queste norme consuetudinarie erano custodite dai pontifices, che le conservavano gelosamente in poenetralibus (da cui poi l'aggettivo impenetrabile). Una delle conquiste della plebe fu ottenere che queste norme fossero rese pubbliche: le norme consuetudinarie vennero allora trascritte nell'espressione più caratterizzante di questa epoca, in campo giuridico, cioè la Legge delle XII Tavole.

Il formalismo dello Ius Quiritium[modifica | modifica wikitesto]

A titolo di esempio si può citare la manumissio (liberazione degli schiavi) e la mancipatio (cessione del potere su beni e persone).
Si trattava di actus legitimi, riti imbevuti di sacralità e di formalismi, che proprio per questi motivi in genere non tolleravano l'apposizione clausole.
Le formule giuridiche, pronunciate davanti testimoni o magistrati, vincolavano chi le pronunciava nei confronti della controparte ma soprattutto nei confronti degli dei. In pratica, la violazione delle promesse avrebbe avuto effetti gravi sia sul piano religioso che civile.
I riti in questione avrebbero dovuto contenere formule ben precise che chiamassero in causa il "diritto dei Quiriti". Per acquistare la proprietà di un terreno agricolo, tramite mancipatio, ad esempio, un cittadino avrebbe dovuto pronunciare davanti ai testimoni e al magistrato la formula sacra hunc ego fundum ex iure Quiritium meum esse aio (trad.: dichiaro che questo fondo mi appartiene in base al diritto dei Quiriti).

L'influenza del Cristianesimo[modifica | modifica wikitesto]

Durante l'era repubblicana (509-27 a.C.) e nel principato (27 a.C. - 285 d.C.), la sacralità delle formule e dei riti è stata in gran parte ridimensionata fino a scomparire del tutto nel basso Impero.
Questo processo è stato generato dalla necessità di favorire gli scambi commerciali e da un sentimento di sfiducia nei confronti delle religione pagana. La diffusione del Cristianesimo ha accelerato ulteriormente questo fenomeno.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

Fonti del diritto romano [[Categoria:Diritto romano]]

L’ordinamento della civitas quiritaria[modifica | modifica wikitesto]

Non fu un sistema unitario, ma risultò il concorso di diversi sistemi normativi, dei quali solo alcuni ebbero carattere giuridico, assumendo il nome di ius. Nell’ord.della c.q., sono identificabili alcune caratteristiche generali: il fondamento religioso e l’esclusivismo patrizio della sua applicazione. Durante la fase latino-sabina l’ord.della civitas fu costituito da tre sistemi normativi: il sistema del fatum, concretatesi in una serie di norme religiose proibitive (nefas est); dello ius quiritium, cioè norme risultanti dai mores maiorum comuni alle gentes; dei foedera, cioè norme poste da accordi tra i patres gentium allo scopo di regolare questioni di convivenza o le leges proclamate dal rex. Durante la fase etrusco-latina, l’ord. si differenziò da quella precedente in 2 punti: acquistò maggiore importanza la lex emanata dal rex, e la sanzione si basò sull’imperium regio.

Lo Ius Quiritium[modifica | modifica wikitesto]

La più antica qualificazione romana dello ius è lo Ius Quiritium (diritto dei quiriti) mediante il quale i romani designavano alcuni istituti dello ius civile vetus. I suoi lineamenti caratteristici furono:

  • Esclusivismo patrizio, cioè fu applicabile solo alle gentes e familiare quiritarie.
  • Limitazione della materia regolata ai rapporti intergentilizi. Si limitò ai rapporti tra i soli pater familiarum, senza curare però la parte riguardante le sanzioni. Pertanto, chi avesse sofferto di una trasgressione, era autorizzato, a titolo di fas, a reagire contro l’inosservante, proporzionando la reazione (actio) alla lesione. Per le controversie, entrambe le parti, offeso (o attore) e offensore (convenuto) avevano l’intenzione di incontrarsi davanti al re, per sentir interpretare lo ius in relazione alla loro lite. Nel caso fosse contestata la decisione regia era convocato un arbitro, o iudex privatus, che dopo le accertazioni, pronunciava la sententia in base alle prove prodotte.
  • La religiosità delle norme
  • L’immutabilità delle norme, derivante dalla limitazione delle mores maiorum.

Lo ius Quiritium, che si limitò a determinare chi fosse qualificato a rappresentare il gruppo nei rapporti con gli altri gruppi. Privi di capacità furono per molto tempo considerati i maschi impuberes e le donne: in caso di scomparsa del pater, essi passavano a far parte della famiglia del suo o suoi successori. La famiglia quiritaria era quindi un complesso di oggetti giuridici di cui era responsabile il pater familias, titolare del relativo mancipium, diviso in quattro categorie:

  • patria potestas, cioè potere assoluto sui filii e soggetti assimilati;
  • manus maritalis, potere del pater sulla moglie;
  • potestas sui mancipia, poteri sui liberi acquistati da altre familiae;
  • dominium ex iure Quiritium, potere su tutte le ricchezze della famiglia.

In vita, il pater familias non poteva alienare i suoi poteri sui cespiti di famiglia, ma poteva cedere quelli esuberanti per un miglior funzionamento dell’apparato familiare. L’acquirente dichiarava che la cosa era sua e l’alienante confermava con la sua presenza. (procedura in iure).

Lo Ius legitimus vetus[modifica | modifica wikitesto]

Dal VI al V secolo, lo Ius Quiritium cominciò a perdere la capacità di produrre altre norme che facessero fronte alle nuove esigenze emergenti della vita sociale. Nel corso del VI secolo, ai plebei fu concesso il commercium con i patrizi, vale a dire la capacità di acquistare diritti ex Iure Quiritium di contenuto economico (su terre, animali, schiavi). I plebei si impegnarono in un triplice sforzo:

  • estendere lo Ius Quiritium patrizio, alla cui produzione non prendevano parte;
  • contenere l’interpretazione del patriziato in quella sfera;
  • veder riconosciute, come diritto, alcune nuove usanze patrizio-plebee (le obligationes).

Queste aspirazioni furono parzialmente accolte dalla legislazione decemvirale (XII tab. del 451), che acquistarono efficacia di una legge impegnativa per tutti i Romani, in virtù dell’ auctoritas patrum. Il loro valore politico non fu molto forte, in quanto i plebei non ottennero alcune importanti concessioni, come il connubium con i patrizi e l’estinzione dei debiti; essi puntarono a scopi più modesti; ottennero che lo Ius Quiritium venisse aperto a tutti, e sottratto alle parziali interpretazioni del patriziato. Le XII tavole ebbero quindi il carattere di una legislazione ottriata, cioè concessa uniteralmente dal patriziato alla plebe. La sua importanza non fu tanto nel contenuto delle norme, bensì sulla stabilità normativa, ottenuta attraverso la redazione in forma scritta, che garantiva certezza. I patrizi riuscirono a conservare i loro privilegi, ma la plebe ottenne una raccolta di leggi che assicurava una loro maggiore protezione legale.
Un primo gruppo di norme fu dedicato al perfezionamento di alcuni istituti dello Ius Quiritium: circa l'amministrazione della famiglia e soggetti impuberi o di sesso femminile, le XII tavole ammisero che essi fossero soggetti di rapporti giuridici, gli impuberes fino al raggiungimento della pubertà, le mulieres sino alla morte, e sottoposti alla potestas, meno intensa del pater.
Eliminazione e surrogazione del pater familias: nell’ipotesi in cui il pater diventasse pazzo (furiosus), cioè risultasse dannoso per la famiglia, poteva essere considerato decaduto dalla patria potestas o sottomesso, insieme alla sua pecunia.
La proprietà fondiaria: fu stabilito che i domini fondiari potessero agire contro i propri vicini con l’ actio qualora questi deviassero il flusso delle acque piovane, o furono strette convenzioni fra i domini limitrofi, per i passaggi sui terreni altrui.
Per quanto riguarda i rapporti relativi, con le XII tavole fecero il loro ingresso nello ius romano le obligationes, mediante la concessione ai creditori di un actio sacramenti in personam contro i debitori inadempienti. Il fenomeno si evolse nel tempo; nella civitas romana, per esempio, il credito non era riconosciuto, e l’adempimento di una prestazione si basava sulla fides. La situazione cambiò nei secoli successivi, in quanto si sentì l’esigenza di rafforzare e garantire i vincoli sociali di credito attraverso la costituzione di una rapporto giuridico assoluto, mediante l’espediente del nexum, in base al quale un soggetto, a garanzia del proprio debito, poneva sé stesso nelle mani del creditore, fino al riscatto.
Più tardi venne meno l’ obligatio intesa come vincolo materiale, preferendo optare per un vincolo (ideale) attraverso appunto la legio actis sacramenti in personam, che aveva la funzione di stabilire tra i due litiganti chi avesse ragione e consisteva nella sacra promessa (sacramentum) di versare all’ aerarium una somma in caso di soccombenza; lo iudex privatus doveva poi decidere quale sacramentum fosse giusto. Da ciò derivarono due tipi di actio sacramenti: l’ actio sacramenti in rem, a tutela dei diritti assoluti, e l' actio in personam, a tutela dei diritti relativi.
Ciò consisteva nel fatto che il creditore affermava il proprio credito nei confronti del debitore e, solo nel caso in cui non avesse rispettato la condanna del magistrato, ad ottenere, previa istanza, la sua addictio, cioè l’assegnazione di un bene del debitore al creditore. La massima importanza, nel quadro delle obligationes, fu assunta dall’ obligatio verbis contractae, cioè quelle scaturenti da frasi sacre (certa verba) da parte di uno o due contraenti.
In materia criminale, le XII tavole introdussero delle riforme, al fine di arginare il sistema di vendetta personale e favorire le pene pecuniarie.